CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 ottobre 2024
Cassazione n. 34174/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20199-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 201, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti con mandato - Oggetto R.G.N.20199/2021 Cron. Rep. Ud.31/10/2024 CC avverso la sentenza n. 750/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 01/03/2021 R.G.N. 2504/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma ricorso in opposizione a cartelle di pagamento recanti crediti INPS, in contraddittorio con l’Istituto ed il concessionario della riscossione, ed il Tribunale aveva dichiarato l’inesistenza del diritto dei resistenti ad agire esecutivamente, condannando INPS a rifondere le spese al ricorrente, liquidate in € 1650,00, e compensando le altre. [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza, dolendosi della illegittima compensazione nei confronti del concessionario e della illegittima liquidazione, a carico dell’Inps, in misura inferiore ai minimi tabellari (per causa di valore compreso tra €5201,00 e €26.000,00), chiedendo che la Corte riconoscesse in suo favore le spese del primo grado in misura conforme al d.m.n. 55/2014 e disponesse la condanna in solido di INPS e Agenzia delle Entrate. INPS ha proposto a sua volta appello, censurando la sentenza nella parte in cui aveva erroneamente accertato la soccombenza, che doveva essere attribuita in via esclusiva al concessionario, chiedendo, quindi, la compensazione delle spese nel rapporto con il Febi. La Corte romana, con la sentenza n.750/2021 qui impugnata, ha respinto entrambi gli appelli e compensato le spese del grado tra Febi e INPS, condannandoli, in solido, a rifondere le spese del grado in favore dell’Agente della Riscossione. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.Chiamata la causa all’adunanza camerale del 31 ottobre 2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma,cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza n. 750/2021 della Corte capitolina per “Violazione o falsa applicazione dell’art. 4 d.m. n. 55/2014 e succ. modifiche e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, art. 91 cod. proc. civ. art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.”. Il ricorrente lamenta che la Corte, nel rigettare il gravame con riferimento alla sola domanda di riforma della sentenza nella parte in cui liquidava le spese del primo grado in misura inferiore ai minimi e nel confermare la correttezza della liquidazione operata dal Tribunale, ha violato i parametri minimi, senza motivare le ragioni. Il motivo è fondato. Premesso che il valore di causa era pari ad € 19.423,99, in applicazione della tabella 4 (cause di previdenza) del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, vigente ratione temporis, i medi tabellari, con riguardo allo scaglione di valore tra €5.200,01 ed €26.000,00, erano pari a €885,00 per la fase di studio della controversia, €740,00 per la fase introduttiva, € 1925,00 per la fase decisionale, ai quali va applicata la previsione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014 e le relative riduzioni (fino al 50%). Non può accedersi alla tesi del ricorrente secondo cui, ai fini della liquidazione delle spese, la fase istruttoria andrebbe comunque considerata anche laddove non sia stata effettuata alcuna attività, dovendosi, viceversa, al riguardo evidenziare che, come già rilevato da questa Corte, l'art. 4, comma 5, lett. c, del citato d.m. «prevede che la fase istruttoria (..) rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta» (Cass. n. 1196/2022) e, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. Considerato che i minimi fissati per ciascuna fase processuale dal testo dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018 (in forza del quale il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate che, in applicazione dei parametri generali, possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%), hanno carattere inderogabile (Cass.n. 21361/2023 e n. 9815/2023 ex multis ), la Corte, confermando la correttezza della liquidazione delle spese di primo grado in € 1650,00, è scesa al di sotto del minimo tabellare. Parte ricorrente, applicando le tariffe vigenti ratione temporise dimezzando i valori medi nelle stesse riportati, ha quantificato le spese per il primo grado in €1776,00, sicché, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ., in detti termini la domanda deve essere accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito liquidando le spese così come richiesto. Le spese del giudizio di legittimità vengono compensate in ragione della non rilevante entità dello scarto tra le spese dovute al momento della liquidazione operata dalla Corte d’appello e quelle effettivamente riconosciute (Cass.n.21770/2024, n. 2450/2023, n. 35750/2022). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di primo grado in € 1776,00, oltre spese generali in misura pari al 15% ed accessori di legge, detratte le somme eventualmente già corrisposte per gli stessi titoli, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi an