CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35875/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano riformava parzialmente, escludendo la contestata aggravante, la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 14.11.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 81, cpv., 624, 625, co. 1, n. 7), c.p., in rubrica ascrittole, commesso in danno della società ALER di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, eccependo l'estinzione del reato per remissione di querela intervenuta in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione. 3. Il ricorso è fondato e va accolto. Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal reato, "ALER-[OSCURATO:PERSONA]", nella persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha formalmente rimesso la querela presentata nei confronti della ricorrente in relazione al reato per cui quest'ultima è stata condannata, attraverso dichiarazione sottoscritta, con firma debitamente autenticata; remissione cui ha fatto seguito, in data 10.11.2021 formale accettazione da parte dell'imputata, attraverso dichiarazione sottoscritta, con firma del pari debitamente autenticata. Considerato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità previste dall'art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di cui all'art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, dopo l'esclusione della contestata circostanza aggravante), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro, evidente l'insussistenza di responsabilità della prevenuta in ordine al reato innanzi indicato. L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per estinzione del reato per cui la ricorrente ha riportato condanna. Ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico della querelata Falletta, non essendo stato diversamente convenuto nell'atto di remissione della querela. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico della querelata. Così de