CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10114/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
resentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MassimoAngelo Fenza-ricorrenti-controR.F.I.-[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocatoUmberto Cossu-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 369/2022depositata il 25/7/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (R.F.I.) S.p.A., qualicomproprietari del fabbricato, destinato a civile abitazione, sito inSamassi, Vico II A. Volta, 10, realizzato in virtù di concessione edilizian. 83 del 22 ottobre 1979. Adducevano che l’immobile era statoultimato il 4 giugno 1982 ed era sito su terreno confinante con laproprietà di Ferrovie dello Stato, correndo, a suo fianco, la lineaferroviaria Cagliari – [OSCURATO:PERSONA]; nel 2003 veniva progettato, esuccessivamente realizzato, il raddoppio della suddetta lineaferroviaria, con doppio binario a fianco a quello esistente, posto a11.90 metri dalla proprietà degli attori – mentre il binario preesistenteera a distanza di 17,40 metri – e 5,80 metri dal muro di confine, con lafinalità di un suo potenziamento, e conseguente incremento del trafficoe aumento della velocità dei treni. [OSCURATO:SOCIETA]., progettista dell’opera,era stata individuata quale referente del progetto era stata investitadella direzione dei lavori, affidati a Saferr a r.l.; nel corso dei lavoriveniva impiegato un rullo vibrante il cui funzionamento, insieme conl’aumento del traffico e della velocità dei treni, aveva determinatovibrazioni presso il fabbricato degli attori, causando fenomenifessurativi e lesioni in tutta la costruzione, alle strutture portanti, allamuratura e alla pavimentazione, come documentato da relazionitecniche prodotte e accertato in sede di sopralluogo congiunto conSaferr [OSCURATO:SOCIETA], gli attori chiedevano la condanna deiconvenuti al risarcimento dei danni nella misura di € 67.500 o in quellaNumero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/2026maggiore o minore che sarebbe risultata equa in corso di causa, oltreinteressi di legge e rivalutazione monetaria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., quale responsabile del progetto, in solido, eall’indennizzo di cui all’art. 46 della l. n. 2359 del 1865, e/o di quello dicui all’art. 44 del D.P.R. 327/2001, nella misura che sarebbe risultataequa, a ristoro della perdita di valore commerciale dell’immobile e didiminuzione del suo godimento, con condanna di [OSCURATO:SOCIETA]. allarealizzazione delle misure necessarie e idonee a prevenire futuripregiudizi al fabbricato, e vittoria di spese.2. Analoga iniziativa era stata avviata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -proprietari del fabbricato ad uso di civile abitazione sito in Samassi,Vico II [OSCURATO:PERSONA], nn. 5 e 7, edificato in forza di concessioneedilizia n. 13 del 4 giugno 1980 e ultimato il 4 giugno 1983 - chelamentavano l’avvicinamento del nuovo binario a 11,15 metri dalla loroproprietà (il precedente ne distava 17,25 metri) e la distanza di 5,86metri dal muro di confine, chiedendo un indennizzo di € 103.500.3. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo, per quanto ancora di interesse,che ogni eventuale responsabilità per danni cagionati a terzinell’esecuzione dei lavori andava ascritta all’ATI Adanti, ora StrabagS.p.A., nella qualità di appaltatrice dell’opera, e che l’indennizzoinvocato dagli attori non era dovuto in quanto la linea ferroviaria erapreesistente alla costruzione dei fabbricati e, quindi, la loro edificazioneera stata il frutto di una scelta consapevole degli attori, i quali neavevano accettato eventuali conseguenze negative. Inoltre, il dirittoall’indennizzo non poteva trarre origine dalla pretesa violazione delledistanze da parte di R.F.I. in sede di individuazione del sito, in quantosarebbe stato il privato a dovere rispettare la distanza di trenta metridalla linea ferroviaria, prevista dall’art. 49 del D.P.R. n. 753 dell’11luglio 1980.Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/20264. Si costituivano in giudizio anche [OSCURATO:SOCIETA]., quale capogruppodell’A.T.I., e [OSCURATO:PERSONA] a r.l., le quali eccepivano che leimprese esecutrici non avevano concorso alla individuazione dei siti ealla progettazione della linea ferroviaria e che avevano operato nelrispetto della normativa vigente. Ottenevano pure la chiamata in causadella compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.5. Il Tribunale, con sentenza n. 1582/2020, rigettava le domande,condannando le parti attrici alla rifusione delle spese processuali neiconfronti delle altre parti.6. Proposta impugnazione dai soccombenti attori, la Corte d'appello diCagliari, con sentenza n. 369/2022, ne rigettava l'impugnazione,condannandoli alla rifusione delle spese a [OSCURATO:SOCIETA].,.7. Con ricorso affidato a due motivi [OSCURATO:PERSONA], Maria FrancescaPutzolu, Ignazio e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato per cassazione. R.F.I.si è difesa con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA] non svolge difese. Iricorrenti e la controricorrente hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., lamenta violazione ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e conseguente nullità dellasentenza per omessa motivazione sulla mancata considerazione di unmotivo di appello “ed in particolare sull’omesso esame dell’art. 50 delDPR n. 753 del 1980”, per essersi la Corte d’Appello soffermataesclusivamente sulla lettura dell’art. 49 e sullo ius superveniens (conrichiamo a giurisprudenza di legittimità), avendo il Tribunale e poi essastessa ritenuto i fabbricati abusivi in applicazione dell’art. 49, senzatener conto del successivo art. 50, che ne limiterebbe l’operatività atutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in viadefinitiva dai competenti organi.Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/2026Sostengono i ricorrenti che le concessioni edilizie afferenti ai loroimmobili risultavano essere state rilasciate rispettivamente in data 22ottobre 1979 e 4 giugno 1980, e dunque in epoca anteriore all’entratain vigore della normativa (1.12.1980) applicata dai giudici di merito,onde i relativi fabbricati sarebbero stati costruiti con le distanzepreviste dalla legislazione dell’epoca perché il progetto era statodefinitivamente approvato con il rilascio delle concessioni.9. Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denuncia violazioneo falsa applicazione degli artt. 49 e 50 d.p.r. n. 753/1980 laddove laCorte d'appello avrebbe ritenuto abusivi i fabbricati per violazione delsuddetto art. 49, il quale prevede il divieto di costruire, ricostruire oampliare edifici o manufatti lungo i tracciati delle linee ferroviarie aduna distanza minore di 30 metri, nonostante risulti esplicitamentericonosciuto, nonché definitivamente accertato, che i permessi dicostruire dei Setzu e Cabiddu erano state rilasciati rispettivamente indata 4 giugno 1980 e 22 ottobre 1979, in forza di concessione ediliziache presupponeva la presentazione di un progetto e il pagamento deglioneri ai sensi della legge edilizia n. 10/1977.10. I motivi meritano una trattazione congiunta.11. La Corte d’appello, nel suo argomentare, non dimostra di essersiconfrontata con quanto espressamente indicato nell’art. 50 d.p.r. n.753/1980, ove è statuito:“Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigoredelle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cuiprogetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul Fogliodegli annunzi legali delle singole prefetture competenti per territoriodell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto siaapprovato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e siapplica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano statiapprovati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/2026I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzioneentro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 dal momento dellacomunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi allacostruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a normadell’art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,n.616, non siano difformi dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme odei piani urbanistici ed edilizi.”12. La ratio decidendi si rivela disallineata rispetto alla suddettadisposizione, che assume come spartiacque, per l’applicazione delleminori distanze previste dalle leggi anteriori, l’approvazione in viadefinitiva dei progetti da parte dei competenti organi della PA, laddove- di contro - evidenzia (p. 14 della impugnata pronuncia) che, in base aun principio di diritto consolidato (Cass. 19988/2025; Cass.26886/2018; Cass. 17160/2008; Cass. 9348/1991), il limite dei dirittiquesiti incontrato dal ius superveniens consiste non nell’attoamministrativo assentivo anteriore, ma nell’ultimazione del fabbricatonelle sue strutture organiche prima dell’entrata in vigore dellanormativa che ha imposto il rispetto del limite minimo di trenta metridalla linea ferroviaria di cui all’art. 49: circostanza dalla Corte d’appelloritenuta non solo non provata, ma erroneamente considerata dagliappellanti, qui ricorrenti, estranea alla causa.13. Il principio affermato dalla Corte d’appello, per quanto corretto sulpiano generale, riguarda, però, il differente temadell’applicazione intertemporale delle norme sulla distanza tra gliedifici. Non può, tuttavia, valere per regolare la fattispecie in esame, inrelazione alla quale si applica la normativa speciale rinvenibile appuntonell’art. 50 d.p.r. n. 753/1980, che ha espressamente indicato ilmomento a partire del quale deve, invece, essere considerato il divietodi costruire a una distanza inferiore a trenta metri introdotto dall’art.Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/202649, facendo espresso riferimento agli atti non ancora assentiti dalla PA,e non al completamento delle opere edilizie già autorizzate.14. [OSCURATO:SOCIETA] tutto fondata è la denuncia di violazione dell’art. 50 delDPR n. 753/1980 (norma che era stata invocata dagli attuali ricorrenti)in quanto la Corte di merito ha tenuto conto del solo disposto di cuiall’art. 49 e, ai fini dell’operatività del divieto di costruzione in esame,ha ritenuto rilevanti le date di ultimazione degli edifici dei privati (4giugno 1982 e 4 giugno 1983) facendo riferimento a principi generaliche regolano fattispecie differenti, senza tuttavia confrontarsi con ilmotivo di impugnazione con cui era stata addotta la esclusiva rilevanza,ai fini del decidere, appunto dell’art. 50, il quale fa riferimento agli attigià assentiti (permessi di costruire), in tesi intervenuti il 4 giugno 1980e il 22 ottobre 1979, e dunque prima dell’entrata in vigore del d.p.r. n.753 dell’11 luglio 1980 che ha introdotto “Nuove norme in materia dipolizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altriservizi di trasporto”.Ne segue che la fattispecie in esame non è stata regolata considerandola speciale normativa di settore, obliterata dalla corte territorialenonostante sul punto vi fosse uno specifico motivo di appello.15. Conclusivamente, il ricorso va accolto in relazione al primo e alsecondo motivo, con conseguente cassazione della sentenza e rinvioalla Corte d’appello di Cagliari, in diversa sezione e composizione,affinché decida alla luce del disposto di cui all’art. 50 d.p.r. 753/1980,non considerato nella sentenza cassata, demandando al giudice dirinvio pure la decisione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per lespese, alla Corte di appello di Cagliari.Numero registro generale 27007/2022Numero sezionale 470/2026Numero di raccolta generale 10114/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso in Roma il 5 febbraio 2026Il PresidenteChiara Graziosi