CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 15161/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 33595-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 332, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 109, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 105/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 353/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del23/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.33595/2019 Cron. Rep. Ud.23/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il giudice del lavoro del tribunale di Firenze rigettò le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e del Fondo di previdenza per il personale della Cassa medesima volte al ricalcolo del trattamento integrativo della pensione sulla base di un’anzianità contributiva che considerasse utile sia il periodo nel quale il dipendente della predetta società bancaria aveva fruito del c.d. superbonus nell’arco temporale [OSCURATO:DATA_NASCITA]-31/12/2007, sia quello successivo fino al pensionamento del 30/9/2008, nonché alla determinazione della pensione complementare fino al raggiungimento della misura dell’85% della retribuzione pensionabile, in luogo della minore percentuale dell’82% in concreto applicata. Tale superbonus, corrisposto per intero al Meiattini, rappresentava la somma equivalente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale qualora il lavoratore non avesse esercitato la facoltà, riconosciutagli dall’art.1, comma 12, della legge n. 243/2004 (finalizzata ad incentivare il posticipo del pensionamento), di rinunziare all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria, avendo maturato i requisiti minimi per l’accesso al pensionamento. 2. La corte d’appello di Firenze, investita dall’impugnazione del lavoratore, ha invece accolto il gravame (sentenza del 15.2.2012) ed ha accertato il diritto dell’appellante alla determinazione della pensione complementare a carico del Fondo di Previdenza nella misura di 29/35 dell’85% della retribuzione pensionabile, tenuto conto anche dell’anzianità maturata in epoca successiva all’esercizio dell’opzione di cui alla legge 243/2004, ed ha condannato gli appellati, ognuno per la sua parte, al pagamento delle maggiori prestazioni, con gli accessori di legge. La corte di merito ha evidenziato che la previgente norma regolamentare di cui all’art. 18 dello Statuto del Fondo integrativo dell’A.G.O. enucleava i periodi di servizio prestato con diritto a retribuzione presso la Cassa di Risparmio o comunque riconosciuti utili per legge ai fini della misura della pensione e che nel caso di specie era incontestato che l’appellante aveva svolto servizio presso la stessa Cassa dalla data dell’esercizio della predetta opzione fino al suo pensionamento. Inoltre, per quel che concerneva l’individuazione della quota della retribuzione pensionabile, cioè se dell’82% o dell’85%, la disposizione statutaria evidenziava un contenuto letterale sufficientemente chiaro per la categoria dei quadri, cui era appartenuto il Meiattini prima del pensionamento, indicando una percentuale pari all’85%. 3. All’esito del ricorso per cassazione del Fondo di Previdenza per il Personale della [OSCURATO:SOCIETA]., questa Corte, con sentenza Sez. L n. 3309 del 12/02/2018 (Rv. 647409 - 01) ha affermato che l’esercizio dell’opzione di cui all’art. 1, comma 12, della l. n. 243 del 2004, che consente di ottenere in busta paga la somma corrispondente alla complessiva contribuzione per l’assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, previa rinuncia all’ordinario accredito dei contributi stessi, determina la cristallizzazione della posizione previdenziale e, conseguentemente, esclude che il periodo intercorrente tra il momento in cui l’interessato in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità esercita l’opzione e quello della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia possa essere computato ai fini del trattamento pensionistico integrativo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla medesima corte territoriale, al fine di pronunziarsi “in merito alla determinazione del trattamento pensionistico integrativo di cui trattasi sulla base dei principi sopra affermati”. 4. La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 6/5/2019 ha quindi condannato il Fondo a corrispondere al pensionato la somma di € 192,84 a titolo di differenza pensionistica sul trattamento integrativo riconosciutogli e corrispostogli; ha rigettato la domanda dello stesso verso la Cassa volta al riconoscimento di un maggior importo del trattamento a carico del Fondo integrativo delle pensioni del personale della Cassa e ha dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione azionata dalla Cassa in ragione della sua “tardività”, non avendo la società svolto alcuna richiesta di restituzione né nei due giudizi di merito né in sede di giudizio di legittimità. 5. Avverso tale sentenza ricorre, per un motivo, illustrato da memoria, [OSCURATO:PERSONA], subentrato per atto di fusione, alle Casse di risparmio di Firenze e di Pistoia, cui resiste con controricorso il pensionato. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: 6. Il motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte trascurato che, ai sensi della citata disposizione, le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio. 7. Il motivo è privo di pregio. 8. La norma invero è chiara nel riferirsi a somme corrisposte in esecuzione di sentenza poi oggetto di cassazione con rinvio; nel caso, a quanto si desume nella sentenza oggi impugnata, mentre nel giudizio fino alla pronuncia di cassazione le parti discutevano dell’ammontare del trattamento integrativo a carico del Fondo in relazione alla rilevanza della pensione AGO virtuale o solo effettiva e, per altro verso, alla percentuale della retribuzione rilevante quale limite. Solo su tali aspetti si è pronunciata la Cassazione, mentre nel giudizio successivo di rinvio il pensionato avrebbe posto l’ulteriore questione dell’incidenza sull’anzianità di iscrizione al fondo anche del periodo lavorato con fruizione del superbonus e fino al termine dell’attività lavorativa, e con effetto sul trattamento complementare a carico della Cassa. 9. Il controricorrente evidenzia che la Cassa non ha chiesto la restituzione delle somme corrisposte per trattamento complementare sulla base della sentenza di appello cassata, ma un accertamento nuovo ed ulteriore, ossia il calcolo del trattamento sulla base dei principi affermati dalla S.C. in relazione al trattamento integrativo (aspetto questo che rileva solo indirettamente per l’ammontare del trattamento complementare), e dunque invocando la restituzione di un indebito diverso ed ulteriore rispetto a quello derivante dalla sentenza di appello. 10. La Corte rileva preliminarmente che la stessa sentenza impugnata evidenzia che “nessuna argomentazione specifica ha svolto la Corte di legittimità con riguardo al trattamento complementare a carico del FIP gestito direttamente dalla Cassa (nei cui confronti pure si esprime in dispositivo)” e che, a monte, “nessuna domanda di restituzione” era stata mai posta dalla Cassa nei confronti del pensionato nei giudizi di merito, “né tale questione era stata prospettata dalla Cassa dinanzi alla Corte di legittimità per paralizzarne comunque la pretesa avversaria nei propri confronti”. 11. Più a monte, però, può osservarsi che sulla questione del trattamento complementare non vi è stata una cassazione con rinvio rispetto alla quale possa trovare applicazione l’art.389 c.p.c.. Come già evidenziato in premessa, il rinvio all’esito della cassazione è stato effettuato al fine di pronunziarsi “in merito alla determinazione del trattamento pensionistico integrativo di cui trattasi sulla base dei principi sopra affermati”. 12. Se invero oggetto del giudizio originario era stata anche la domanda del trattamento complementare verso la Cassa, la cassazione con rinvio ha riguardato solo il trattamento integrativo a carico del Fondo (essendosi pronunciata la Corte con cassazione solo in relazione al motivo terzo del ricorso della Cassa, che non riguardava il trattamento complementare). 13. Ne deriva che non è configurabile la violazione di legge denunciata, atteso che, come ben detto dalla sentenza impugnata, non si tratta di “una mera restituzione di somme riconosciute in forza della sentenza oggetto della pronuncia di cassazione”. 14. Spese secondo soccombenza. 15. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.300,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ul