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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18453/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata riqualificazione dei fatti di reato nella forma tentata, è manifestamente infondato e costituisce profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 del provvedimento impugnato in ordine alla prova dell'avvenuto impossessamento del bene, che appare conforme alla costante giurisprudenza di questa Sezione sul punto); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del suddetto beneficio presupponga necessariamente il valore economico pressoché irrisorio del pregiudizio avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti dannosi che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (effetti di cui si è motivatamente esclusa la speciale tenuità alla luce dell'entità della somma sottratta, del danneggiamento della porta basculante e dell'irrilevanza della successiva restituzione: v. sul punto anche Sez. 2, n. 39703 del 13/9/2019, RV 277709-01).

Rilevato, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, che l'obbligo di motivazione sia stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata riqualificazione dei fatti di reato nella forma tentata, è manifestamente infondato e costituisce profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito (si veda, in particolare, la pagina 5 del provvedimento impugnato in ordine alla prova dell'avvenuto impossessamento del bene, che appare conforme alla costante giurisprudenza di questa Sezione sul punto); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio ed il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto è ius receptum che la concessione del suddetto beneficio presupponga necessariamente il valore economico pressoché irrisorio del pregiudizio avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti dannosi che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res (effetti di cui si è motivatamente esclusa la speciale tenuità alla luce dell'entità della somma sottratta, del danneggiamento della porta basculante e dell'irrilevanza della successiva restituzione: v. sul punto anche Sez. 2, n. 39703 del 13/9/2019, RV 277709-01). Rilevato, quanto al complessivo trattamento sanzionatorio, che l'obbligo di motivazione sia stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, l'ultima parte di pag. 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 18453/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris