CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14165/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controA.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ISABELLATRITTA;- controricorrente -avverso la sentenza n. 322/2025 della Corte di Appello di Bari, pubblicata in data6.05.2025, N.R.G. 656/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/20261. La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Nugnes avverso la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva respinto le suedomande, volte ad accertare l’illegittimità del licenziamento intimatogli da AMIUs.p.a. con lettera datata 8.9.2022, le conseguenti domande risarcitorie, nonchéla domanda proposta ex art. 96 cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA]. dal 16.5.2011 al8.11.2022 in forza di un contratto a tempo pieno e indeterminato, coninquadramento nel livello A2 del CCNL per i dipendenti di imprese e societàesercenti servizi ambientali; con lettera del 8.9.2022 gli era stata contestata lareiterata pubblicazione sulla pagina Facebook “[OSCURATO:PERSONA] – Trani ai Tranesi” dicui il ricorrente era ammiratore, di “post” e commenti diffamatori e lesivi deldecoro e dell’onore dell’azienda nelle date del [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3.8.2022, 8.8.2022,9.8.2022, 10.8.2022, 16.8.2022 e 23.8.2022, nonché il mancato adempimentodell’obbligo di rimozione dei post impostagli con ordinanza cautelare dalTribunale di Trani del 23.8.2022.2. La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto avverso talesentenza da [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado era passatain giudicato nelle parti in cui aveva ricondotto al Nugnes la paternità del postaveva ritenuto dimostrata la circostanza circa l’avvenuta affissione del codicedisciplinare presso i locali dell’azienda.4. Il giudice di appello ha poi disatteso le censure riguardanti il difetto diproporzionalità della sanzione, in quanto il Nugnes aveva utilizzato espressionigrandemente disonorevoli e lesive dell’immagine e della reputazione dell’aziendaed aveva denunciato fatti rimasti indimostrati riguardanti le prestazioni e lecondizioni di lavoro, così violando i limiti imposti dalla veridicità delledichiarazioni e dal principio di continenza e dalla necessaria corrispondenzaall’interesse del lavoratore.Numero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/20265. Ha altresì disatteso le censure riguardanti il difetto di preventivacontestazione disciplinare, evidenziando che il Nugnes aveva avuto pienaconoscenza delle contestazioni del 1.3.2022, del 20.5.2022 e del 6.7.2022.6. Ha poi osservato che il Nugnes non aveva ottemperato all’ordine dirimozione dei post e dei commenti oggetto del ricorso e delle successive notedepositate in corso di causa, nonché di cessazione di tutte le pubblicazioni acontenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti del ricorrente sulla piattaformadi scritti a contenuto diffamatorio del nome, reputazione e immagine deiricorrenti, contenuto nell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed aveva anzi reiterato lapubblicazione di post e commenti in data 23.8.2022.7. Ha infine rilevato che il Nugnes in sede di gravame nulla aveva osservatosu tali comprovate circostanze contestate ai fini della recidiva, ma si era limitatoa rimarcare l’insussistenza di precedenti disciplinari antecedenti alla lettera dicontestazione del 8.9.2022.8. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione sulla base di quattro motivi.9. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. eomesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Lamenta l’omissione di una specifica pronuncia sulla censura riguardante lamancata ricezione, da parte del Nugnes, delle contestazioni disciplinari del6.7.2023, e dei provvedimenti disciplinari di cui alle note del 22.4.2022,6.7.2022 e 24.8.2022.2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. eomesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Numero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Lamenta l’omessa pronuncia sulla questione sollevata dal Nugnes secondo cuiData pubblicazione 14/05/2026AMIU s.p.a. non avrebbe adottato la sanzione espulsiva in assenza di analoghecondotte precedenti.Evidenzia l’illegittimità del licenziamento irrogato al Nugnes, in quanto lanotifica delle contestazioni del 20.5.2022 e del 6.7.2022 e dei provvedimentidisciplinari del 22.4.2022 e del 24.8.2022 non era stata regolare, e non eraconseguentemente operante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335cod. civ., a prescindere dal fatto che la recidiva fosse elemento costitutivo dellicenziamento.3. I primi due motivi, che per ragioni di connessione logica vanno trattaticongiuntamente, sono inammissibili.Le censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 vannodisattese, in quanto siamo in presenza di una cd. “doppia conforme”, e nonrisulta che la sentenza impugnata risulta si sia in alcun modo distaccata dalragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado edella sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Nella restante parte, le censure non colgono il decisum.Dalla sentenza impugnata risulta che il Nugnes aveva censurato la sentenzadi primo grado nella parte aveva escluso l’illegittimità del licenziamento perdifetto di preventiva contestazione.La Corte territoriale, dopo avere dato atto delle dei provvedimenti disciplinaridi cui alle note del 22.4.2022, 6.7.2022 e 24.8.2022 e delle contestazioni del20.5.2022 e del 6.7.2022, ha osservato che il Nugnes aveva avuto pienaconoscenza delle contestazioni, che erano state richiamate nella contestazionedisciplinare del 8.9.2022 ed ha pertanto ritenuto smentita, e tale statuizione èrimasta incensurata.4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto (artt. 21 Cost., art. 1 legge n. 300/1970, artt. 1175 e 1375 cod.civ.), in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esameNumero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/2026di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Critica la sentenza impugnata per non avere dato atto della presentazione diquerele da parte del Nugnes presso le Procure della repubblica di Trani, di Leccee di Bari, né dell’esercizio, da parte del Nugnes, del diritto di cronaca e di critica.Evidenzia i caratteri di verità, pertinenza e continenza delle affermazionipubblicate o commentate dal Nugnes su Facebook, non risultando che alcuno deidestinatari dei post di Nugnes avesse proposto querela nei suoi confronti.Lamenta che la Corte territoriale non aveva chiesto informazioni presso gliuffici giudiziari competenti, né aveva atteso l’esito degli accertamenti giudiziariin corso sulle querele presentate dal Nugnes.5. Il motivo va disatteso.La censura non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. inquanto non indica nemmeno i contenuti ed i destinatari delle querele, né la dataed il contenuto del provvedimento del Tribunale di Trani che avrebbe trasmessogli atti processuali alla Procura della Repubblica, atti che non risultano dallasentenza impugnata.Le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 19874/2018 hanno infattiribadito che nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione dellasentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di dirittoproposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazionediversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che si tratti di questionirilevabili di ufficio o, nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di dirittocompresi nel dibattito e fondati sugli stessi argomenti di fatto dedotti (hanno sulpunto richiamato Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 4787/2012; Cass. n. 8993/2003;Cass. n. 3881/2000; Cass. n. 5845/2000; Cass. n. 12020/1995).Pertanto, nel caso in cui il ricorrente per cassazione proponga unadeterminata questione giuridica che implichi un accertamento in fatto e nonrisulti in alcun modo trattata nella sentenza impugnata, al fine di evitare unastatuizione di inammissibilità per novità della censura deve denunciarnel’omessa pronuncia indicando, in conformità con il principio di autosufficienza delricorso per cassazione, in quale atto del giudizio di merito abbia già dedotto taleNumero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/2026questione, per dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità e la ritualitàdi tale asserzione, prima di esaminare nel merito la relativa censura (hannorichiamato Cass. n.1273/2003; Cass. n. 6542/2004; Cass. n. 3664/2006; Cass.n. 20518/2008; Cass. n. 2190/2014; Cass. n. 18719/2016).Nella restante parte la censura è infondata.La sentenza impugnata, con valutazione di merito non ri-esaminabilein questa sede di legittimità, ha condiviso la statuizione del Tribunale, che avevaritenuto offensive e denigratorie e espressioni utilizzate dal Nugnes con imessaggi oggetto della contestazione disciplinare, con i quali aveva espresso ilproprio giudizio valutativo riguardo a vicende concernenti gli esponenti dellasocietà datrice di lavoro e la censura, nel prospettare i caratteri di verità,pertinenza e continenza delle affermazioni pubblicate o commentate dal [OSCURATO:PERSONA], sollecita un giudizio di merito, inammissibile in questa sede.La sentenza impugnata è peraltro conforme ai principi espressi da questaCorte secondo cui l’esercizio del diritto di critica quale libera estrinsecazione delpensiero è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa, a condizione che sianorispettati i limiti della continenza verbale, della verità dei fatti attribuiti allapersona offesa e della sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza deifatti oggetto della critica; in requisito della verità anche solo putativa della notiziarichiede che la medesima sia il frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca,tanto più attento a fronte della diffusività del mezzo impiegato, che non sussistequando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solocolposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi damutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti sianoaccompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti,insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente dellettore o dell’ascoltatore rappresentazioni della realtà oggettiva false, dovendoin definitiva l’esercizio del diritto di critica essere connotato non soltanto dallaverità oggettiva della notizia, ma anche dall’astensione dall’impiego di malizioseambiguità ed espressioni potenzialmente fuorvianti (Cass. n. 21651/2023, intema di diffamazione con il mezzo televisivo).Numero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/20266. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dinorme di diritto, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ. eomesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territorialeomesso di valutare il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzioneespulsiva irrogata.Richiama l’art. 68 del CCNL Utilitalia, applicato al rapporto di lavoro,sostenendo che gli addebiti disciplinari di cui alla contestazione del 8.9.2022 nonpotevano comportare l’adozione della sanzione espulsiva.7. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.La Corte territoriale ha ritenuto il licenziamento proporzionato e legittimo,nonché opportunamente parametrato alla gravità ed alla alta frequenza dei fattioccorsi, alle plurime condotte puntualmente contestate con la recidiva.Ha inoltre osservato che il Nugnes non aveva ottemperato all’ordinanza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], reiterata con la pubblicazione di post e commenti avvenuti il23.8.2022 e riportati dal Nugnes nel ricorso di primo grado e nell’atto di appelloed ha evidenziato la rilevanza disciplinare di tali comprovate circostanze ai finidella recidiva, puntualmente contestate nella lettera di addebito, anche conparticolare riferimento all’inottemperanza all’ordine di cessazione di tutte lepubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti del Nugnes sullapiattaforma Facebook o su altri social network e di astenersi per il futuro dallepubblicazioni di scritti e commenti a contenuto diffamatorio del nome,reputazione e immagine dei ricorrenti, sulla quale il Nugnes nulla avevaosservato, aveva reso ancora di più il senso della gravità del comportamentoaddebitato.Nel sostenere il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzioneespulsiva irrogata, la censura fa leva su una disposizione contrattuale cheriproduce i parametri legali e sollecita un giudizio di merito, inammissibile inquesta sede.8. Il ricorso va pertanto rigettato.9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/202610. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 percompetenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, 11 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14135/2025Numero sezionale 1241/2026Numero di raccolta generale 14165/2026Data pubblicazione 14/05/2026