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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 33678/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10785/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 1 c/o [OSCURATO:PERSONA] - Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DELLA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza della Corte d'appello di Catania n. 284/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 13.5.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] della USL 31 di Paternò, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 159.436,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

A tal fine la [OSCURATO:SOCIETA] ha esposto: che l’Ospedale SS Salvatore di Paternò, poi confluito nella AUSL 31, le aveva affidato lavori in appalto di ampliamento del padiglione di pediatria per complessive lire 439.543.285, che erano stati consegnati il 19.6.1981; che, subito dopo la consegna, i lavori erano stati sospesi per il necessario adeguamento alla normativa antisismica e la rielaborazione del progetto; che i lavori erano stati ripresi e due volte sospesi, con apposizione di riserva da parte dell’appaltatrice; che con lettera del 15.12.1987 l’Ospedale era stato diffidato alla risoluzione contrattuale; che con certificato del 12.2.1988 era stata dichiarata l’ultimazione dei lavori in data 6.4.1984; che l’impresa aveva proposto riserve allo stato finale con richiesta di indennizzo per la sospensione dei lavori dal 6.4.1984 al 12.2.1988, per l’aumento dei prezzi, per il ritardato collaudo e la detrazione cautelativa dei collaudatori e della direzione lavori; che, nel silenzio dell’Ospedale, [OSCURATO:SOCIETA] aveva promosso giudizio dinanzi al Tribunale di Catania nei confronti della AUSL 31 di Paternò che assumeva ad esso subentrata; che il Tribunale di Catania con sentenza del 7.3.2008 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AUSL 31, assumendo che all’Ospedale fosse subentrata la Gestione liquidatoria.

Si è costituito in giudizio l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, in luogo della Gestione l iquidatoria, ormai cessata , eccependo la prescrizione del diritto, la decadenza dalle riserve e comunque l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa.

2. Il Tribunale di Catania con sentenza del 24.1.2012 ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione e ha rigettato la domanda dell’attrice a spese compensate.

2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], a cui ha resistito l’appellato Assessorato.

La Corte di appello di Catania con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il gravame, con aggravio di spese.

La Corte di appello ha adottato il criterio della ragion più liquida, così esonerandosi dall’esame delle doglianze relative al dies a quo della prescrizione e della valenza contenutistica interruttiva delle missive inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA]; ciò premesso, ha rigettato l’appello per la dirimente ragione che le lettere qualificate come atti di diffida non erano state inviate alle Gestioni stralcio, poi trasformatesi in Gestioni liquidatorie, come si sarebbe dovuto, ma erano state indirizzate alla USL 3 ex USL 31 di Paternò, già soppressa ex lege, o alla AUSL 3 che non era il successore a titolo particolare della soppressa USL 31 di Paternò.

3. Avverso la predetta sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata, con atto notificato (invero irritualmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania e non presso quella Generale di Roma) il 12.4.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 17.5.2018 ha proposto controricorso L’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

4. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l a notificazione del ricorso per cassazione all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nel rispetto dell’art.11, comma 2, r.d. n.1611 del 30.10.1933, è nulla ma non inesistente (Sez. 1, n. 6300 del 2.3.2023; Sez. 6 - 3, n. 12410 del 24.6.2020; Sez. 3, n. 20890 del 22.8.2018) e ne consente la rinnovazione sanante ovvero la sanatoria per effetto della costituzione con effetto ex tunc della parte intimata, nel caso concreto avvenuta per effetto della notificazione del controricorso del 17.5.2018 e del suo deposito nella Cancelleria della Corte.

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia vizio della sentenza per errores in iudicando e in procedendo, violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs.502 del 1992, alla legge n.724 del 1994, alla legge n.549 del 1995 e alla legge regionale Sicilia 30 del 1993 e al decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione del principio del legittimo affidamento.

Per un verso la ricorrente contesta l’orientamento, reputato «obsoleto», che nega la successione universale delle AUSL alle cessate USL; dall’altro, la ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della speciale normativa siciliana e in particolare del decreto dell’Assessorato alla Sanità del 28.4.1995, non esaminato e solo tacitamente disapplicato e del legittimo affidamento da questo provvedimento ingenerato.

6. La prima parte del motivo è manifestamente infondata.

L’art.6, comma 1, ultimo periodo,della legge 23.12.1994 n.724, ha disposto «In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali.

A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.» A norma dell'articolo 2, comma 14, della legge 28.12.1995, n. 549, le gestioni a stralcio di cui al presente comma, sono trasformate in gestioni liquidatorie.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (comma primo) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L. (Sez.

U, n. 1989 del 6.3.1997, ma anche Sez.U. n. 6229, 7182,7483 e 10375 del 1997 e poi un compatto stuolo di numerose pronunce delle Sezioni semplici).

7. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla Regione Sicilia e ciò confuta anche la seconda parte del motivo.

Il principio secondo il quale, in base all'art. 6 della legge 724/1994, si è realizzata una fattispecie di successione ex legedelle regioni (e non delle ASL) nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali si applica anche con riferimento alla regione Sicilia, non rilevando, in contrario, il disposto della legge regionale n. 30 del 1993, il cui art. 55 ha inteso soltanto escludere che la soppressione delle USL costituisse causa automatica di risoluzione ovvero di scioglimento di pregressi contratti o convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale. (Sez. 1, n. 4450 del 28.3.2001; Sez.

L, n. 6287 del 18.3.2011; Sez.

L, n. 13279 del 31.5.2010; Sez. 1, n. 9369 del 5.5.2005, Sez.

L, n. 11197 del 29.7.2002).

Inoltre la successione ex lege delle Regioni (e non delle ASL), realizzatasi, giusta l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, riguarda anche le strutture sanitarie operanti nella Regione Siciliana, e ricomprende, accanto alle pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di inizio del funzionamento delle ASL in quel territorio), anche le domande di arricchimento proposte, ex art. 2041 cod. civ., per prestazioni fino ad allora rese in favore delle menzionate strutture, atteso che le unità sanitarie locali, proprio in quanto soppresse, hanno perduto ex legela legittimazione passiva e non è consentito, in alcun caso, far gravare sulle neo costituite ASL i debiti ed i crediti già facenti capo alle prime. (Sez. 1, n. 13511 del 1.7.2015).

Non rileva quindi che il Decreto Assessorile della Regione siciliana del 28.4.1995 avesse inteso regolare differentemente il fenomeno successorio delle soppresse USL, per il contrasto,neppur negato da parte ricorrente, di tale provvedimento, con la disciplina nazionale imperativa.

Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 28.12.2006, n. 448) a norma dell'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia, la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e tale competenza coincide con quella delle regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., con la conseguenza che i principi generali cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie.

7. Tuttavia la ricorrente con la censura finale del suo primo motivo sostiene anche che le missive di messa in mora erano state indirizzate anche alle AUSL in data 7.1.1999, 10.3.1999, 3.4.1999, 20.5.1999, 6.10.1999 e 25.11.1999 e lamenta la lesione del principio del legittimo affidamento ingenerato dal Decreto Assessorile in questione.

Il predetto sub-motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso.

8. Con questo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e 4, cod.proc.civ., infatti la ricorrente denuncia error in procedendo e violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.101, comma 2, cod.proc.civ. perché, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che le missive inoltrate ad AUSL 3 o a USL 3 o 31 di Paternò erano in concreto materialmente pervenute ai competenti uffici della [OSCURATO:PERSONA] delle soppresse USL 3 e 31 di Paternò, fisicamente intesi, sicché l’eccezione di conoscenza, almeno presuntiva, era stata effettivamente sollevata.

In altri termini, la ricorrente assume che il suo legittimo affidamento, provocato dal Decreto regionale, era stato leso e che comunque le sue missive erano pervenute di fatto ai competenti uffici della [OSCURATO:PERSONA] delle soppresse USL 3 e 31 di Paternò.

9. Le censure, così intese, sono fondate e meritano accoglimento.

Al riguardo la Corte etnea si è limitata a negare che la ricorrente avesse dedotto che la Gestione stralcio avesse avuto conoscenza, anche in via presuntiva, delle missive, senza tener conto, da un lato, che gli Uffici delle AUSL avevano risposto nel merito, attribuendo la competenza interna ad altro settore, e soprattutto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva insistito nel sostenere che dal punto di vista pratico le Gestioni stralcio e poi le Gestioni liquidatorie altro non erano che gli stessi uffici delle disciolte USL, cui era pervenuta di fatto ogni sua richiesta.

10. Recentemente questa Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL. (Sez. 3, n. 25650 del 1.9.2023).

Nella predetta pronuncia, alla quale non v’è ragione di non assicurare continuità, è stato affermato che ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della legge n. 459 del 1995, art. 2, comma 14, deve ritenersi che lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte unità sanitarie locali da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali, dopo la riforma degli anni 1992-1995, comportava che costoro potessero avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative delle Aziende cui erano assegnati (S.U. n. 5488/2014).

Sulla base di tale principio, l’AUSL è l'unica struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della quale può avvalersi, e si avvale, il Direttore Generale dell'AUSL per lo svolgimento delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sicché la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della [OSCURATO:PERSONA] così come del [OSCURATO:PERSONA] altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell'AUSL.

Conseguentemente, se per condurre gli affari dell'ente [OSCURATO:PERSONA] (Sez.3, n. 9241/2020), in persona del [OSCURATO:PERSONA], si utilizza l'Ufficio di altro Ente (AUSL) e quest'ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il [OSCURATO:PERSONA], non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione meta-normativa del sistema.

Quando la struttura operativa è la stessa, non è sufficiente fare riferimento al solo dato formale, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede che permeano tutti i rapporti obbligatori, e a maggior ragione, anche quelli con enti pubblici.

11. L’esposta conclusione è corroborata da altra convergente considerazione, innescata dalla censura dell’ultima parte del primo motivo.

Se si è doverosamente escluso che il Decreto dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia del 28.4.1995, che aveva stabilito la successione delle AUSL alle soppresse USL, potesse produrre effetti normativi diretti, il giudizio di ininfluenza non può certamente essere mantenuto nella prospettiva della tutela del legittimo affidamento di chi, indotto da un provvedimento generale della Regione Sicilia, e cioè del soggetto giuridico effettivamente legittimato attraverso gli appositi Uffici stralcio o liquidatori, abbia indirizzato le missive dirette alla messa in mora al soggetto da questi indicati come l’effettivo legittimato.

In altre parole, l’effettivo legittimato passivo che abbia indotto deliberatamente il creditore a rivolgersi ad altri soggetti, non legittimati, non può protestare la propria estraneità alle comunicazioni indirizzate in conformità alle sue stesseindicazioni.

E ciò non già perché tali indicazioni siano idonee a sovvertire i principi in tema di legittimazione passiva, ma semplicemente perché le comunicazioni sono state inviate al soggetto indicato dal preteso debitore.

11. Vanno quindi accolti il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10785/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 1 c/o [OSCURATO:PERSONA] - Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' DELLA REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso sentenza della Corte d'appello di Catania n. 284/2018 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 13.5.2008 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] della USL 31 di Paternò, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 159.436,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi. A tal fine la [OSCURATO:SOCIETA] ha esposto: che l’Ospedale SS Salvatore di Paternò, poi confluito nella AUSL 31, le aveva affidato lavori in appalto di ampliamento del padiglione di pediatria per complessive lire 439.543.285, che erano stati consegnati il 19.6.1981; che, subito dopo la consegna, i lavori erano stati sospesi per il necessario adeguamento alla normativa antisismica e la rielaborazione del progetto; che i lavori erano stati ripresi e due volte sospesi, con apposizione di riserva da parte dell’appaltatrice; che con lettera del 15.12.1987 l’Ospedale era stato diffidato alla risoluzione contrattuale; che con certificato del 12.2.1988 era stata dichiarata l’ultimazione dei lavori in data 6.4.1984; che l’impresa aveva proposto riserve allo stato finale con richiesta di indennizzo per la sospensione dei lavori dal 6.4.1984 al 12.2.1988, per l’aumento dei prezzi, per il ritardato collaudo e la detrazione cautelativa dei collaudatori e della direzione lavori; che, nel silenzio dell’Ospedale, [OSCURATO:SOCIETA] aveva promosso giudizio dinanzi al Tribunale di Catania nei confronti della AUSL 31 di Paternò che assumeva ad esso subentrata; che il Tribunale di Catania con sentenza del 7.3.2008 aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della AUSL 31, assumendo che all’Ospedale fosse subentrata la Gestione liquidatoria. Si è costituito in giudizio l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, in luogo della Gestione l iquidatoria, ormai cessata , eccependo la prescrizione del diritto, la decadenza dalle riserve e comunque l’inammissibilità e l’infondatezza della pretesa. 2. Il Tribunale di Catania con sentenza del 24.1.2012 ha accolto la preliminare eccezione di prescrizione e ha rigettato la domanda dell’attrice a spese compensate. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], a cui ha resistito l’appellato Assessorato. La Corte di appello di Catania con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha respinto il gravame, con aggravio di spese. La Corte di appello ha adottato il criterio della ragion più liquida, così esonerandosi dall’esame delle doglianze relative al dies a quo della prescrizione e della valenza contenutistica interruttiva delle missive inviate dalla [OSCURATO:SOCIETA]; ciò premesso, ha rigettato l’appello per la dirimente ragione che le lettere qualificate come atti di diffida non erano state inviate alle Gestioni stralcio, poi trasformatesi in Gestioni liquidatorie, come si sarebbe dovuto, ma erano state indirizzate alla USL 3 ex USL 31 di Paternò, già soppressa ex lege, o alla AUSL 3 che non era il successore a titolo particolare della soppressa USL 31 di Paternò. 3. Avverso la predetta sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata, con atto notificato (invero irritualmente presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Catania e non presso quella Generale di Roma) il 12.4.2018 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo tre motivi. Con atto notificato il 17.5.2018 ha proposto controricorso L’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Entrambe le parti hanno presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 4. Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, l a notificazione del ricorso per cassazione all’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e non all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, nel rispetto dell’art.11, comma 2, r.d. n.1611 del 30.10.1933, è nulla ma non inesistente (Sez. 1, n. 6300 del 2.3.2023; Sez. 6 - 3, n. 12410 del 24.6.2020; Sez. 3, n. 20890 del 22.8.2018) e ne consente la rinnovazione sanante ovvero la sanatoria per effetto della costituzione con effetto ex tunc della parte intimata, nel caso concreto avvenuta per effetto della notificazione del controricorso del 17.5.2018 e del suo deposito nella Cancelleria della Corte. 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia vizio della sentenza per errores in iudicando e in procedendo, violazione o falsa applicazione di legge in relazione al d.lgs.502 del 1992, alla legge n.724 del 1994, alla legge n.549 del 1995 e alla legge regionale Sicilia 30 del 1993 e al decreto dell’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nonché violazione del principio del legittimo affidamento. Per un verso la ricorrente contesta l’orientamento, reputato «obsoleto», che nega la successione universale delle AUSL alle cessate USL; dall’altro, la ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della speciale normativa siciliana e in particolare del decreto dell’Assessorato alla Sanità del 28.4.1995, non esaminato e solo tacitamente disapplicato e del legittimo affidamento da questo provvedimento ingenerato. 6. La prima parte del motivo è manifestamente infondata. L’art.6, comma 1, ultimo periodo,della legge 23.12.1994 n.724, ha disposto «In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, né direttamente né indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.» A norma dell'articolo 2, comma 14, della legge 28.12.1995, n. 549, le gestioni a stralcio di cui al presente comma, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (comma primo) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L. (Sez. U, n. 1989 del 6.3.1997, ma anche Sez.U. n. 6229, 7182,7483 e 10375 del 1997 e poi un compatto stuolo di numerose pronunce delle Sezioni semplici). 7. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche alla Regione Sicilia e ciò confuta anche la seconda parte del motivo. Il principio secondo il quale, in base all'art. 6 della legge 724/1994, si è realizzata una fattispecie di successione ex legedelle regioni (e non delle ASL) nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali si applica anche con riferimento alla regione Sicilia, non rilevando, in contrario, il disposto della legge regionale n. 30 del 1993, il cui art. 55 ha inteso soltanto escludere che la soppressione delle USL costituisse causa automatica di risoluzione ovvero di scioglimento di pregressi contratti o convenzioni in corso alla data di entrata in vigore della citata legge regionale. (Sez. 1, n. 4450 del 28.3.2001; Sez. L, n. 6287 del 18.3.2011; Sez. L, n. 13279 del 31.5.2010; Sez. 1, n. 9369 del 5.5.2005, Sez. L, n. 11197 del 29.7.2002). Inoltre la successione ex lege delle Regioni (e non delle ASL), realizzatasi, giusta l'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in via concorrente con le cosiddette gestioni stralcio (trasformate in liquidatorie), nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, riguarda anche le strutture sanitarie operanti nella Regione Siciliana, e ricomprende, accanto alle pretese debitorie e creditorie ivi contrattualmente maturate anteriormente al 10 luglio 1995 (data di inizio del funzionamento delle ASL in quel territorio), anche le domande di arricchimento proposte, ex art. 2041 cod. civ., per prestazioni fino ad allora rese in favore delle menzionate strutture, atteso che le unità sanitarie locali, proprio in quanto soppresse, hanno perduto ex legela legittimazione passiva e non è consentito, in alcun caso, far gravare sulle neo costituite ASL i debiti ed i crediti già facenti capo alle prime. (Sez. 1, n. 13511 del 1.7.2015). Non rileva quindi che il Decreto Assessorile della Regione siciliana del 28.4.1995 avesse inteso regolare differentemente il fenomeno successorio delle soppresse USL, per il contrasto,neppur negato da parte ricorrente, di tale provvedimento, con la disciplina nazionale imperativa. Secondo la Corte Costituzionale (sentenza 28.12.2006, n. 448) a norma dell'art. 17 dello Statuto della Regione Sicilia, la potestà legislativa regionale in materia di sanità pubblica si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, e tale competenza coincide con quella delle regioni ordinarie in materia di tutela della salute ex art. 117, comma 3, Cost., con la conseguenza che i principi generali cui deve attenersi la legislazione siciliana equivalgono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le regioni ordinarie. 7. Tuttavia la ricorrente con la censura finale del suo primo motivo sostiene anche che le missive di messa in mora erano state indirizzate anche alle AUSL in data 7.1.1999, 10.3.1999, 3.4.1999, 20.5.1999, 6.10.1999 e 25.11.1999 e lamenta la lesione del principio del legittimo affidamento ingenerato dal Decreto Assessorile in questione. Il predetto sub-motivo può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo di ricorso. 8. Con questo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3 e 4, cod.proc.civ., infatti la ricorrente denuncia error in procedendo e violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.101, comma 2, cod.proc.civ. perché, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, [OSCURATO:SOCIETA] aveva dedotto che le missive inoltrate ad AUSL 3 o a USL 3 o 31 di Paternò erano in concreto materialmente pervenute ai competenti uffici della [OSCURATO:PERSONA] delle soppresse USL 3 e 31 di Paternò, fisicamente intesi, sicché l’eccezione di conoscenza, almeno presuntiva, era stata effettivamente sollevata. In altri termini, la ricorrente assume che il suo legittimo affidamento, provocato dal Decreto regionale, era stato leso e che comunque le sue missive erano pervenute di fatto ai competenti uffici della [OSCURATO:PERSONA] delle soppresse USL 3 e 31 di Paternò. 9. Le censure, così intese, sono fondate e meritano accoglimento. Al riguardo la Corte etnea si è limitata a negare che la ricorrente avesse dedotto che la Gestione stralcio avesse avuto conoscenza, anche in via presuntiva, delle missive, senza tener conto, da un lato, che gli Uffici delle AUSL avevano risposto nel merito, attribuendo la competenza interna ad altro settore, e soprattutto che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva insistito nel sostenere che dal punto di vista pratico le Gestioni stralcio e poi le Gestioni liquidatorie altro non erano che gli stessi uffici delle disciolte USL, cui era pervenuta di fatto ogni sua richiesta. 10. Recentemente questa Corte ha affermato che la richiesta di risarcimento dei danni indirizzata a una AUSL, anziché al direttore generale di quest'ultima in qualità di commissario liquidatore della Gestione separata della preesistente USL, è idonea a interrompere la prescrizione, dal momento che, in ossequio ai principi di affidamento e buona fede sottesi ai rapporti obbligatori (e, in particolare, a quelli con gli enti pubblici), il dato formale della diversa soggettività giuridica non può prevalere su quello sostanziale dell'unitarietà della struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica, discendente dalle disposizioni di legge che consentivano ai direttori generali delle AUSL di avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative di queste ultime anche per lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte USL. (Sez. 3, n. 25650 del 1.9.2023). Nella predetta pronuncia, alla quale non v’è ragione di non assicurare continuità, è stato affermato che ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, e della legge n. 459 del 1995, art. 2, comma 14, deve ritenersi che lo svolgimento delle funzioni di commissario liquidatore delle disciolte unità sanitarie locali da parte dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali, dopo la riforma degli anni 1992-1995, comportava che costoro potessero avvalersi degli uffici e delle strutture amministrative delle Aziende cui erano assegnati (S.U. n. 5488/2014). Sulla base di tale principio, l’AUSL è l'unica struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della quale può avvalersi, e si avvale, il Direttore Generale dell'AUSL per lo svolgimento delle funzioni di [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], sicché la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica della [OSCURATO:PERSONA] così come del [OSCURATO:PERSONA] altro non è che la struttura organizzativa, amministrativa, gestionale e tecnica dell'AUSL. Conseguentemente, se per condurre gli affari dell'ente [OSCURATO:PERSONA] (Sez.3, n. 9241/2020), in persona del [OSCURATO:PERSONA], si utilizza l'Ufficio di altro Ente (AUSL) e quest'ultima riceve una richiesta risarcitoria per fatti che riguardano il [OSCURATO:PERSONA], non si può fare riferimento al dato formale e ritenere non pervenuta la richiesta in quanto tale soluzione si risolverebbe in una superfetazione meta-normativa del sistema. Quando la struttura operativa è la stessa, non è sufficiente fare riferimento al solo dato formale, anche in applicazione dei principi di affidamento e buona fede che permeano tutti i rapporti obbligatori, e a maggior ragione, anche quelli con enti pubblici. 11. L’esposta conclusione è corroborata da altra convergente considerazione, innescata dalla censura dell’ultima parte del primo motivo. Se si è doverosamente escluso che il Decreto dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia del 28.4.1995, che aveva stabilito la successione delle AUSL alle soppresse USL, potesse produrre effetti normativi diretti, il giudizio di ininfluenza non può certamente essere mantenuto nella prospettiva della tutela del legittimo affidamento di chi, indotto da un provvedimento generale della Regione Sicilia, e cioè del soggetto giuridico effettivamente legittimato attraverso gli appositi Uffici stralcio o liquidatori, abbia indirizzato le missive dirette alla messa in mora al soggetto da questi indicati come l’effettivo legittimato. In altre parole, l’effettivo legittimato passivo che abbia indotto deliberatamente il creditore a rivolgersi ad altri soggetti, non legittimati, non può protestare la propria estraneità alle comunicazioni indirizzate in conformità alle sue stesseindicazioni. E ciò non già perché tali indicazioni siano idonee a sovvertire i principi in tema di legittimazione passiva, ma semplicemente perché le comunicazioni sono state inviate al soggetto indicato dal preteso debitore. 11. Vanno quindi accolti il primo motivo di ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, nei sensi di cui in motivazione, e il secondo motivo di ricorso,
Sentenza Cassazione n. 33678/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris