CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 17616/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8796/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE -AGENZIA DELLE DOGANE E [OSCURATO:PERSONA] -DIR. TER.- UFF. MON. PUGLIA, BASILICATA E MOLISE -[OSCURATO:PERSONA], domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lirappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BARI n. 3772/2022 depositata i l 19/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. con verbale del 14 marzo 2014, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestava a [OSCURATO:PERSONA], titolare, in Lucera, di un esercizio commerciale in cui erano ubicati videoterminali da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett.a) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 -testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)-, la violazione prevista e sanzionata dall’art. 110, co. 9 lett. f-bis), Tulps (“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria…”), per avere installato gli apparecchi da intrattenimento senza l’autorizzazione di cui all’art. 88 tulps e non essendo la violazione esclusa per il fatto che il locale, ove funzionavano anche apparecchi per la raccolta di scommesse, fosse dotato della licenza prevista dall’art. 86 tulps. [OSCURATO:PERSONA] aveva, fino dal 2013, impugnato il diniego della licenza di cui all’art. 88 davanti al tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA] verbale di constatazione della violazione faceva seguito, in data 15 dicembre 2015, l’ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione pecuniaria. Il ricorso contro l’ordinanza veniva respinto dal Giudice di Pace di Bari la cui pronuncia è stata confermata dal Tribunale di Bari con la sentenza in epigrafe. In particolare il Tribunale ha affermato che: -risultava da verbale di accertamento redatto da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 14 marzo 2014 che il Tesla aveva nel proprio locale apparecchi per la raccolta di scommesse per conto del bookmaker SKS365 titolare del marchio planetwin 365, per i quali era in possesso della licenza prevista dall’art. 86, e computer in concreto usati come apparecchi da intrattenimento e divertimento per il gioco on line; l’uso per il gioco on line era dimostrato dal rinvenimento della ricevuta di una giocata emessa il giorno precedente a quello della verifica ispettiva, dalla collocazione dei computer nel locale con la indicativa insegna “Planet win 365”, dalla conclusione, da parte del Testa, in data 18 luglio 2013, di un contratto con la società SKS 365 per “l’affidamento delle attività di promozione, pubblicizzazione e diffusione del gioco a distanza, tesa a favorire l’apertura del c.d. conto gioco e a creare un rapporto diretto tra scommettitore e bookmaker o la raccolta e la trasmissione di scommesse”; -come chiarito dall’art. 2 commi 2 ter e 2 quater del d.l.40/2010, convertito dalla legge 73/2010, era richiesto il possesso della licenza di cui all’art. 88 tulps cosicché andava disattesa la tesi dell’appellante secondo la quale non era integrato l’illecito di cui all’art. 110 co.9 lett. f) bis, r.d. 18 giugno 1931 n.773, per il fatto che il locale era munito della licenza prevista dall’art. 86; -non sussisteva, al contrario di quanto sostenuto dall’appellante, l’impossibilità giuridica, per l’Agenzia, di irrogare la sanzione in pendenza della impugnazione proposta dallo stesso appellante contro il diniego dell’autorità amministrativa di rilasciare la licenza di cui all’art.88; -non vi erano i presupposti per ritenere scusabile l’ignoranza sulla obbligatorietà della licenza ex art. 88 Tulps trattandosi di dedotta ignoranza di legge e “ancor più” in relazione al fatto che l’appellante “aveva presentato l’istanza per ottenerne il rilascio nella consapevolezza della sua obbligatorietà”; 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cinque motivi avversati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso; 4. il ricorrente ha depositato memoria; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 86, 88 e 110 T.U.L.P.S. nonché dell’art. 2, comma 2 ter, del d.l.40/2010, in relazione all’art. 360 primo comma n,3 c.p.c.” per avere il Tribunale ritenuto necessaria anche la licenza di cui all’art. 88 ai fini della installazione nei locali in questione di apparecchi da intrattenimento. 2. con il secondo motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 689/1981 per avere il Tribunale ritenuto non applicabile la causa di non punibilità ivi prevista, alla sanzione irrogata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’art.6 comma 11, del d.lgs. 150/2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.”. Sostiene il ricorrente di aver ritenuto che, a fronte dell’ottenimento della licenza ex art. 86 tulps, non fosse necessario altro atto autorizzativo per l’installazione degli apparecchi da intrattenimento. Afferma che tra i precetti di cui all’art. 86 e di cui all’art. 88 del tulps vi è una “significativa contraddittorietà” e che in relazione ai suddetti precetti vi “è una incertezza interpretativa”; 3. con il terzo motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 tulps, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.” per avere il giudice di appello “ritenuto lecito irrogare la sanzione nonostante la pendenza del giudizio di impugnazione del diniego ex art. 88 tulps”; 4.con il quarto motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.” per avere il giudice di appello “ritenuto provato che nei locali in questione si esercitasse attività di raccolta delle scommesse”; 5. con il quinto motivo di ricorso vengono denunciate “la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 e 56 TFUE nonché dei principi di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c. In subordine, proposta o sollevazione d’ufficio di rinvio pregiudiziale ex art.267, terzo comma, TFUE”. Si sostiene che l’interpretazione degli artt. 86 e 88 e 110, co.9 lett.f bis, T.U.L.P.S. per cui la possibilità di installare gli apparecchi da gioco di cui all’art. 110, co.6 lett.a), T.U.L.P.S., sulla base della licenza prevista dall’art. 86 T.U.L.P.S. riguarda solo i locali che non sono soggetti alla licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di scommesse, in quanto i soggetti che eseguono l’esercizio di scommesse possono detenere tali apparecchi da gioco solo in presenza di licenza di polizia ex art. 88, contrasta con i principi unionali “di parità di trattamento non discriminazione e libera circolazione dei servizi”. 6. il Collegio, in relazione alle questioni sollevate e alla richiesta di rinvio pregiudiziale avanzata con il quinto motivo di ricorso, ri