CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 40905/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7385-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] – (ricorso non depositato) - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in persona del curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso il decreto n. cronologico 1351/2020 del TRIBUNALE di POTENZA, depositato il 16/11/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7385/2021 Numero sezionale 8036/2021 Numero di raccolta generale 40905/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato controricorso al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., notificatogli in data 23/12/2020, avverso il decreto del Tribunale di Potenza reso nel giudizio di opposizione allo stato passivo distinto al n. 2582/2019 R.G.; 1.1. il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. 1.2. il controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 2. il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, co. 1, c.p.c., in quanto «non depositato al 24/03/2021» (v. attestazione della cancelleria in atti); 3. in simili casi va fatta applicazione del principio per cui «l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall'art.156 c.p.c. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme» (Cass.25453/2017, Cass. 12894/2013); 4. d’altro canto, «la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese ed ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa Ric. 2020 n. 29824 sez. M1 - ud. 01-07-2021 -2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 7385/2021 Numero sezionale 8036/2021 Numero di raccolta generale 40905/2021 Data pubblicazione 20/12/2021 riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione» (Cass. n. 21969/2011, 3193/2016, 20327/2019, 27571/2020); 5. seguono la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna alle spese in favore del controricorrente, liquidate in dispositivo; 6. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato, ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, in quanto «la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria» (Cass., Sez. U, 4315/2020). P.Q.M. Dichiara improcedibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 29824 sez. M1 - ud. 01-07-2021 -3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .