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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 22151/2022

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a pronunciato la seguente SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso 5224-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104 C/O [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI -intimato - avverso l'ordinanza n. 25053/2005 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2006; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA] invoca la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 25053/2003, perché essa avrebbe disposto l’estinzione del giudizio in assenza di richiesta della parte ricorrente.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

RIGETTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale si lamenta l’erronea statuizione di estinzione del ricorso, adottata con ordinanza n. 25053/2005 di questa Corte, perché la parte ricorrente non avrebbe mai rappresentato la propria intenzione di rinunciare al ricorso.

Ad avviso della Russo, l’errore denunziato implicherebbe l’inesistenza della predetta ordinanza, che dunque sarebbe da configurare come mero “fatto” insuscettibile di produrre conseguenze processuali.

In realtà, con l’istanza di correzione in oggetto la Russo non denunzia un mero errore materiale dell’ordinanza n. 25053/2005, ma ne invoca la rimozione, sul presupposto che il Collegio abbia erroneamente ravvisato l’esistenza di una rinuncia all’impugnazione, in realtà mai manifestata dalla parte ricorrente.

La richiesta, di conseguenza, si colloca all’esterno del perimetro dell’errore materiale; dal che deriva il rigetto dell’istanza”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto l’esperibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale è limitata alle ipotesi in cui si configure una svista materiale del giudice, corregibile sulla base del contenuto della decisione, e senza procedere alla rinnovazione del giudizio.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente mira ad ottenere la rimozione del provvedimento che assume viziato da errore, e la sua sostituzione con un nuovo, e diverso giudizio; ciò pone il ricorso evidentemente al di fuori del perimetro del rimedio della correzione dell’errore materiale.

Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale.

PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente SENTENZA/ORDINANZA sul ricorso 5224-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 104 C/O [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI -intimato - avverso l'ordinanza n. 25053/2005 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/11/2006; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la correzione di errore materiale [OSCURATO:PERSONA] invoca la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 25053/2003, perché essa avrebbe disposto l’estinzione del giudizio in assenza di richiesta della parte ricorrente. La parte intimata non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. RIGETTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la quale si lamenta l’erronea statuizione di estinzione del ricorso, adottata con ordinanza n. 25053/2005 di questa Corte, perché la parte ricorrente non avrebbe mai rappresentato la propria intenzione di rinunciare al ricorso. Ad avviso della Russo, l’errore denunziato implicherebbe l’inesistenza della predetta ordinanza, che dunque sarebbe da configurare come mero “fatto” insuscettibile di produrre conseguenze processuali. In realtà, con l’istanza di correzione in oggetto la Russo non denunzia un mero errore materiale dell’ordinanza n. 25053/2005, ma ne invoca la rimozione, sul presupposto che il Collegio abbia erroneamente ravvisato l’esistenza di una rinuncia all’impugnazione, in realtà mai manifestata dalla parte ricorrente. La richiesta, di conseguenza, si colloca all’esterno del perimetro dell’errore materiale; dal che deriva il rigetto dell’istanza”. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il ricorso sia inammissibile, in quanto l’esperibilità del procedimento di correzione dell’errore materiale è limitata alle ipotesi in cui si configure una svista materiale del giudice, corregibile sulla base del contenuto della decisione, e senza procedere alla rinnovazione del giudizio. Nel caso di specie, invece, la ricorrente mira ad ottenere la rimozione del provvedimento che assume viziato da errore, e la sua sostituzione con un nuovo, e diverso giudizio; ciò pone il ricorso evidentemente al di fuori del perimetro del rimedio della correzione dell’errore materiale. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma,
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