CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2022
Cassazione n. 15487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen. (pag. 3-4). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente