CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa in data 19 ottobre 2020 dalla Corte d'Appello di Venezia, che ha confermato integralmente la decisione di primo grado (deliberata dal Tribunale di Padova in data 26 settembre 2018) con cui l'imputata era stata ritenuta colpevole del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 7 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, era stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione ed euro 200 di multa e al pagamento delle spese processuali. Secondo la ricostruzione in fatto evincibile dalla sentenza impugnata, l'imputata era stata bloccata da un'addetta ad un esercizio commerciale, dopo un inseguimento di circa 200 metri, allorché aveva asportato, dai banchi espositivi, beni per un valore complessivo di 164 euro, occultandoli all'interno di una borsa schermata da una placca di alluminio, espediente che, tuttavia, non aveva impedito l'attivazione dell'allarme sonoro della barriera antitaccheggio. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 3. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge. In particolare si contesta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sostenendo che il concetto di abitualità del comportamento, che escluderebbe l'applicazione dell'istituto in parola, non deve essere confuso con la continuazione criminosa, dal momento che la medesimezza del disegno criminoso consentirebbe di elaborare un unico giudizio di disvalore e non sarebbe ostativa all'applicazione della formula di proscioglimento in discorso. Sebbene l'istituto della particolare tenuità del fatto non possa essere applicato anche per reati puniti con pena superiore nel massimo a cinque anni — e, nel caso di specie, il furto aggravato ex art. 625 cod. pen. è sanzionato con la reclusione da due a sei anni — si contesta innanzitutto l'erronea valutazione in ordine al valore della merce, in quanto nella quantificazione si sarebbe considerato il valore di vendita e non il valore di acquisto per il negozio. Inoltre si sostiene, così com'era già stato predicato con i motivi d'appello, che il furto non sia consumato, bensì tentato; l'imputata, infatti, non sarebbe mai entrata completamente nella signoria della res, a cagione dell'immediato azionamento della barriera antitaccheggio, che aveva permesso a [OSCURATO:PERSONA], dipendente del negozio Tigotà, di accorgersi del furto e di porsi all'inseguimento immediato della Popescu, che era riuscita a fermare senza mai perderla di vista, dunque mantenendo così un suo dominio sulle cose, seppur mediato. Si contesta inoltre l'applicazione dell'art. 110 cod. pen., in quanto il soggetto di sesso maschile non avrebbe in alcun modo concorso con la ricorrente nell'esecuzione del reato ascrittole, anzi, dallo stesso iter motivazionale, si evincerebbe l'autonomia e l'indipendenza delle condotte poste in essere dai due soggetti, per come descritte dalla stessa impiegata del negozio. Inoltre — prosegue il ricorso — difetterebbe l'asserita condotta in ausilio reciproco, che non sarebbe stata rappresentata nel capo d'imputazione e nella motivazione, così da determinare anche la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra capo di imputazione e sentenza. 2.1 Con il secondo motivo di ricorso la parte lamenta violazione di legge in riferimento alle aggravanti di cui all'art. 625 nn. 4 e 7 cod. pen. Quanto alla destrezza, fondata sull'asserita predisposizione della schermatura della borsa, il dato sarebbe smentito dalla sentenza impugnata nella parte in cui annota che, al passaggio attraverso la barriera antitaccheggio, quest'ultima si azionava, consentendo alla commessa di fermare l'imputata che aveva tentato un vano e breve allontanamento. Si contesta che la motivazione della Corte sia apodittica ed affetta da travisamento in quanto, dalla sentenza di primo grado, si rileva che non è stata adoperata concreta destrezza. Tra l'altro il dato della schermatura della borsa dimostrerebbe piuttosto l'incapacità delinquenziale dell'imputata. Né poteva parlarsi di mezzo fraudolento, non essendo detta aggravante contestata. Con riferimento all'aggravante dell'art. 625 n. 7, seppur riconosce la presenza di due orientamenti contrastanti della giurisprudenza riguardo all'ipotesi di furto di merce esposta sui banchi di vendita di un supermercato, la ricorrente ritiene preferibile quello secondo cui non sussisterebbe l'aggravante in parola qualora i beni sottratti siano dotati di un apposito dispositivo antitaccheggio. Si evidenza come la Suprema Corte, in più pronunce, abbia affermato che l'apposizione della placca antitaccheggio, trattandosi di un meccanismo di rilevazione elettronica che permette una costante tracciatura della merce, consente la segnalazione immediata dell'abusiva asportazione degli oggetti dai banchi di vendita al momento del passaggio del varco senza che ne sia stato effettuato il relativo pagamento, così come avverrebbe in ipotesi di controllo diretto visivo effettuato personalmente dal proprietario o dagli altri addetti alla vigilanza. Sulla base di tali considerazioni non si configurerebbe l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., essendoci un controllo costante e diretto idoneo ad escludere l'esposizione dei beni alla pubblica fede. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1.1. Va innanzitutto rilevato che la decisione del Tribunale di respingere la richiesta di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è corretta, giacché quest'ultimo modello definitorio non può trovare applicazione, trattandosi di furto consumato pluriaggravato, come si dirà analizzando il prosieguo del ricorso. Peraltro, anche qualora si trattasse di tentativo, essendo il furto pluriaggravato, la pena sarebbe superiore a cinque anni di reclusione e, quindi, egualmente l'applicazione dell'istituto sarebbe inibita. La ragione fondamentale della ritenuta consumazione del reato attiene alla circostanza che il monitoraggio da parte della commessa dell'esercizio non aveva impedito che la ricorrente acquisisse l'autonoma disponibilità dei beni e si allontanasse con questi ultimi dal luogo del fatto, dandosi ad una precipitosa fuga e rendendo necessario un inseguimento da parte dell'addetta. Ne consegue che, se pure l'azione furtiva era stata scoperta per il suono prodotto dalle barriere antitaccheggio, ciò non aveva impedito all'imputata di allontanarsi. Tale conclusione è pienamente in linea con gli insegnamenti consolidati di questa Corte. Innanzitutto, vi è coerenza con il principio sancito da Sezioni Unite Prevete (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186), secondo cui, in caso di furto in supermercato, il monitoraggio dell'azione furtiva in essere — esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell'ordine presenti nel locale — ed il conseguente intervento difensivo in continenti impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio del tentativo, non avendo l'agente conseguito, neppure momentaneamente, l'autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo. Nel quadro della valutazione del perfezionamento del reato da parte dell'imputato, preme rimarcare che, nella sentenza Prevete, il massimo Consesso ha sostenuto che l'impossessamento dell'autore del furto richiede il conseguimento della signoria del bene sottratto, intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente. Ne consegue che, laddove vi sia stata la concomitante vigilanza, attuale e immanente, della persona offesa e l'intervento in continenti a difesa della detenzione del bene materialmente appreso, ma ancora non uscito dalla sfera del controllo del soggetto passivo, l'incompiutezza dell'impossessamento osta alla consumazione del reato. Al contrario, ove vi sia stato spossessamento/impossessamento, il reato è giunto a consumazione. E' coerente con questo approdo e con la centralità del tema dell'impossessamento Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, che si riferisce ad un caso in cui, pur dopo l'osservazione a distanza da parte delle forze dell'ordine, l'agente era riuscito, sia pure per un breve lasso di tempo, ad impossessarsi del bene sottratto ed a portarlo con sé, prima di essere inseguito e bloccato dagli operanti, avendo, pertanto, conseguito un'autonoma, sia pure transitoria, signoria sulla refurtiva. In questo senso, il precedente appena evocato ha rinvenuto — dichiaratamente ribadendo l'esegesi di Sezioni Unite Prevete sul punto — la logica del diverso statuto, anche sanzionatorio, tra fattispecie consumata e fattispecie tentata nella compronnissione — o meno — dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che, nel caso del furto, è la detenzione del bene da parte dell'avente diritto (in linea con questa esegesi, in punto di rilevanza del conseguimento, anche temporaneo, di un'autonoma signoria sulla cosa sottratta, pare porsi altresì Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016).Ed è proprio in virtù di questa lettura complessiva della giurisprudenza di legittimità che, nel caso di specie, va decisamente esclusa la fondatezza della censura della ricorrente. E' mancato, infatti, un intervento impeditivo da parte di un terzo che abbia evitato che la Popescu si allontanasse con il maltolto e che, quindi, acquisisse, sia pure per un periodo di tempo limitato, l'autonoma signoria sui beni, condizione di fatto verificatasi e che ha reso necessaria un'attività di natura recuperatoria e non di mero controllo a distanza dei suoi movimenti. 1.2. Quando, poi, affronta il tema del concorso con il soggetto di sesso maschile, non si comprende a cosa mira la doglianza; qualora — come può evincersi dalle norme evocate di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. — la parte avesse inteso lamentare un difetto di corrispondenza tra contestazione e sentenza, il ricorso sarebbe manifestamente infondato per due ragioni; in primo luogo, in quanto nel capo di imputazione è indicato il concorso e, in secondo luogo, giacché non si comprende quale sia l'interesse a porre la questione, dal momento che la sentenza impugnata analizza la condotta direttamente ascrivibile all'imputata e non quella commessa dal soggetto di sesso maschile, del tutto ininfluente rispetto al costrutto della sentenza impugnata . 2. Il secondo motivo di ricorso — che affronta il tema delle aggravanti — è del pari inammissibile. 2.1. Quanto alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, il Collegio rappresenta che la doglianza non era stata proposta nei motivi di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]). 2.2. Del pari si ravvisa l'inammissibilità del ricorso quando accenna all'aggravante del mezzo fraudolento, che non è stata ritenuta (ma solo "auspicata" dalla Corte territoriale), sicché la doglianza sul punto è un fuor d'opera. 2.3. Ugualmente inammissibile, per manifesta infondatezza, è il motivo di ricorso sulla destrezza, giacché la Corte di appello l'ha correttamente ravvisata, giustificandola sulla base della particolare abilità, astuzia e avvedutezza mostrata dall'imputata nel predisporre la schermatura della borsa per eludere i controlli. Si tratta di una condotta caratterizzata da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa, mostrando l'azione quella particolare insidiosità che rende meritevole il soggetto agente dell'inasprimento sanzionatorio. Ciò in quanto il comportamento della prevenuta era diretto ad eludere, neutralizzando il sistema automatico posto a difesa della proprietà, la vigilanza della persona offesa, non rilevando che poi, nei fatti, il sistema non abbia funzionato; a quest'ultimo proposito si osserva che, se, ai fini del riconoscimento o meno dell'aggravante, si attribuisse un significato al fallimento dell'azione criminosa, non potrebbe mai ravvisarsi una condotta destra, quando l'azione dell'autore del fatto si sia arrestata allo stadio del tentativo. Conforta detta conclusione un precedente relativo ad un caso in cui pure l'imputato aveva tentato di eludere i controlli antitaccheggio — in quel caso passando attraverso il varco per i disabili — e questa Corte ha ritenuto che avesse approfittato di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione (Sez. 5, n. 12974 del 17/02/2005, Russo, Rv. 231123). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/1/2022. Il Consigliere