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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 34457/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen., è volto a reiterare deduzioni esaminate dalla Corte, che ha correttamente escluso un difetto di correlazione tra contesl:azione e sentenza, avendo rilevato come la condanna fosse stata fondata sulla falsa incolpazione di lesioni e come la valutazione avente ad oggetto la falsa denuncia di una condotta estorsiva, non confluita nel capo di imputazione, fosse stata volta a lumeggiare la complessiva vicenda per rafforzare il giudizio sulla natura calunniosa della denuncia sporta dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo, parimenti reiterativo di deduzioni non illogicamente esaminate dalla Corte, risulta comunque manifestamente infondato: lo stesso è volto a contestare il giudizio di penale responsabilità e la valutazione della prova, in funzione di un'alternativa ricostruzione, ma non tiene conto degli elementi presi in considerazione dalla Corte, in particolare della puntuale disamina degli argomenti difensivi, specificamente smentiti da risultanze processuali di volta in volta richiamate, non assumendo rilievo in tale quadro il riferimento alla mancanza del certificato medico riguardante lesioni riportate dal ricorrente, ritenute comunque non riconducibili, in base alle testimonianze acquisite, reputate attendibili, a condotta della persona offesa nel contesto fattuale rappresentato; il motivo è volto inoltre a contestare la sussistenza di un danno civilistico e il diniego delle attenuanti generiche, ma anche con riferimento a tali profili risulta del tutto inidoneo a vulnerare le valutazioni della Corte, che, peraltro, si è limitata a confermare la provvisionale, la cui quantificazione non è soggettafrcurso, e a rilevare l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti invocate; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso, incentrato sulla violazione degli artt.521 e 522 cod. proc. pen., è volto a reiterare deduzioni esaminate dalla Corte, che ha correttamente escluso un difetto di correlazione tra contesl:azione e sentenza, avendo rilevato come la condanna fosse stata fondata sulla falsa incolpazione di lesioni e come la valutazione avente ad oggetto la falsa denuncia di una condotta estorsiva, non confluita nel capo di imputazione, fosse stata volta a lumeggiare la complessiva vicenda per rafforzare il giudizio sulla natura calunniosa della denuncia sporta dal ricorrente; Ritenuto che il secondo motivo, parimenti reiterativo di deduzioni non illogicamente esaminate dalla Corte, risulta comunque manifestamente infondato: lo stesso è volto a contestare il giudizio di penale responsabilità e la valutazione della prova, in funzione di un'alternativa ricostruzione, ma non tiene conto degli elementi presi in considerazione dalla Corte, in particolare della puntuale disamina degli argomenti difensivi, specificamente smentiti da risultanze processuali di volta in volta richiamate, non assumendo rilievo in tale quadro il riferimento alla mancanza del certificato medico riguardante lesioni riportate dal ricorrente, ritenute comunque non riconducibili, in base alle testimonianze acquisite, reputate attendibili, a condotta della persona offesa nel contesto fattuale rappresentato; il motivo è volto inoltre a contestare la sussistenza di un danno civilistico e il diniego delle attenuanti generiche, ma anche con riferimento a tali profili risulta del tutto inidoneo a vulnerare le valutazioni della Corte, che, peraltro, si è limitata a confermare la provvisionale, la cui quantificazione non è soggettafrcurso, e a rilevare l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini delle attenuanti invocate; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 34457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris