CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 20323/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 10 maggio 2023, con la quale costui è stato condannato per il reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b), comma 2 bis e comma 2 sexies C.d.S. commesso in Palermo il 17 febbraio 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA] a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte dichiarato inammissibile l'appello. Il difensore rileva che nel corpo dell'appello, contrariamente a quanto argomentato dalla Corte, le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato erano state indicate in maniera puntuale con indicazione delle ragioni a sostegno e financo di pronunce giurisprudenziali. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte con cui h chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2.In linea generale, deve dirsi ormai definitivamente chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi, quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, co. 55, della legge 3 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017), codificando detto principio, ha previsto, a pena d'inammissibilità, che nell'atto di gravame l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare, le richieste avanzate al giudice dell'appello ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Questa Corte ha puntualizzato che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen., può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778).3.La corte territoriale, nel caso in esame, ha evidenziato che l'appello, "non si confronta con la motivazione del giudice di prime cure sopra riportata, sia in punto di integrazione della fattispecie contestata, sia di elevato pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, sia in punto di trattamento sanzionatorio, non offrendo a questo giudice del gravame elementi dai quali ricavare ragioni della richiesta di riforma" e ha, quindi, dichiarato l'inammissibilità dell'appello, in coerenza con la previsione di cui all'art. 581 cod. proc. pen. Né tale affermazione di genericità è stata, a sua volta, specificamente confutata con l'atto di ricorso, che omette qualsivoglia scrutinio della portata demolitoria dei motivi di appello rispetto alla decisione censurata (cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 34504/2018, Rv. 273778 - 01). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 3 aprile 2024 Il OfllI. e estensore [OSCURATO:PERSONA]