CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo conferm ava la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini prelimina -i del ocale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole ,Jel (:elitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio iife. -]sore., chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte di appello, per n 7erso, avrebbe erroneamente dichiarato utilizzabili le dichiarazioni rese dal Parlatore (peraltro, senza essere stato edotto dei diritti e delle facoltà previsti c a la legge), senza accertarne il carattere davvero spontaneo; per altro verso, av -ebbe steso una motivazione apodittica ed illogica quanto all'affermazione di response. bilità, difettandone i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Con riguardo al primo profilo, la Corte di appello ha sostern.to la piena utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dal Parlatore, attesa la scell:a del rito abbreviato che impedisce l'applicazione dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen. (a mente del quale la polizia giudiziaria può altresì ricevere c ichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quan:o prevism dall'articolo 503 comma 3), come da costante giurisprudenza di questa Cone (tra tutte, Sez. 1, n. 15197 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fornaro, Rv. 279125). In ordin(1, poi, alla circostanza che il Parlatore non sarebbe stato edotto "dei diritti e delle facoltà previsti dalla legge", il Collegio ne rileva il contenuto E poditl co e generico, oltre che sprovvisto di ogni riscontro. Quanto, infine, 31 mé ncato accertamento del carattere effettivamente spontaneo delle stesse dIchiarazioni, si osserva che costituisce onere della difesa dedurre elementi concret in senso contrario, onere non assolto nel caso di specie (per tutte, Sez. 3, n. 9354 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], C., Rv. 278639). 5. In ordine, poi, al giudizio di responsabilità, occorre innanzitt_tto ri )adire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta s ,:itto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi d fatto ›ld posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 1)/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Supre -nE ::orte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvec inento impugnato sono inammissibili; ed invero, dietro la parvenza di una ndiclazic.ne di legge o di un vizio motivazionale, lo stesso di fatto tende ad ottenere in c ues:a sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttore già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diwersa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito. 6. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello - pro - linciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non man festariente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenza, in particolare., ha evidenziato che lo stupefacente in sequestro (cocaina, marijuana e hash sl, già divisi in dosi) ed il coltello intriso di sostanza erano stati trovati in ma v Atura nella disponibilità esclusiva del Parlatore, come dallo stesso dich arai.o; la macchina, peraltro, era stata rinvenuta chiusa a chiave e senza segni di effrazione, tanto che i Carabinieri avevano dovuto forzare il porte lin del portabagagli. Quanto, poi, alla destinazione della droga allo spaccio, questa è stata ricavata - con argomento pienamente adeguato - dalla quarti:à e dalla diversa tipologia di sostanze e dalla loro suddivisione in numerose bu;t ne t come da pag. 3 della sentenza), oltre che dal citato coltello, verosimilmente destinato al confezionamento delle dosi; così da escludersi, dunque, la te3i difensiva dell'uso personale, contraddetta anche dalle modeste condizioni ,3conomiche dell'imputato. 7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai13 luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat) che nella fattispecie, non sussistono elementi p,er ritenere che «la parte abbia p rogosto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della :aria di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima cDrisegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedinne n:o n3nché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle E rin -r" ende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga inerre delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della :Issa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 di