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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19503/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo - con cui il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale con riferimento all'assenza della condizione di procedibilità della querela in quanto sporta da soggetto non legittimato- è manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la sussistenza di un rapporto di "detenzione qualificata" del querelante con la res, unico requisito decisivo ai fini del riconoscimento della legittimazione: il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (SU., n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 Il co igliere stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui agli artt. 624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo - con cui il ricorrente denuncia l'inosservanza della legge penale con riferimento all'assenza della condizione di procedibilità della querela in quanto sporta da soggetto non legittimato- è manifestamente infondato non confrontandosi con le argomentazioni della sentenza impugnata, che ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte circa la sussistenza di un rapporto di "detenzione qualificata" del querelante con la res, unico requisito decisivo ai fini del riconoscimento della legittimazione: il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. (SU., n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 Il co igliere stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19503/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris