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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 648/1988

ECLI:IT:COST:1988:648
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986) il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il comune di Trento (Reg. ord. n. 362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in quanto "idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di indennizzi, il diritto di proprietà"; in contrasto perciò, si osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone fondamentale la "eguaglianza di tutti i cittadini", con l'art. 41 che qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42, secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di indennizzi in caso di esproprio.

In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno 1970 il Sig.[OSCURATO:PERSONA], proprietario di alcuni terreni siti in agro di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l. prov.

Trento n. 20/1968.

L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti non temporanei. [OSCURATO:PERSONA] remittente considera che nel caso concreto non esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo assorbente la destinazione ad hoc di essi.

E che la proprietà immobiliare sia rimasta "indefinitivamente gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale, con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali utilizzazioni", sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e cioè: a) diniego di far luogo a recinzione; b) diffida a non collocare cartelli; c) diniego di realizzare parcheggi; d) generico divieto di utilizzazione del terreno; e) diniego di impianto intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il giudizio.

1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo "alla libera discesa". [OSCURATO:PERSONA] remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.).

2. - La questione non è fondata.

La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico.

Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli.

D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987).

Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez.

V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa l'8 marzo 1985 (pervenuta il 5 maggio 1986) il Consiglio di Stato (Sezione V Giurisdizionale), sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il comune di Trento (Reg. ord. n. 362/1986), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16 l. prov. 11 novembre 1968 n. 20 (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) in quanto "idoneo ad imporre limitazioni tali da svuotare indefinitamente e sostanzialmente di contenuto, senza previsione di indennizzi, il diritto di proprietà"; in contrasto perciò, si osserva, con l'art. 3 della Costituzione, che eleva a canone fondamentale la "eguaglianza di tutti i cittadini", con l'art. 41 che qualifica libera la iniziativa economica privata, con l'art. 42, secondo e terzo comma, che, rispettivamente, garantiscono il godimento della proprietà privata ed assicurano il pagamento di indennizzi in caso di esproprio. In punto di fatto si desume che con atto notificato il 12 giugno 1970 il Sig.[OSCURATO:PERSONA], proprietario di alcuni terreni siti in agro di Trento, aveva impugnato l'atto di quel Sindaco che negava il richiesto nulla-osta per un impianto intensivo di conifere, nonché l'art. 16, appunto, del Piano regolatore generale, approvato con l. prov. Trento n. 20/1968. L'indicata norma, nel disciplinare i terreni riservati a piste di sci ed inglobanti quelli di proprietà del ricorrente, ne avrebbe escluso ogni utilizzazione (recinzione, rimboschimenti), così realizzando una forma di esproprio, mediante l'imposizione di limiti non temporanei. [OSCURATO:PERSONA] remittente considera che nel caso concreto non esisterebbe alcuna possibilità giuridica per il ricorrente di intraprendere attività sui terreni destinati a piste di sci, essendo assorbente la destinazione ad hoc di essi. E che la proprietà immobiliare sia rimasta "indefinitivamente gravata da vincoli che incidono profondamente sul complesso di facoltà consentite dalla legge al titolare del diritto dominicale, con la impossibilità di far luogo ad adeguate e razionali utilizzazioni", sarebbe dimostrato dalla serie di dinieghi opposti dall'Autorità comunale alle iniziative che il ricorrente intendeva realizzare, tutti motivati con riferimento all'art. 16 predetto, e cioè: a) diniego di far luogo a recinzione; b) diffida a non collocare cartelli; c) diniego di realizzare parcheggi; d) generico divieto di utilizzazione del terreno; e) diniego di impianto intensivo di conifere, atto, quest'ultimo, che ha originato il giudizio. 1. - La legge della Provincia autonoma di Trento n. 20 dell'11 novembre 1968 (Approvazione del Piano regolatore generale del Comune di Trento) all'art. 16 dispone divieto, nelle zone riservate a piste sciistiche, di recinzioni, di rimboschimento, di ingombri che possano importare ostacolo "alla libera discesa". [OSCURATO:PERSONA] remittente dubita della legittimità costituzionale della normativa poiché da essa con seguirebbe uno svuotamento sostanziale del diritto di proprietà per la mancata previsione di indennizzi, con violazione del principio di eguaglianza fra tutti i cittadini e compressione, nel contempo, dell'iniziativa economica privata nonché delle garanzie di godimento della proprietà (artt. 3, 41 e 42, secondo e terzo comma, Cost.). 2. - La questione non è fondata. La Corte ha avuto modo già in passato di considerare che i beni naturali per loro ubicazione inseriti in complessi valorizzati a fini d'utilità sociale costituiscono categoria ab origine di interesse pubblico generale, essendo connaturata ad essi quella destinazione di elevato valore paesaggistico che li contraddistingue, quale mezzo di realizzazione del corrispondente interesse pubblico. Consegue da ciò l'esigenza intrinseca di assicurare la conservazione a siffatti fini delle preesistenti qualità essenziali, assorbenti o quanto meno prevalenti rispetto al godimento dei singoli. D'altra parte, i proprietari vengono di certo a fruire, a motivo proprio delle limitazioni conservative, dei vantaggi corrispondenti, per le iniziative che vi si intraprendono, alla situazione dei luoghi (sent. n. 106 del 1976 e ord. n. 23 del 1987). Non emerge motivo per discostarsi da tali enunciati, non risultando di conseguenza incisi i riferiti parametri. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 11 novembre 1968, n. 20 della Provincia autonoma di Trento (Approvazione del piano regolatore generale del Comune di Trento) sollevata dal Consiglio di Stato (Sez. V) con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 41, 42 (secondo e terzo comma) Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
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