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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 novembre 2025

Cassazione n. 19618/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessae depositata il 25 novembre 2025 ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina delreato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. relativa alle seguenti sentenze emesse neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) di condanna alla pena di mesi anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 dimulta per il reato di furto pluriaggravato commesso nell’ottobre 2021 (Tribunale di Ancona n.1757 del 18/11/2021);2) di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro direclusione ed euro 600 di multa relativa a tre reati di furto pluriaggravato e il reato di cuiall’art. 496 cod. pen., commessi dal giugno all’agosto 2021, pena ridotta ai sensi dell’art.676, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad anni uno e mesi undici e giorni dieci di reclusione edeuro 500 di multa (G.U.P. del Tribunale di Ancona n. 200 del 25/03/2025).Per l’effetto, il Giudice dell’esecuzione, dichiarati unificati nel vincolo dellacontinuazione i reati di cui alle suddette sentenze, ritenuti più gravi i reati di cui alla sentenzasub 2), “anche in ragione della pluralità delle condotte valutate punite con una penainizialmente identica a quella della sentenza sub 1 e già conglobante più ipotesi delittuose”,in relazione al reato-satellite di cui alla sentenza sub 1, “tenuto conto della gravità del reatoivi già giudicato”, ha stimato “pena equa, quale aumento per la continuazione”, quella dianni due di reclusione ed euro 600 di multa, diminuita ad anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 400 di multa; conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva inanni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 900 di multa.2.

Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti della motivazioneex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., laviolazione dell’art. 81 cod pen. per eccessiva commisurazione della pena, di cui si lamenta lasproporzione, non trovando giustificazione nella natura del reato sottoposto al vincolo dellacontinuazione (furto aggravato), nella contiguità temporale e nell’omogeneità delle condotte.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,vizio di motivazione per insufficienza, essendosi il giudice dell’esecuzione limitato a stimare“equa” la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa da diminuire in ragione del ritoprescelto senza specificare i criteri utilizzati per quantificare l’aumento, le ragionigiustificative di un incremento di oltre la metà della pena base, la valutazione dei parametridi cui all’art. 133 cod. pen. e la gravità concreta dei singoli episodi.2.3.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 133 cod. pen. e del principio diproporzionalità della pena, non avendo considerato il giudice dell’esecuzioneadeguatamente valutato la gravità del fatto, la capacità e i motivi a delinquere, il dannopatrimoniale e le modalità della condotta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 30gennaio 2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lorosovrapponibili – è inammissibile in quanto deduce censure meramente confutative circa lapretesa eccessività della pena applicata non consentite in questa sede e, comunque,manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a unanuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n.28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, nonmass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), come nel caso di specie.1.

È noto che, in tema di continuazione, il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e, nel caso di specie, èindubbio che, sia pure con motivazione stringata, sia stato complessivamente rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, nonché ilimiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen.; né può affermarsi che il giudice dell’esecuzione abbiaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269-01), censura, peraltro, neppure adombrata nel ricorso.Nella specie, l’ordinanza impugnata ha sinteticamente argomentato, in termini nonmanifestamente illogici né arbitrari, in merito all’entità dell’aumento per la continuazione inrelazione alla sentenza sub 1), facendo riferimento alla “gravità del reato ivi giudicato”,stimando “pena equa” quella di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, da diminuire inragione del rito prescelto.Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia contodell’impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motiv.; Sez.3, n. 35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv.§ 3.1; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motiv.).Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 3, n.35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 35905 del 22/5/2025, M., non mass.; Sez. 2,n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243-01).2.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell’ulteriore somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza emessae depositata il 25 novembre 2025 ha accolto l’istanza di applicazione della disciplina delreato continuato ex art. 671 cod. proc. pen. relativa alle seguenti sentenze emesse neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]:1) di condanna alla pena di mesi anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1.000 dimulta per il reato di furto pluriaggravato commesso nell’ottobre 2021 (Tribunale di Ancona n.1757 del 18/11/2021);2) di condanna, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi quattro direclusione ed euro 600 di multa relativa a tre reati di furto pluriaggravato e il reato di cuiall’art. 496 cod. pen., commessi dal giugno all’agosto 2021, pena ridotta ai sensi dell’art.676, comma 3-bis, cod. proc. pen., ad anni uno e mesi undici e giorni dieci di reclusione edeuro 500 di multa (G.U.P. del Tribunale di Ancona n. 200 del 25/03/2025).Per l’effetto, il Giudice dell’esecuzione, dichiarati unificati nel vincolo dellacontinuazione i reati di cui alle suddette sentenze, ritenuti più gravi i reati di cui alla sentenzasub 2), “anche in ragione della pluralità delle condotte valutate punite con una penainizialmente identica a quella della sentenza sub 1 e già conglobante più ipotesi delittuose”,in relazione al reato-satellite di cui alla sentenza sub 1, “tenuto conto della gravità del reatoivi già giudicato”, ha stimato “pena equa, quale aumento per la continuazione”, quella dianni due di reclusione ed euro 600 di multa, diminuita ad anni uno e mesi quattro direclusione ed euro 400 di multa; conseguentemente ha rideterminato la pena complessiva inanni tre, mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 900 di multa.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti della motivazioneex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., laviolazione dell’art. 81 cod pen. per eccessiva commisurazione della pena, di cui si lamenta lasproporzione, non trovando giustificazione nella natura del reato sottoposto al vincolo dellacontinuazione (furto aggravato), nella contiguità temporale e nell’omogeneità delle condotte.2.2. Con il secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.,vizio di motivazione per insufficienza, essendosi il giudice dell’esecuzione limitato a stimare“equa” la pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa da diminuire in ragione del ritoprescelto senza specificare i criteri utilizzati per quantificare l’aumento, le ragionigiustificative di un incremento di oltre la metà della pena base, la valutazione dei parametridi cui all’art. 133 cod. pen. e la gravità concreta dei singoli episodi.2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 133 cod. pen. e del principio diproporzionalità della pena, non avendo considerato il giudice dell’esecuzioneadeguatamente valutato la gravità del fatto, la capacità e i motivi a delinquere, il dannopatrimoniale e le modalità della condotta.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 30gennaio 2026, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra lorosovrapponibili – è inammissibile in quanto deduce censure meramente confutative circa lapretesa eccessività della pena applicata non consentite in questa sede e, comunque,manifestamente infondate, posto che la graduazione delle pene rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri a unanuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di meroarbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (cfr. Sez. 5, n.28908 del 27/6/2025, Giudice, non mass.; Sez. 3, n. 20060 del 10/1/2025, Enabulele, nonmass.; Sez. 2, n. 39716 del 12/7/2018, Cicciù e altri, in motiv.; Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;cfr., con specifico riferimento alle pene accessorie fallimentari, Sez. 5, n. 7034 del24/01/2020, Murru, Rv. 278856-01), come nel caso di specie.1. È noto che, in tema di continuazione, il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e, nel caso di specie, èindubbio che, sia pure con motivazione stringata, sia stato complessivamente rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, nonché ilimiti previsti dall’art. 81 cpv. cod. pen.; né può affermarsi che il giudice dell’esecuzione abbiaoperato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021,Pizzone, Rv. 282269-01), censura, peraltro, neppure adombrata nel ricorso.Nella specie, l’ordinanza impugnata ha sinteticamente argomentato, in termini nonmanifestamente illogici né arbitrari, in merito all’entità dell’aumento per la continuazione inrelazione alla sentenza sub 1), facendo riferimento alla “gravità del reato ivi giudicato”,stimando “pena equa” quella di anni due di reclusione ed euro 600 di multa, da diminuire inragione del rito prescelto.Per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che il giudice dia contodell’impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: «pena congrua»,«pena equa» o «congruo aumento», come pure con il richiamo alla gravità del reato o allacapacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazionedel ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misuramedia di quella edittale (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motiv.; Sez.3, n. 35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 19866 del 4/2/2025, Toscano, in motiv.§ 3.1; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819-01, in motiv.).Nel giudizio di cassazione è dunque inammissibile la censura che miri ad una nuovavalutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio odi ragionamento illogico (Sez. 3, n. 35938 del 2/10/2025, Federico, non mass.; Sez. 3, n.35914 del 18/6/2025, S., non mass.; Sez. 3, n. 35905 del 22/5/2025, M., non mass.; Sez. 2,n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,Mastro, Rv. 271243-01).2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento e dell’ulteriore somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n.186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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