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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 49393/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 17 marzo 2021 dal Tribunale di Teramo, perché trasmesso a mezzo PEC ma senza la prescritta firma digitale del difensore.

La Corte, preso atto del disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 137/2020 e successive modifiche, che ha introdotto tale mancanza come causa di inammissibilità dell'atto, e preso atto dell'erronea trasmissione dello stesso da parte del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, che avrebbe invece dovuto dichiarare tale inammissibilità, ha provveduto nel senso indicato.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge penale e la erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

La normativa che consente l'invio di una impugnazione a mezzo PEC aveva una sua logica in un momento di eccezionale rilevanza sanitaria.

Adesso, il rispetto sostanziale dei termini e delle modalità di presentazione dell'atto non può essere travolto dalla mera omissione della firma in forma digitale, non sussistendo dubbi in merito alla provenienza dell'atto stesso, in quanto trasmesso dall'indirizzo PEC del difensore.

La rilevanza attribuita ad una mera discrasia formale crea un gravissimo e ingiustificato vulnus al diritto di difesa dell'imputata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza.

La richiesta di apposizione della firma digitale sull'atto di impugnazione, in caso di trasmissione dello stesso a mezzo PEC, è un requisito essenziale per certificare la provenienza dello stesso dal difensore legittimato, esattamente come la firma apposta sull'atto in caso di sua trasmissione con le modalità previamente consentite dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen.

Non si tratta, quindi, di una mera formalità priva di rilevanza, e la sanzione di inammissibilità dell'atto in caso di sua mancanza è giustificata, in quanto corrispondente alla sanzione prevista per il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 583, ultimo comma, cod.proc.pen, o in generale per la mancanza dell'apposizione della firma da parte del difensore.La giurisprudenza di legittimità, pur interpretando in modo strettamente tassativo la norma dell'art. 24 d.lgs. n. 137/2020, ad esempio escludendo l'applicabilità della sanzione nel caso di apposizione di una firma digitale non riconosciuta e certificata dal sistema per un errore nell'uso del software, ha ritenuto che «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale» (Sez. 6, n.8604 del 22/02/2022, Rv. 282940).

4. La sentenza impugnata ha, quindi, applicato correttamente la norma vigente ed il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità».

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 maggio 2023 la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa in data 17 marzo 2021 dal Tribunale di Teramo, perché trasmesso a mezzo PEC ma senza la prescritta firma digitale del difensore. La Corte, preso atto del disposto dell'art. 24 d.lgs. n. 137/2020 e successive modifiche, che ha introdotto tale mancanza come causa di inammissibilità dell'atto, e preso atto dell'erronea trasmissione dello stesso da parte del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, che avrebbe invece dovuto dichiarare tale inammissibilità, ha provveduto nel senso indicato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo con il quale deduce la violazione di legge penale e la erroneità, contraddittorietà e illogicità della motivazione. La normativa che consente l'invio di una impugnazione a mezzo PEC aveva una sua logica in un momento di eccezionale rilevanza sanitaria. Adesso, il rispetto sostanziale dei termini e delle modalità di presentazione dell'atto non può essere travolto dalla mera omissione della firma in forma digitale, non sussistendo dubbi in merito alla provenienza dell'atto stesso, in quanto trasmesso dall'indirizzo PEC del difensore. La rilevanza attribuita ad una mera discrasia formale crea un gravissimo e ingiustificato vulnus al diritto di difesa dell'imputata. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. La richiesta di apposizione della firma digitale sull'atto di impugnazione, in caso di trasmissione dello stesso a mezzo PEC, è un requisito essenziale per certificare la provenienza dello stesso dal difensore legittimato, esattamente come la firma apposta sull'atto in caso di sua trasmissione con le modalità previamente consentite dagli artt. 582 e 583 cod.proc.pen. Non si tratta, quindi, di una mera formalità priva di rilevanza, e la sanzione di inammissibilità dell'atto in caso di sua mancanza è giustificata, in quanto corrispondente alla sanzione prevista per il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 583, ultimo comma, cod.proc.pen, o in generale per la mancanza dell'apposizione della firma da parte del difensore.La giurisprudenza di legittimità, pur interpretando in modo strettamente tassativo la norma dell'art. 24 d.lgs. n. 137/2020, ad esempio escludendo l'applicabilità della sanzione nel caso di apposizione di una firma digitale non riconosciuta e certificata dal sistema per un errore nell'uso del software, ha ritenuto che «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, l'impugnazione che, pur essendo stata trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, risulti priva di sottoscrizione digitale» (Sez. 6, n.8604 del 22/02/2022, Rv. 282940). 4. La sentenza impugnata ha, quindi, applicato correttamente la norma vigente ed il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale, nonché in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità». P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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