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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2025

Cassazione n. 38046/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gip del locale Tribunale datata 11.9.2024 che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a mesi due di arresto ed Euro 700,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando con due motivi la violazione di legge per inosservanza dell'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 ed il vizio di mancanza di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale dell'imputato.

3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.

4. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é inammissibile.

Ed invero le doglianze sono riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto di appello e motivatamente disattesi dalla Corte di merito, senza quindi misurarsi con le statuizioni della sentenza impugnata.

A riguardo la sentenza impugnata ha, invero, chiarito che la norma incriminatrice de qua sanziona la condotta di colui che, privo di qualsiasi autorizzazione, abbia svolto anche un'attività quale quella accertata di indirizzare gli automobilisti in cerca di parcheggio verso posti liberi pur se in ausilio alle manovre di parcheggio, concretizzandosi anche in tal modo l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che si individua principalmente nella riserva al soggetto pubblico dello sfruttamento di aree di cui sia titolare.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Gip del locale Tribunale datata 11.9.2024 che aveva riconosciuto, in sede di rito abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art.7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere svolto l'attività non autorizzata di parcheggiatore, ha ridotto la pena inflitta in primo grado a mesi due di arresto ed Euro 700,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato denunciando con due motivi la violazione di legge per inosservanza dell'art. 7, comma 15 bis, d.lgs. n. 285 del 1992 ed il vizio di mancanza di motivazione, quanto alla prova della responsabilità penale dell'imputato. 3. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva. 4. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é inammissibile. Ed invero le doglianze sono riproduttive di profili di censura già proposti con l'atto di appello e motivatamente disattesi dalla Corte di merito, senza quindi misurarsi con le statuizioni della sentenza impugnata. A riguardo la sentenza impugnata ha, invero, chiarito che la norma incriminatrice de qua sanziona la condotta di colui che, privo di qualsiasi autorizzazione, abbia svolto anche un'attività quale quella accertata di indirizzare gli automobilisti in cerca di parcheggio verso posti liberi pur se in ausilio alle manovre di parcheggio, concretizzandosi anche in tal modo l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice che si individua principalmente nella riserva al soggetto pubblico dello sfruttamento di aree di cui sia titolare. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
Sentenza Cassazione n. 38046/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris