CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 46062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05UZP3T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si chiede il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 628 cod. pen., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena qualora il fatto risulti essere di lieve entità, è manifestamente infondato, a fronte della gravità oggettiva della condotta posta in essere dall'imputato e della spiccata capacità criminale dallo stesso dimostrata nella programmazione e attuazione del reato in contestazione (si veda, in particolare, pag. 3 sulle minacce perpetrate nei confronti del cassiere con l'uso di una mannaia e sull'ingente somma sottratta, nonché sul comportamento dell'imputato immediatamente successivo alla commissione del delitto, volto a far perdere le proprie tracce); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è riproduttivo di profili di censura già esaminati e puntualmente disattesi dalla Corte di merito e, comunque, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 5 novembre 2024 Il C