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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 maggio 2024

Cassazione n. 30347/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: letto l'atto di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositato il 6 maggio 2024 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in data 26 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato l'estinzione del reato per prescrizione.

Le contestate lesioni colpose si erano verificate nel corso di una lite, avvenuta in data 9 agosto 2015, tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, culminata in reciproche aggressioni fisiche tra i contendenti, nel corso delle quali il Frigi, involontariamente, aveva provocato la caduta di [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto ma estranea alla lite, cagionandole lesioni con prognosi superiore a giorni

40. Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria svolta, avendo constatato l'intervenuta prescrizione, dichiarava l'estinzione del reato per la suddetta causa.

Il difensore dell'imputato ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, invocando la formula assolutoria, più favorevole all'imputato, di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Nell'atto di appello è stato evidenziato che, sia i coimputati sia i testimoni indicati nella lista dello stesso Frigi, avevano escluso la presenza di quest'ultimo sul luogo dov'era intervenuta la lite in cui era rimasta coinvolta casualmente [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che la sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, pronuncia non soggetta ad appello ma a ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 274/2000, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

In data 6 maggio 2024, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza peraltro alcuna specifica riguardo ai motivi.

Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. .

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373).

Nel caso in esame, detta sanzione viene equitativamente determinata in euro 500,00.

P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 maggio 2024 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso: letto l'atto di rinuncia all'impugnazione da parte del ricorrente, depositato il 6 maggio 2024 dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nominato procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata in data 26 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 531 c.p.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del delitto di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato l'estinzione del reato per prescrizione. Le contestate lesioni colpose si erano verificate nel corso di una lite, avvenuta in data 9 agosto 2015, tra [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti, culminata in reciproche aggressioni fisiche tra i contendenti, nel corso delle quali il Frigi, involontariamente, aveva provocato la caduta di [OSCURATO:PERSONA], presente sul posto ma estranea alla lite, cagionandole lesioni con prognosi superiore a giorni 40. Il giudice di pace, all'esito dell'istruttoria svolta, avendo constatato l'intervenuta prescrizione, dichiarava l'estinzione del reato per la suddetta causa. Il difensore dell'imputato ha proposto appello per la riforma della sentenza impugnata, invocando la formula assolutoria, più favorevole all'imputato, di assoluzione per non aver commesso il fatto. Nell'atto di appello è stato evidenziato che, sia i coimputati sia i testimoni indicati nella lista dello stesso Frigi, avevano escluso la presenza di quest'ultimo sul luogo dov'era intervenuta la lite in cui era rimasta coinvolta casualmente [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilevato che la sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, pronuncia non soggetta ad appello ma a ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 37 comma 2 del decreto legislativo 274/2000, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte. In data 6 maggio 2024, la parte ricorrente, a mezzo di procuratore speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, senza peraltro alcuna specifica riguardo ai motivi. Il ricorso, alla luce della sopravvenuta rituale rinuncia, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen. . Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, deve conseguire la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, atteso che non consta la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l'impugnazione per una causa non imputabile al medesimo ricorrente (Sez. 5, n. 23636 del 21/03/2018, Horvat, Rv. 273325) e che l'art. 616 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alla sanzione pecuniaria favore della Cassa delle ammende, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373). Nel caso in esame, detta sanzione viene equitativamente determinata in euro 500,00. P. Q. M.Dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 maggio 2024 Il consigliere estensore
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