CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 23161/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze di merito conformi del reato di furto con strappo. Rilevato che il ricorrente lamenta: violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, dovendo ritenersi insoddisfacente la motivazione offerta dai giudici di merito sulle prove raccolte a carico dell'imputato in ordine alla sussistenza del fatto. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, del tutto idoneo a dare conto del decisum, avendo la Corte di merito posto in evidenza come l'azione delittuosa posta in essere dall'imputato sia caduta sotto la diretta percezione degli operanti (cfr. pag. 2 della sentenza). Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Ritenuto che il richiamo al fatto che l'imputato abbia agito d'impeto è palesemente smentito dalle circostanze rappresentate in motivazione, dalle quali si evince che il ricorrente ha preparato l'azione delittuosa, seguendo appositamente la vittima dopo averla individuata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023