CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 2023
Cassazione n. 06692/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17204/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - i ntimati - sul controricorso incidentale proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - intimat a - avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. TORINO n. 24/2015 depositata il 14/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il PG che ha concluso per ilrigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I soci di [OSCURATO:SOCIETA]. deliberavano in data 18.12.2008 un au- mento di capitale, utilizzando i versamenti in conto futuro aumento di capitale precedentemente costituiti in occasione della assemblea ordinaria del 5.12.2008. I versamenti scaturivano dalla conver- sione parziale di finanziamenti infruttiferi erogati dagli stessi soci negli anni 2006 e 2007, per un importo complessivo di euro 3.779.900,00 formalizzati mediante raccomandate a mano. L’Agenzia delle entrate, con avviso di liquidazione ed irrogazione di sanzioni in materia di imposta di registro,contestava la omessa registrazione e l’omesso versamento quanto ai finanziamenti in- fruttiferi ritenuti enunciati ai sensi dell’art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986. L’Ufficio, qualificando i finanziamenti soci quali operazioni di mutuo,applicava l’imposta di registro proporzionale nella misura del 3%. [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’atto impositivo lamentandoneil difetto di motivazione e rilevando che l’atto enunciato nell’assemblea del 18 dicembre non conteneva lacostituzione di un finanziamento infrut- tifero, bensìla costituzione, a carico dei soci, di un fondo in conto futuro aumento di capitale già deliberato nel corso dell’assemblea ordinaria del 5 dicembre. Questo atto non era soggetto ad imposta proporzionale in quanto atto delle società di qualunque tipo e oggetto (art. 4 TP1 allegata al TUR). Inoltre, secondo la contri- buente,il comma 2 dell’art. 22 cit. ostava all’operatività dell’isti- tuto della enunciazione in quantogli effetti delle disposizioni enun- ciate eranogià cessati con l’atto enunciante. In tale fattispecie, i finanziamenti disposti dai soci nel 2006 e nel 2007 all’atto dell’as- semblea straordinaria del 18 dicembre non producevano più ef- fetti, perché trasformati in versamenti in conto aumento di capitale nel corso della precedente assemblea ordinaria del 5 dicembre 2008. La commissione tributaria provinciale di Torino, con sentenza n. 61/10/13,accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente. L’Ufficio proponeva appello innanzi alla c ommissione t ributaria regionale del Piemonte che, con sentenza n. 24/36/15, in parziale riforma della decisionedi primo grado, riteneva dovuta l’imposta escludendo l’applicabilità delle sanzioni. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza,svolgendo cin- que motivi, illustrati con memorie difensive . L’Agenzia delle en- trate si è costituita con controricorso, proponendo ricorso inciden- tale affidato adue motivi. La Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione, in data 28.9.2021, ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorsoprincipale e l’ accoglimento del ricorso inciden- tale. In data 3 febbraio 2023, la società Olsa ha depositato memoria con cui dichiara di volersiavvalersi della definizione del giudizio ex art. 1, comma186, l . 29 dicembre 2022, n. 197 istando per la sospensione del giudizio ex art. 1, comma197, l. n. 197 del 2022. Ai sensi dell’art. 1, comma 186, della citata legge le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia appo- sita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvaleredella defi- nizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di deposi- tare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la con- troversia, copia della domanda di definizione e del versamento de- gli importi dovuti o della prima rata. Pertanto, tenuto conto che l’istanza presentata dalla contribuente determina la sospensione del giudizio con effetti sino alla data del 10 luglio 2023, occorre rinviare il giudizio a nuovo ruolo. P.Q.M. Rinvia a