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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14629/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 marzo 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente, con le quali si è ribadita la fondatezza del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 372 cod. pen. per aver deposto il falso nel processo promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imputato e condannato per la truffa realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, in quest'ultimo giudizio, [OSCURATO:PERSONA], procacciatore di clienti, era imputato di aver truffato [OSCURATO:PERSONA] per avergli fatto sottoscrivere in bianco due proposte di abbonamento telefonico, dirette all'acquisizione di cinque schede telefoniche, (proposte) poi abusivamente compilate da Nico tali da portare all'attivazione a nome del Vullo di 39 diverse schede telefoniche.

Sentito come testimone, l'odierno ricorrente dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a consegnargli una proposta, timbrata e firmata dal Vullo ma non precompilata; compilazione che sarebbe stata effettuata successivamente dall'agente di Trapani mentre le copie dei contratti mostrategli nel corso dell'escussione non potevano essere state completate dal Nico, del quale conosceva la grafia, incompatibile con quella riportata da detti documenti.

Dichiarazioni, queste, ad avviso dei giudici del merito, apertamente smentite dalla deposizione del Vullo ( che ebbe a dichiarare che le proposte da lui sottoscritte erano state compilate dall'imputato) nonché dalla perizia grafica disposta nel giudizio promosso nei confronti del Nico (dalla quale emergeva la piena compatibilità tra le scritture di comparazione firmate dall'imputato in quel processo e la scrittura con la quale era stata compilata la proposta di abbonamento oggetto della truffa contestata).

2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] di Giovanni e adduce cinque motivi di ricorso.

2.1. Con il primo lamenta difetto di motivazione in ordine al rilievo addotto con l'appello diretto a stigmatizzare l'apoditticità della sentenza di primo grado nell'assegnare valore probatorio, utile a sostenere il giudizio di responsabilità, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla perizia grafica disposta nel processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare i rilievi critici esposti dalla difesa con riguardo in particolare al tema della consapevolezza in capo all'imputato della effettiva non riferibilità al Nico della grafia riscontrata nei contratti mostrati all'imputato, aspetto in grado di mettere in crisi i profili costitutivi del reato contestato alla luce della cosidetta teoria del vero soggettivo.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della falsa testimonianza.

Le due sentenze di merito avrebbero omesso di verificare se sussisteva effettiva difformità tra quanto dichiarato dal teste e quanto da lui conosciuto e percepito e ciò malgrado consapevolmente riferito in termini diversi dal vero.

Aspetto che non poteva probatoriamente ricavarsi dai dati probatori richiamati dalla sentenza impugnata (le dichiarazioni de Vullo e la perizia grafica) che non confliggevano con l'ipotesi difensiva secondo la quale, ad avviso del ricorrente, la scrittura recata dai contratti allo stesso mostrati nel corso della deposizione, non poteva essere, secondo il suo soggettivo convincimento, quella di [OSCURATO:PERSONA].

Piuttosto la circostanza che nel corso del processo a caric:o del Nico sia stata disposta una perizia grafica, ad avviso della difesa, finirebbe per avvalorare l'assunto difensivo, così da rendere non inverosimile il convincimento esposto dall'odierno ricorrente al momento della relativa deposizione, soggettivamente coerente alla dichiarazione resa.

2.3. Con il terzo motivo si ribadiscono le contestazioni mosse avverso la piattaforma probatoria valorizzata a sostegno della condanna.

In particolare la Corte avrebbe attribuito credibilità al Vullo ribadendo pedissequamente il giudizio in tal senso speso dal giudice chiamato a definire il processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza neppure attendere la definitività di tale valutazione e finendo anche per deprivare cli rilievo tale ultimo aspetto in termini assolutamente apodittici, malgrado le critiche sollevate sul punto con l'appello.

2.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono riferiti alla valutazione $p"eel, in punto di dolo, resa replicando pedissequamente l'argomentare speso nel riscontrare la condotta materiale del fatto contestato facendo inadeguato e insufficiente riferimento alle modalità della condotta, senza altre argomentazioni.

2.5. Con l'ultimo motivo si contrasta la sentenza gravata nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche con motivazione non esaustiva e congrua. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso riposa su motivi non fondati e va dunque rigettato.

2. I primi quattro motivi di ricorso meritano uno scrutinio unitario.

Rileva la Corte che l'essenza della contestazione mossa al ricorrente va rinvenuta nell'affermazione, resa dal Vullo nel processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale le proposte contrattuali sottoscritte dal dichiarante nel relativo contenuto furono compilate dal Nico stesso.

Elemento in fatto, questo, destinato ad entrare in immediata contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente nel corso della relativa testimonianza, nella parte in cui ebbe ad affermare che la proposta contrattuale recante firma e timbro riferibili al Vullo, allorquando gli venne consegnata dal Nico, era in bianco, avendo provveduto alla relativa compilazione l'agente di Trapani.

3. Siffatta distonia fattuale, nella sua immediata evidenza logica (un foglio già compilato oggettivamente non può ritenersi ancora in bianco) rende giustizia di tutte le doglianze mosse dal ricorso in ordine al giudizio di responsabilità. ,

3.1. In primo luogo, non diversamente da quanto avvenuto con l'appello, anche con il ricorso di legittimità si contesta del tutto apoditticamente l'attendibilità del Vullo e del suo narrato, non risultando indicate le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della credibilità della versione offerta dal suddetto.

Coerentemente1 dunque; la relativa testimonianza, in assenza di elementi che possano mettere in crisi credibilità e attendibilità del teste, può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità.

3.2. In secondo luogo, la distonia tra il racconto della persona offesa e la versione descritta dal teste con riguardo al sopra segnalato segmento fattuale impedisce sia di rivendicare, a sostegno dell'assunto difensivo, la teoria del cosiddetto vero soggettivo; sia di escludere il dolo della falsa testimonianza.

Il primo profilo avrebbe potuto assumere un rilievo laddove la dichiarazione oggettivamente non corrispondente alla verità resa dal [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata al frammento dedicato alla (negata) corrispondenza tra la grafia del Nico e quella recata dai documenti mostrati in udienza al ricorrente nel corso della testimonianza, giacché nulla poteva escludere che quanto dichiarato non fosse il frutto dell'effettivo convincimento maturato dal testimone in parte qua.

Il giudizio muta radicalmente, tuttavia, se si legge l'intera vicenda muovendo dall'ulteriore profilo distonico emerso tra quanto riferito dal prevenuto e la lAm.A deposizione resa dal Vullo: imve dl consolidato probatorio offerto dalle dichiarazioni di quest'ultimo, il propalato testimoniale dava conto di una realtà inequivocabilmente e altrettanto consapevolmente offerta in termini diversi dal vero, secondo connotazioni materiali che finiscono per dare contenuti altrettanto certi all'ulteriore portato mendace delle dichiarazioni ( quelle relativa alla compatibilità delle due grafie) non lasciando spazi al dubbio anche in relazione all'elemento soggettivo, non potendosi discutere della certa consapevolezza del ricorrente di riferire una falsa versione dei fatti non coincidente al vero.

3.3. Nè rileva il fatto della non ancora acquisita definitività della sentenza resa ai danni del Nico.

Siffatto elemento, infatti, non acquisisce alcun rilievo rispetto alle valutazioni probatorie da rendere nel giudizio in cui si valuta la falsa testimonianza e gli elementi che la supportanc>, aspetti di esclusiva pertinenza del giudice chiamato a decidere su tale reato, prescindendo dalle considerazioni spese sulla credibilità dei testi nel processo in cui le false deposizioni sono state rese nonché dall'esito di siffatto processo.

4. L'ultimo motivo relativo alla mancata concessione delle generiche è inammissibile.

Sia perché manca della puntuale indicazione degli aspetti pretermessi dai giudici del merito da valorizzare in una ottica opposta rispetto alla decisione assunta; sia perché la Corte del merito ne ha negato l'applicabilità con motivazione compiuta e immune da vizi logici prospettabili in questa sede, facendo in particolare leva sui precedenti dell'imputato quali aspetti negativamente apprezzati rispetto alla ritenuta inapplicabilità delle attenuanti atipiche.

5. La reiezione del ricorso porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 marzo 1974 avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 29 settembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'infondatezza del ricorso; lette le conclusioni trasmesse dalla difesa del ricorrente, con le quali si è ribadita la fondatezza del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia resa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sciacca nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'ad 372 cod. pen. per aver deposto il falso nel processo promosso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], imputato e condannato per la truffa realizzata ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in quest'ultimo giudizio, [OSCURATO:PERSONA], procacciatore di clienti, era imputato di aver truffato [OSCURATO:PERSONA] per avergli fatto sottoscrivere in bianco due proposte di abbonamento telefonico, dirette all'acquisizione di cinque schede telefoniche, (proposte) poi abusivamente compilate da Nico tali da portare all'attivazione a nome del Vullo di 39 diverse schede telefoniche. Sentito come testimone, l'odierno ricorrente dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] ebbe a consegnargli una proposta, timbrata e firmata dal Vullo ma non precompilata; compilazione che sarebbe stata effettuata successivamente dall'agente di Trapani mentre le copie dei contratti mostrategli nel corso dell'escussione non potevano essere state completate dal Nico, del quale conosceva la grafia, incompatibile con quella riportata da detti documenti. Dichiarazioni, queste, ad avviso dei giudici del merito, apertamente smentite dalla deposizione del Vullo ( che ebbe a dichiarare che le proposte da lui sottoscritte erano state compilate dall'imputato) nonché dalla perizia grafica disposta nel giudizio promosso nei confronti del Nico (dalla quale emergeva la piena compatibilità tra le scritture di comparazione firmate dall'imputato in quel processo e la scrittura con la quale era stata compilata la proposta di abbonamento oggetto della truffa contestata). 2. Propone ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] di Giovanni e adduce cinque motivi di ricorso. 2.1. Con il primo lamenta difetto di motivazione in ordine al rilievo addotto con l'appello diretto a stigmatizzare l'apoditticità della sentenza di primo grado nell'assegnare valore probatorio, utile a sostenere il giudizio di responsabilità, alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e alla perizia grafica disposta nel processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], senza considerare i rilievi critici esposti dalla difesa con riguardo in particolare al tema della consapevolezza in capo all'imputato della effettiva non riferibilità al Nico della grafia riscontrata nei contratti mostrati all'imputato, aspetto in grado di mettere in crisi i profili costitutivi del reato contestato alla luce della cosidetta teoria del vero soggettivo. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della falsa testimonianza. Le due sentenze di merito avrebbero omesso di verificare se sussisteva effettiva difformità tra quanto dichiarato dal teste e quanto da lui conosciuto e percepito e ciò malgrado consapevolmente riferito in termini diversi dal vero. Aspetto che non poteva probatoriamente ricavarsi dai dati probatori richiamati dalla sentenza impugnata (le dichiarazioni de Vullo e la perizia grafica) che non confliggevano con l'ipotesi difensiva secondo la quale, ad avviso del ricorrente, la scrittura recata dai contratti allo stesso mostrati nel corso della deposizione, non poteva essere, secondo il suo soggettivo convincimento, quella di [OSCURATO:PERSONA]. Piuttosto la circostanza che nel corso del processo a caric:o del Nico sia stata disposta una perizia grafica, ad avviso della difesa, finirebbe per avvalorare l'assunto difensivo, così da rendere non inverosimile il convincimento esposto dall'odierno ricorrente al momento della relativa deposizione, soggettivamente coerente alla dichiarazione resa. 2.3. Con il terzo motivo si ribadiscono le contestazioni mosse avverso la piattaforma probatoria valorizzata a sostegno della condanna. In particolare la Corte avrebbe attribuito credibilità al Vullo ribadendo pedissequamente il giudizio in tal senso speso dal giudice chiamato a definire il processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza neppure attendere la definitività di tale valutazione e finendo anche per deprivare cli rilievo tale ultimo aspetto in termini assolutamente apodittici, malgrado le critiche sollevate sul punto con l'appello. 2.4. Con il quarto motivo violazione di legge e vizio di motivazione vengono riferiti alla valutazione $p"eel, in punto di dolo, resa replicando pedissequamente l'argomentare speso nel riscontrare la condotta materiale del fatto contestato facendo inadeguato e insufficiente riferimento alle modalità della condotta, senza altre argomentazioni. 2.5. Con l'ultimo motivo si contrasta la sentenza gravata nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche con motivazione non esaustiva e congrua. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riposa su motivi non fondati e va dunque rigettato. 2. I primi quattro motivi di ricorso meritano uno scrutinio unitario. Rileva la Corte che l'essenza della contestazione mossa al ricorrente va rinvenuta nell'affermazione, resa dal Vullo nel processo promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in forza della quale le proposte contrattuali sottoscritte dal dichiarante nel relativo contenuto furono compilate dal Nico stesso. Elemento in fatto, questo, destinato ad entrare in immediata contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente nel corso della relativa testimonianza, nella parte in cui ebbe ad affermare che la proposta contrattuale recante firma e timbro riferibili al Vullo, allorquando gli venne consegnata dal Nico, era in bianco, avendo provveduto alla relativa compilazione l'agente di Trapani. 3. Siffatta distonia fattuale, nella sua immediata evidenza logica (un foglio già compilato oggettivamente non può ritenersi ancora in bianco) rende giustizia di tutte le doglianze mosse dal ricorso in ordine al giudizio di responsabilità. , 3.1. In primo luogo, non diversamente da quanto avvenuto con l'appello, anche con il ricorso di legittimità si contesta del tutto apoditticamente l'attendibilità del Vullo e del suo narrato, non risultando indicate le ragioni per le quali si dovrebbe dubitare della credibilità della versione offerta dal suddetto. Coerentemente1 dunque; la relativa testimonianza, in assenza di elementi che possano mettere in crisi credibilità e attendibilità del teste, può essere posta a fondamento del giudizio di responsabilità. 3.2. In secondo luogo, la distonia tra il racconto della persona offesa e la versione descritta dal teste con riguardo al sopra segnalato segmento fattuale impedisce sia di rivendicare, a sostegno dell'assunto difensivo, la teoria del cosiddetto vero soggettivo; sia di escludere il dolo della falsa testimonianza. Il primo profilo avrebbe potuto assumere un rilievo laddove la dichiarazione oggettivamente non corrispondente alla verità resa dal [OSCURATO:PERSONA] si fosse limitata al frammento dedicato alla (negata) corrispondenza tra la grafia del Nico e quella recata dai documenti mostrati in udienza al ricorrente nel corso della testimonianza, giacché nulla poteva escludere che quanto dichiarato non fosse il frutto dell'effettivo convincimento maturato dal testimone in parte qua. Il giudizio muta radicalmente, tuttavia, se si legge l'intera vicenda muovendo dall'ulteriore profilo distonico emerso tra quanto riferito dal prevenuto e la lAm.A deposizione resa dal Vullo: imve dl consolidato probatorio offerto dalle dichiarazioni di quest'ultimo, il propalato testimoniale dava conto di una realtà inequivocabilmente e altrettanto consapevolmente offerta in termini diversi dal vero, secondo connotazioni materiali che finiscono per dare contenuti altrettanto certi all'ulteriore portato mendace delle dichiarazioni ( quelle relativa alla compatibilità delle due grafie) non lasciando spazi al dubbio anche in relazione all'elemento soggettivo, non potendosi discutere della certa consapevolezza del ricorrente di riferire una falsa versione dei fatti non coincidente al vero. 3.3. Nè rileva il fatto della non ancora acquisita definitività della sentenza resa ai danni del Nico. Siffatto elemento, infatti, non acquisisce alcun rilievo rispetto alle valutazioni probatorie da rendere nel giudizio in cui si valuta la falsa testimonianza e gli elementi che la supportanc>, aspetti di esclusiva pertinenza del giudice chiamato a decidere su tale reato, prescindendo dalle considerazioni spese sulla credibilità dei testi nel processo in cui le false deposizioni sono state rese nonché dall'esito di siffatto processo. 4. L'ultimo motivo relativo alla mancata concessione delle generiche è inammissibile. Sia perché manca della puntuale indicazione degli aspetti pretermessi dai giudici del merito da valorizzare in una ottica opposta rispetto alla decisione assunta; sia perché la Corte del merito ne ha negato l'applicabilità con motivazione compiuta e immune da vizi logici prospettabili in questa sede, facendo in particolare leva sui precedenti dell'imputato quali aspetti negativamente apprezzati rispetto alla ritenuta inapplicabilità delle attenuanti atipiche. 5. La reiezione del ricorso porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese proce
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