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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09406/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CORLEONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE di PACE di CORLEONE, con sentenza del 5/5/2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. alla pena di 1.150,00 euro di multa.

1. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha presentato appello per i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla procedibilità del reato per difetto di querela.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità /-

2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost.

Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il difensore nominato d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che l'appello, proposto per la sola pena pecuniaria e che può essere convertito in ricorso, sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'atto di appello, proposto avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria e in assenza di statuizioni in favore della parte civile che non risulta neanche avere concluso, è stato redatto da avvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori.

L'impugnazione, pertanto, sottoscritta da soggetto non legittimato è inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza redatta con motivazione semplificata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CORLEONEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per l'inammissibilità; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]' per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il GIUDICE di PACE di CORLEONE, con sentenza del 5/5/2021, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 636 cod. pen. alla pena di 1.150,00 euro di multa. 1. Avverso la sentenza l'imputato, a mezzo del difensore, ha presentato appello per i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla procedibilità del reato per difetto di querela. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità /- 2. In data 10 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 28 novembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il difensore nominato d'ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede che l'appello, proposto per la sola pena pecuniaria e che può essere convertito in ricorso, sia accolto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'atto di appello, proposto avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di Pace con la quale l'imputato è stato condannato alla sola pena pecuniaria e in assenza di statuizioni in favore della parte civile che non risulta neanche avere concluso, è stato redatto da avvocato non abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. L'impugnazione, pertanto, sottoscritta da soggetto non legittimato è inammissibile ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Sentenza Cassazione n. 09406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris