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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 14896/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10335/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO -intimati- Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3587/2021 depositata il 15/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 15.10.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello verso la sentenza 16.5.18 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la opposizione del contribuente in epigrafe a ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative per omessa registrazione di rapporto di lavoro.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’azione, proposta verso l’ispettorato territoriale sul presupposto che alla direzione territoriale del lavoro quello fosse succeduto, andava proposta invece nei confronti del ministero del Lavoro, riferendosi alle sanzioni delle direzioni territoriali soppresse dal 2017; esclusa la sanatoria ex articolo 4 legge 260 del 58 con concessione di nuovo termine per rinnovazione dell’atto, la corte ha deciso come sopra riportato.

Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per cinque motivi illustrati da memoria; è rimasto intimato l’Ispettorato.

Con atto depositato prima dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il giudizio è estinto in ragione della rinuncia del ricorrente.

Nulla per spese, non essendosi la parte costituita.

Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Relatore ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10335/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DEL LAVORO -intimati- Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3587/2021 depositata il 15/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con sentenza del 15.10.21 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’appello verso la sentenza 16.5.18 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rigettato la opposizione del contribuente in epigrafe a ingiunzione di pagamento di euro 35.174 per sanzioni amministrative per omessa registrazione di rapporto di lavoro. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l’azione, proposta verso l’ispettorato territoriale sul presupposto che alla direzione territoriale del lavoro quello fosse succeduto, andava proposta invece nei confronti del ministero del Lavoro, riferendosi alle sanzioni delle direzioni territoriali soppresse dal 2017; esclusa la sanatoria ex articolo 4 legge 260 del 58 con concessione di nuovo termine per rinnovazione dell’atto, la corte ha deciso come sopra riportato. Avverso tale sentenza ricorre il contribuente per cinque motivi illustrati da memoria; è rimasto intimato l’Ispettorato. Con atto depositato prima dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Il giudizio è estinto in ragione della rinuncia del ricorrente. Nulla per spese, non essendosi la parte costituita. Numero registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025 Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 10335/2022 Numero sezionale 1276/2025 Numero di raccolta generale 14896/2025 Data pubblicazione 03/06/2025