CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2021
Cassazione n. 42746/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. udito il difensore che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore, avv.to P.N. DIAZ, procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso straordinario ex art. 625bis cod.proc.pen. avvero la sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, del 3.3.2021, depositata il 24.5.2021, che ha rigettato il ricorso del medesimo [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari - sez. dist. di Sassari-, in data 17.9.2019, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (costituita parte civile) commesso il 15.12.2011 in Siniscola e lo aveva condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile con assegnazione di una provvisionale di C 3.000 . 1.1. Ad avviso del ricorrente, la Corte di cassazione ha errato nel non rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. Il termine di prescrizione è pari ad anni sette e mesi sei e, pur computando i periodi di sospensione dello stesso, nella specie pari a gg. 151, è spirato il 13.11.2019, successivamente alla pronuncia d'appello ma prima di quella di Cassazione ora impugnata; l'ammissibilità del precedente ricorso per cassazione, definito con pronuncia di rigetto, imponeva il rilievo della maturazione del citato evento estintivo ai sensi dell'art. 129 CPP. 1.2. Con memoria difensiva del 10.9.2021 la parte civile ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto con le conseguenti statuizioni. 1. Devono preliminarmente ribadirsi i limiti entro i quali va commisurata la ammissibilità del rimedio giurisdizionale offerto, avverso la sentenza di legittimità, dall'art. 625-bis cod. proc. pen.. Come è stato in diverse occasioni rilevato da questa Corte, peraltro in piana applicazione del dettato normativo, lo strumento in questione consente di rimediare alla eventuale adozione di decisioni in sede di legittimità viziate da un errore di fatto ovvero da un errore materiale. Nel fissare la nozione di tali due tipologie di vizio della sentenza la giurisprudenza di legittimità ha rilevato che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà provvedimentale, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili anche con tale strumento- gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 giugno 2018, n. 29240; idem Sezione III penale, 13 ottobre 2017, n. 47316).Nel caso in questione, ritiene il Collegio che, pacifico essendo il dato secondo il quale il reato si è consumato in data 15.12.2011, per evidente errore di fatto la Corte di cassazione, che pure, con la citata sentenza n. 20648 del 2021, ha affermato la non inammissibilità del ricorso proposto dall'[OSCURATO:PERSONA], non ne ha dichiarato la intervenuta prescrizione alla data del 13 novembre 2019 , risultante dal decorso del relativo termine massimo ordinario (pari a sette anni e sei mesi), pur in presenza di fattori interruttivi della prescrizione (per altri 151 giorni quali effetto del rinvio dal 11.7.2013 al 25.11.2013, per adesione del difensore ad astensione dalle udienze, e dal 9.7.2015 al 23.7.2015 per concomitanti impegni professionali del difensore). Onde chiarire le ragioni della presente decisione, ritiene questa Corte di dovere preventivamente precisare che, per costante giurisprudenza di legittimità, laddove la prescrizione sia maturata, come nel caso presente, successivamente alla pronunzia della sentenza di appello, la predetta causa estintiva del reato non è suscettibile di essere fruttuosamente denunziata a questa Corte di legittimità ogniqualvolta il ricorso proposto di fronte ad essa sia stato dichiarato inammissibile (Corte di cassazione, S.U., 25 marzo 2016, n. 12602), mentre la stessa causa estintiva deve essere, per converso, dichiarata, nel caso in cui questa sia pur maturata dopo la sentenza di appello ma anteriormente alla sentenza emessa dalla Corte di cassazione, tutte la volte in cui si sia costituito il rapporto processuale con riferimento al capo di imputazione avente ad oggetto il reato in ordine al quale è maturata la prescrizione, come si verifica laddove il ricorso proposto di fronte ad essa sia stato definito con pronunzia di rigetto (si veda al riguardo: Corte di cassazione, Sezione III penale, 29 maggio 2015, n. 23259), e ciò sia ove tale reato sia stato direttamente investito dal motivo di ricorso sia ove lo stesso fosse inscindibilmente legato ai reati immediatamente investiti dal ricorso da un essenziale rapporto di connessione logico giuridica (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 giugno 2019, n. 28328). Fatta questa premessa devesi ancora rilevare che la giurisprudenza di questa Corte ha espresso due differenti indirizzi in ordine alla possibilità di far valere, attraverso Io strumento processuale di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., l'errore commesso allorché, pur dichiarata la infondatezza, e non la inammissibilità, della impugnazione proposta in sede di legittimità, la Corte non abbia rilevato la di già intervenuta prescrizione del reato per cui era intervenuta condanna. Secondo un certo orientamento, infatti, la mancata rilevazione della prescrizione del reato nel corso del processo di cassazione non è riconducibile all'errore materiale o di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 11 marzo 2009, n. 10781). Si è, infatti, al riguardo osservato - facendo leva sull'estensione logica del concetto di errore di fatto, legittimante il ricorso allo strumento sostanzialmente impugnatorio di cui sopra - che integra un errore di ordine valutativo, di diritto, non suscettibile di formare oggetto di ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso esame, da parte del giudice di legittimità, della questione della prescrizione del reato, non dedotta nel gravame di merito né nel ricorso per cassazione (Corte di cassazione, Sezione I penale, 9 febbraio 2011, n. 4783). A tale impostazione se ne è opposta un'altra - che a questo Collegio appare preferibile, sia pure con le precisazioni che seguiranno - secondo la quale integra un errore di fatto di natura percettiva, che legittima la proposizione del ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pene, l'omesso esame, da parte della Corte di cassazione, della questione della prescrizione del reato, causato dalla mancata rilevazione del tempus commissi delicti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 marzo 2010, n. 15683). Analogamente si è espressa questa Corte allorché ha sostenuto che integra errore materiale, .che legittima la proposizione di ricorso straordinario per errore di fatto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., la mancata rilevazione della avvenuta prescrizione del reato (nella specie, maturata dopo la sentenza di appello) nel precedente giudizio di cassazione non conclusosi con dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Corte di cassazione, Sezione I penale, 30 ottobre 2009, n. 41918). Ritiene il Collegio di dovere aderire a tale secondo indirizzo, in accordo peraltro con la più recente giurisprudenza manifestatasi al riguardo, e di considerare, pertanto, emendabile con il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. l'omessa pronunzia di estinzione del reato per prescrizione da parte di questa, Corte ogni qualvolta non solo il ricorrente ex art. 625-bis cod. proc. pen. abbia prospettato la questione come derivante da una mero errore percettivo dell'organo giudicante, ma anche in quanto emerga chiaramente che la valutazione operata dal predetto organo non costituisca il frutto di un autonomo percorso decisorio, sia pure errato, che coinvolga il compimento di specifiche valutazioni giuridiche (Corte di cassazione, Sezione I penale, 12 dicembre 2019, n. 50489). E', infatti, evidente che in una tale ipotesi l'avvenuta valutazione di carattere giuridico, quale che ne possa essere stata la correttezza o meno, si pone in condizione di logica antinomia con la accolta e sopra descritta nozione di errore materiale o di fatto, costituendo, pertanto, ciò un insormontabile ostacolo all'applicazione dello strumento giuridico di cui si tratta. 2. Tanto rilevato, si osserva che, quanto al caso di specie, la Corte di cassazione con la ricordata sentenza n. 20648 del 2021 non ha compiuto alcuna valutazione di carattere giuridico in ordine alla maturazione o meno della prescrizione del reato contestato all'[OSCURATO:PERSONA], essendosi in tale occasione essa limitata ad omettere, per mera svista, di considerare che, stante il non discusso momento in cui lo stesso era stato commesso, esso, allorché la Corte ha dichiarato la infondatezza (non la inammissibilità) della impugnazione proposta di fronte ad essa dall'imputato relativamente alla sentenza con cui la responsabilità dell'imputato era stata confermata, era già ampiamente estinto per effetto della prescrizione. La sentenza viziata deve essere, pertanto, revocata. Tuttavia vanno confermate, per le ragioni già ampiamente illustrate dai giudici del merito e poi da questa Corte con la detta sentenza n. 20648 del 2021, e che qui debbono intendersi condivise e ripetute, le statuizioni civili (ivi comprese quelle inerenti le spese di lite, comprese quelle liquidate nella sentenza di Cassazione qui annullata) essendo stati rigettati tutti i motivi di impugnazione relativi alla responsabilità, con accertamento della sussistenza del fatto e della sua ascrivibilità al prevenuto. PQM Revoca la sentenza n. 20648 del 3 marzo 2021 della VI Sez. penale di questa Corte di cassazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Cagliari sez. distaccata di Sassari in data 19/09/2019 nei confronti del predetto, per essere il reato estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni ci