CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 18500/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13845/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 6060/2020 depositata il06/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La MET Quadri elettrici s.r.l. chiedeva l’annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate esprimeva parere negativo in ordine all’interpello, depositato il 28 maggio 2010, formulato ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, finalizzato alla disapplicazione della norma antielusiva di cui all’art. 30 L. n. 724 del 1994 relativamente alle società non operative. La CTP di Palermo accoglieva il ricorso affermando che la ricorrente aveva dimostrato che il finanziamento concessole era stato revocato e che pertanto sussisteva un legittimo impedimento all’avvio dell’attività. La CTR ha accolto l’appello erariale. Il ricorso per cassazione della contribuente è affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso si lamenta l’omessa e/o insufficiente motivazione circa un motivo decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato la circostanza della avvenuta presentazione di una rituale e tempestiva istanza tesa ad ottenere la disapplicazione della disciplina delle società non operative. Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello evidenzia in sentenza “risulta che il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato l’iter di revoca del contributo avendo contestato: la mancata ultimazione del programma degli investimenti, non avendo la Società assunto dipendenti né iniziato alcuna attività; la mancata integrazione alla documenazione finale di spesa al fine di verificare la regolarità edilizia, urbanistica ed amministrativa delle opera, ancorché parzialmente realizzate; il mancato svolgimento di attività nel quinquennio d’obbligo” . la CTR ha anche soggiunto che a fronte di ciò, “la MET Quadri elettrici S.r.l., pur esendone onerata, non ha comprovato che tali dedotti inaadempimenti non sussistessero, ovvero che non fossero a lei imputabili, essendosi limitata ad allegare che la mancata realizzazione dell’00opera era dipesa proprio dalla revoca del contributo, circostanza che di per sé sola non integra la fattispecie delle ‘oggettive situazioni’ che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi”. La C.T.R. ha compiuto un accertamento di fatto, esercitando un sindacato di merito sulla pretesa fiscale. L’ambizione della contribuente di ottenere una più appagante rivisitazione del merito in parola traligna il paradigma del vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., volgendolo a finalità eccentriche rispetto alla sua connotazione. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 4-bis, L. n. 724 del 1994, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., avendone la CTR erroneamente escluso l’applicazione. Il motivo è inammissibile. Benché evochi il n. 3 dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la censura, a fronte del sopra riportato accertamento di merito della CTR, finisce per scavalcare il recinto della violazione di legge, mirando ad ottenere all’evidenza una differente e più appagante ricostruzione di fatto. Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4. 300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per