CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 aprile 2022
Cassazione n. 11366/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA Rep. sul ricorso 7844-2016 proposto da: Ud. 09/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 2 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI N. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - 2022 avverso la sentenza n. 1133/2015 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 780/2014; 504 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza n. 1133/2015, accoglieva l’impugnazione proposta dall’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti e, in riforma della pronuncia P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 del Tribunale di Chieti - che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infermiera, volta ad ottenere il risarcimento del danno per l’illegittimità dei termini apposti ai diversi contratti, prorogati e rinnovati, stipulati con l’ASL dal 2003 al 2007 -, respingeva l’azionata domanda; 2. la Corte territoriale, richiamata la normativa dei contratti di lavoro a termine ratione temporis applicabile e, in particolare, evidenziata l’esigenza di consentire l’erogazione dei servizi sanitari con costanza, rilevava che i vincoli di bilancio imposti dal commissariamento della Regione Abruzzo e il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale, precludendo la possibilità di coprire l’organico, avessero indubbiamente inciso sull’attività sanitaria sì da poter qualificare come eccezionale la situazione di oggettiva impossibilità di garantire la fornitura del servizio stesso; riteneva che i contratti stipulati inter partes contenessero le ragioni specifiche delle assunzioni facendo riferimento, mediante richiamo per relationem, alle delibere del Direttore Generale, idonee a integrare i contratti in quanto conosciute o conoscibili perché assistite dal regime della pubblicità; riteneva che il carattere organizzativo-produttivo delle esigenze apposte ai singoli contratti e le gravi carenze di organico, nell’impossibilità di procedere a nuove assunzioni, rendessero la situazione eccezionale ed obiettivamente temporanea, tale da poter considerare legittimi i termini apposti ai singoli contratti o proroghe; evidenziava, inoltre, che non vi era stata alcuna violazione dell’art. 5 d. lgs. 368/2001 (nella versione applicabile) visto il tempo decorso tra un contratto e l’altro o tra una proroga e l’altra; 3. ricorre per la cassazione della sentenza la Taraborrelli con due motivi, cui l’ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti ha resistito con controricorso formulando ricorso incidentale condizionato; 4. entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente principale denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per la violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, d. lgs. 368/2001, nonché dell’art. 12 delle preleggi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni poste a fondamento dell’apposizione del termine nei contratti di lavoro; sostiene che i contratti stipulati con l’ASL 2 sono illegittimi perché la ragione 2 giustificatrice dell’apposizione del termine non è nemmeno indirettamente specificata ma P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 vi è solo un richiamo di delibere aziendali non meglio contestualizzate, e senza esplicitazione di alcuna ragione di carattere tecnico, produttivo o organizzativo; 2. con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 4 d. lgs. 368/2001, dell’art. 12 preleggi e dell’art. 31 c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e l’omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. in ordine alla causale dei contratti a termine; censura la sentenza impugnata per aver considerato l’ordinaria esigenza di personale dipendente come ragione temporanea e/o eccezionale tale da rendere legittimi numerosi contratti a termine che, nel caso della ricorrente, hanno avuto durata complessiva di oltre cinque anni; sostiene che i contratti a termine sono stati considerati dalla Corte legittimi sulla base di una disposizione generale (non conosciuta dalla ricorrente) senza alcuna considerazione delle concrete attività svolte in violazione della clausola comunitaria; assume che i contratti stipulati celavano, in realtà, un fabbisogno ordinario di personale e quindi sono stati stipulati in violazione della normativa interna applicabile e della giurisprudenza europea; 3. è fondato il secondo motivo di ricorso (con assorbimento del primo); 3.1. la tesi della Corte territoriale è che, nel caso di specie, la scelta della stipula di contratti a termine sarebbe l’unica strada percorribile per assicurare i livelli minimi di assistenza sanitaria, stante il divieto di assunzioni a tempo indeterminato, ed evitare, così, l’interruzione del servizio pubblico, il che escluderebbe l’esistenza di una condotta illecita ed abusiva del datore di lavoro; tale tesi, come rilevato dalla ricorrente, trascura del tutto di attribuire la giusta rilevanza alla circostanza che i contratti stipulati sono stati utilizzati per far fronte ad un fabbisogno ordinario di personale e di considerare che tale fabbisogno ordinario non poteva essere considerato idoneo a configurare quelle esigenze provvisorie e/o eccezionali richieste per l’apposizione di termini di durata al rapporto di lavoro per cui è causa; 3.2. è stato da questa Corte precisato che il soddisfare attraverso il reiterato ricorso ai contratti a termine proprie esigenze permanenti e durevoli realizza un uso distorto dello strumento contrattuale prescelto (cfr. tra le più recenti, proprio con riferimento alla stessa ASL di [OSCURATO:PERSONA], Cass. 12 aprile 2021, n. 9564; Cass. 21 aprile 2021, nn. 10567 e 10568; Cass. 18 ottobre 2021, n. 28625); 3.3. in detti precedenti si è ricordato che la Corte di Giustizia, nella decisione del 10 3 ottobre 2010, Affatato, C-3/10, al punto 14 della parte ‘Causa principale e questioni P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 pregiudiziali’, ha dato atto della circostanza che l’Azienda sanitaria convenuta in giudizio “non nega che il ricorso a tale durata determinata sia stato motivato non da ragioni tecniche, organizzative o produttive relative alle obiettive necessità di un rapporto di lavoro a carattere temporaneo, bensì per l’impossibilità di procedere ad assunzioni ordinarie a causa del blocco delle assunzioni previsto da diverse leggi finanziarie”; in tale decisione la Corte di Giustizia, senza attribuire alcuna specifica rilevanza alla suddetta deduzione difensiva dell’ASL, ha richiamato le proprie precedenti sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04; del 7 settembre 2006, causa C-53/04, Marrosu e Sardino; del 7 settembre 2006, causa C-180/04, Vassallo; del 23 aprile 2009, causa C- 378/07, Angelidaki e a.; nonché le ordinanze del 12 giugno 2008, causa C-364107 Vassilakis e a.; del 24 aprile 2009, causa C-519/08 Koukou; 3.4. in particolare, nella sentenza Adeneler è stato innanzitutto ritenuto che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro si applicano ai contratti e ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e altri enti del settore pubblico è stato, quindi, affermato che la nozione di «ragioni obiettive» ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a), dell’accordo quadro deve essere intesa nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi; è stato precisato che tali circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l’espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro; per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi non rispetterebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti; infatti, una disposizione del genere, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l’esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell’attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l’effettività dell’accordo quadro; quindi, il fatto di ammettere che una disposizione nazionale possa, di diritto e senza ulteriore precisazione, giustificare contratti di lavoro a tempo determinato successivi 4 equivarrebbe a ignorare la finalità dell’accordo quadro, che consiste nel proteggere i P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 Data pubblicazione 07/04/2022 lavoratori dall’instabilità dell’impiego, e a svuotare di contenuto il principio secondo il quale contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma generale dei rapporti di lavoro; più in particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una disposizione legislativa o regolamentare di carattere generale, senza relazione con il contenuto concreto dell’attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale e sia atto a raggiungere lo scopo perseguito e necessario a tale effetto; conclusivamente è stato ritenuto che l’accordo quadro europeo allegato alla direttiva 1999/70/CE osta all’applicazione di una normativa nazionale che vieti in maniera assoluta, nel solo settore pubblico, di trasformare in un contratto di lavoro a tempo indeterminato una successione di contratti a tempo determinato che, di fatto, hanno avuto il fine di soddisfare “fabbisogni permanenti e durevoli” del datore di lavoro e che devono essere considerati abusivi (punto 105, dispositivo 3): spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte a tale situazione, misure non soltanto proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell’accordo quadro (punto 95); 3.5. il concetto è stato ribadito nella decisione della Corte di Giustizia del 14 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]16/15, [OSCURATO:PERSONA], resa proprio in tema di personale sanitario precario, evidenziandosi che il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze permanenti nell’ambito dei servizi sanitari è contrario al diritto dell’Unione ed ancora nella decisione del 7 marzo 2018 in causa C- 494/16, Santoro, in cui è stato ricordato che la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro mira ad attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima tese ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti; 3.6. va allora ribadito che il ricorso ai contratti a termine da parte della pubblica amministrazione deve restare sempre assoggettato a condizioni e limiti legislativamente previsti che, evidentemente, non possono essere derogati dall’amministrazione in presenza per fare fronte a carenze strutturali di personale; 3.7. la Corte territoriale non si è attenuta agli indicati princìpi avendo fatto coincidere l’eccezionalità del ricorso al contratto a termine con la situazione, 5 asseritamente eccezionale, determinatasi per effetto del blocco del turn over e del P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 divieto legislativamente previsto, così omettendo di verificare la sussistenza di esigenze Data pubblicazione 07/04/2022 temporanee specificamente interessanti le assunzioni in questione; 3.8. senza dire che fare riferimento alla necessità di assicurare, tempo per tempo, i livelli minimi di assistenza sanitaria presuppone lo svolgimento di accertamenti in fatto che non sono stati effettuati dal giudice di merito e che, invero, non risultano neppure richiesti; 4. con il ricorso incidentale condizionato, l’ASL denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del d.lgs. n. 368/2001 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; deduce che la norma richiamata deve essere letta in combinazione con altre fonti primarie dell’ordinamento specie laddove, come nella specie, il datore di lavoro non abbia comunque altra possibilità di scelta e l’unica forma di impiego sia quella a termine; quanto alle conseguenze della eventuale illegittimità del termine assume che sia da escludere la possibilità di una riammissione in servizio della ricorrente potendo solo essere riconosciuto il risarcimento ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010 nella misura minima prevista stanti le condizioni oggettive in cui l’ASL ha operato (blocco del turn over, vincoli di bilancio ecc.); 5. tale ricorso va rigettato in base alle sopra esposte ragioni di accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, che danno conto della necessità di giustificare sempre l’apposizione del termine al contratto di lavoro; per il resto il ricorso incidentale non ha ragion d’essere perché nel caso in esame non si discute di conversione del rapporto; 6. da tanto consegue che va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo, e che va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei principi sopra illustrati e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità; 7. non sussistono, quanto al solo ricorrente principale, le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il primo e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione. 6 P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 8 7 1 7 5 d d e 2 a c 5 b c c 5 0 0 7 4 0 4 9 f f 4 9 9 b 8 7 - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 7844/2016 Numero sezionale 504/2022 Numero di raccolta generale 11366/2022 Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della Data pubblicazione 07/04/2022 sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 9 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] P a g . R.G.N. 7844/2016 F i r m a t o D a : R U E L L O G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C