CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2022
Cassazione n. 01468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile, in concorso, del reato di cui all'art. 216 co.1 n. 1 R.D. 267/42; Considerato che i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizi di motivazione, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: la Corte d'appello ha, difatti, ampiamente richiamato i rapporti personali della Zaffaroni con l'amministratore di fatto, il contesto della creazione dell'azienda e la durata della carica, in tal modo giustificando la consapevolezza dell'imputata, rappresentante legale della fallita, degli atti distrattivi compiuti dal Nicolosi, peraltro alla stessa legato da vincoli familiari (Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, C., Rv. 274166), mentre la ricorrente si limita a riproporre la tesi dell'esclusiva riconducibilità al coimputato dei contestati pagamenti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il cons