CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 2 maggio 2022 del Tribunale di Parma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Parma, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, ha applicato la pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 71, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorrente deduce il vizio di illegalità della pena per l'omessa motivazione in merito alla ritenuta recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve essere esaminata d'ufficio la questione concernente l'illegittimità del patteggiamento allargato avvenuto, come nel caso di specie, in violazione dell'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., in forza del quale è esclusa la possibilità di applicazione di una pena concordata -diminuita fino ad un terzo- nei confronti dei soggetti dichiarati recidivi ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., allorché la sanzione proposta superi anni due di reclusione, anche congiunti a pena pecuniaria. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito, sulla scia dei principi affermati da Sez. U. n. 35738/2010, Calibè, che ai fini della preclusione al patteggiamento a pena detentiva superiore a due anni, è sufficiente che la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quarto, cod. pen., sia stata riconosciuta dal giudice, anche se, come nella fattispecie in esame, in concreto non applicata per effetto del giudizio di equivalenza con circostanze attenuanti (Sez. 6, n. 23052 del 04/04/2017, Rv. 270489; Sez. 6, n. 2332 del 15/01/2014, Bastante, Rv. 258258). E' controverso in giurisprudenza se tale illegittimo accesso al rito comporti l'illegalità della pena applicata. In termini favorevoli alla illegalità, Sez. 6, n. 3828 del 10/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274981; Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017, D'Onofrio, Rv. 271526 secondo cui è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto "allargato" nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata. In termini contrari, invece, Sez. 2, n. 22187 del 19/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275590 ha ritenuto che, nella specie, l'illegalità non connota la determinazione della sanzione in quanto tale, bensì le condizioni di accesso al rito, che escludono l'effetto premiale ove la pena concordata superi i due anni. Va, tuttavia, considerato che quand'anche si ritenesse l'illegalità della pena applicata in violazione dell'art. 444, comma 1-bis cod. proc. pen., alla sua rilevabilità d'ufficio da parte della Corte di cassazione, osta, oltre l'ipotesi della tardività del ricorso (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), il limite, rilevante nel caso di specie, costituito dal divieto di reformatio in peius ove la pena sia di favore per l'imputato e manchi l'impugnazione del pubblico ministero (Cass. sez. un. n. 46653 del 26/06/2015, Della Fazia, Rv. 265111; Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Karis, Rv. 281453; Sez. 5, n. 44897 del 30/09/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265529; Cass. Sez. 6, n. 49858 del 20/11/2013 Rv. 257672). Si è, infatti, affermato che nel giudizio di legittimità, l'illegalità "ah origine" della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio, in sede di legittimità, ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato. 2. Ciò premesso, esclusa la rilevabilità d'ufficio della violazione della preclusione soggettiva stabilita dall'art. 444, comma 1-bis, cod. proc. pen., ritiene il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, in ragione di un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, per la mancanza di un interesse concreto del ricorrente ad ottenere l'annullamento della sentenza impugnata (ciò alla luce delle considerazioni esposte nel precedente paragrafo); in secondo luogo, in ragione del fatto che il vizio dedotto non determina l'illegalità della pena, dovendosi considerare tale, secondo la costante elaborazione ermeneutica della giurisprudenza di questa Corte, solo la pena inflitta extra o contra legem, in quanto non corrispondente per specie o per quantità (sia in eccesso che in difetto) a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, ovvero la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano; Sez. U. n. 33040 del 26/2/2015, lazouli, Rv. 264207; Sez. U. n. 47766 del 26/6/2015, Butera, Rv. 265108) o in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole (Sez. U., n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà). 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in