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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15998/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della parte civile; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato perché trascorsi sette anni e sei mesi dal fatto in ragione della pena in astratto prevista in ordine alla fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto non tiene conto degli undici mesi e venti giorni di sospensione che fanno slittare il termine di prescrizione al 13 dicembre 2023, data successiva alla decisione di appello resa il 14 giugno 2023; rilevato che il secondo motivo concui si deduce l'insussistenza del delitto ex art. 388 cod. pen. p ospetta una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova adeguatamente r effettuata dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente, a cui incombeva unicamente un obbligo di non fare, avesse frapposto ostacoli al fine di impedire l'esercizio del diritto di servitù di passaggio giudizialmente disposto (foglio n. 2 della motivazione della sentenza); rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni della parte civile; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si deduce l'intervenuta prescrizione del reato perché trascorsi sette anni e sei mesi dal fatto in ragione della pena in astratto prevista in ordine alla fattispecie di cui all'art. 388 cod. pen. è manifestamente infondato in quanto non tiene conto degli undici mesi e venti giorni di sospensione che fanno slittare il termine di prescrizione al 13 dicembre 2023, data successiva alla decisione di appello resa il 14 giugno 2023; rilevato che il secondo motivo concui si deduce l'insussistenza del delitto ex art. 388 cod. pen. p ospetta una rivalutazione ed alternativa rilettura delle fonti di prova adeguatamente r effettuata dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente, a cui incombeva unicamente un obbligo di non fare, avesse frapposto ostacoli al fine di impedire l'esercizio del diritto di servitù di passaggio giudizialmente disposto (foglio n. 2 della motivazione della sentenza); rilevato che, per consolidato principio di diritto, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974); che nella specie, all'esito del preliminare vaglio di inammissibilità, la parte civile si è limitata a sollecitare la conferma della sentenza impugnata, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci