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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 1980

Cassazione n. 37026/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/02/1980 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 61, n.5, 624-bis e 625, nn.5, cod.pen. nonché per quello previsto dall'art.648 cod.pen..

L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata, è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente e argomentata applicazione del principio di diritto in base al quale integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (da ultima, Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010); come avvenuto nel caso di specie in cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità dei beni sottratti e, in ogni caso, non era rimasto sotto il controllo degli operanti nella fase in cui si era introdotto all'interno dell'abitazione della persona offesa.

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/02/1980 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 61, n.5, 624-bis e 625, nn.5, cod.pen. nonché per quello previsto dall'art.648 cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente alla richiesta derubricazione del reato di furto nella fattispecie tentata, è inammissibile in quanto manifestamente infondato. Difatti, la Corte territoriale ha fatto coerente e argomentata applicazione del principio di diritto in base al quale integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene prima dell'arresto in flagranza (da ultima, Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288010); come avvenuto nel caso di specie in cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità dei beni sottratti e, in ogni caso, non era rimasto sotto il controllo degli operanti nella fase in cui si era introdotto all'interno dell'abitazione della persona offesa. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 37026/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris