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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21015/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 27/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del 24 giugno 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di permesso premio.

Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha condiviso le valutazioni espresse nel provvedimento richiamato con riferimento alla inammissibilità della richiesta ex art.30-ter Ord. pen. in considerazione della sottoposizione del detenuto allo speciale regime sopra indicato e della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4-bis, comma 2, come modificato dalla 1.199/2022.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.

Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.41-bis Ord. pen. in relazione all'art.4-bis Ord. pen. e ripropone la questione di legittimità costituzionale del citato art.4-bis per violazione degli artt.3 e 27 Cost., 3 e 7 CEDU.

Al riguardo il ricorrente osserva che il Tribunale di sorveglianza (come anche il Magistrato di sorveglianza) avrebbe omesso di valutare la concreta sopravvenuta carenza dei presupposti giustificativi della sottoposizione del condannato allo speciale regime detentivo di cui si tratta; inoltre, la modifica del comma 2 dell'art.41-bis Ord. pen. introdotta con la 1.199/2022 sarebbe costituzionalmente illegittima laddove non prevede la possibilità di concedere i benefici penitenziari ai soggetti sottoposti al regime, di cui alla citata disposizione, nel caso in cui siano stati acquisiti elementi a conferma della esclusione della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di un loro ripristino. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

Lt!

2. Anzitutto, deve escludersi la lamentata erronea applicazione degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. stante il chiaro tenore letterale del secondo comma dell'art.4-bis (come modificato dalla 1.199/2022) che esclude espressamente la concedibilità del permesso premio in favore del recluso che (come l'odierno ricorrente) sia sottoposto allo speciale regime detentivo di cui si tratta.

Al riguardo si osserva poi che la sussistenza della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata è stata coerentemente desunta dalla permanenza del regime sopra indicato e che, rispetto a tale profilo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente la cessazione di tali collegamenti senza dedurre nulla sul punto.

Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza richiamata nell'impugnazione risulta inconferente atteso che essa non riguarda l'ipotesi di detenuto sottoposto allo speciale regime ex art.41-bis Ord. pen., ma invece quella della impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del condannato per uno dei reati compresi nel citato art.4-bis.

3. Infine è irrilevante la questione di legittimità costituzionale riproposta dal ricorrente per la mancata allegazione, già evidenziata dal Tribunale di sorveglianza con motivazione adeguata e priva di vizi logici, di elementi a conferma della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ossia degli specifici presupposti applicativi dell'art.4-bis nel testo vigente e di altrettante specifiche e verificabili condizioni per ottenere la chiesta revoc:a anticipata della sottoposizione al regime detentivo differenziato.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 27/10/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] (detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen.) avverso il provvedimento del 24 giugno 2023, con il quale il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di permesso premio. Il Tribunale di sorveglianza, in particolare, ha condiviso le valutazioni espresse nel provvedimento richiamato con riferimento alla inammissibilità della richiesta ex art.30-ter Ord. pen. in considerazione della sottoposizione del detenuto allo speciale regime sopra indicato e della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.4-bis, comma 2, come modificato dalla 1.199/2022. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art.41-bis Ord. pen. in relazione all'art.4-bis Ord. pen. e ripropone la questione di legittimità costituzionale del citato art.4-bis per violazione degli artt.3 e 27 Cost., 3 e 7 CEDU. Al riguardo il ricorrente osserva che il Tribunale di sorveglianza (come anche il Magistrato di sorveglianza) avrebbe omesso di valutare la concreta sopravvenuta carenza dei presupposti giustificativi della sottoposizione del condannato allo speciale regime detentivo di cui si tratta; inoltre, la modifica del comma 2 dell'art.41-bis Ord. pen. introdotta con la 1.199/2022 sarebbe costituzionalmente illegittima laddove non prevede la possibilità di concedere i benefici penitenziari ai soggetti sottoposti al regime, di cui alla citata disposizione, nel caso in cui siano stati acquisiti elementi a conferma della esclusione della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di un loro ripristino. [OSCURATO:PERSONA] LI1 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. Lt! 2. Anzitutto, deve escludersi la lamentata erronea applicazione degli artt. 4-bis e 41-bis Ord. pen. stante il chiaro tenore letterale del secondo comma dell'art.4-bis (come modificato dalla 1.199/2022) che esclude espressamente la concedibilità del permesso premio in favore del recluso che (come l'odierno ricorrente) sia sottoposto allo speciale regime detentivo di cui si tratta. Al riguardo si osserva poi che la sussistenza della attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata è stata coerentemente desunta dalla permanenza del regime sopra indicato e che, rispetto a tale profilo, il ricorrente si limita a sostenere genericamente la cessazione di tali collegamenti senza dedurre nulla sul punto. Deve poi aggiungersi che la giurisprudenza richiamata nell'impugnazione risulta inconferente atteso che essa non riguarda l'ipotesi di detenuto sottoposto allo speciale regime ex art.41-bis Ord. pen., ma invece quella della impossibilità della collaborazione con la giustizia da parte del condannato per uno dei reati compresi nel citato art.4-bis. 3. Infine è irrilevante la questione di legittimità costituzionale riproposta dal ricorrente per la mancata allegazione, già evidenziata dal Tribunale di sorveglianza con motivazione adeguata e priva di vizi logici, di elementi a conferma della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ossia degli specifici presupposti applicativi dell'art.4-bis nel testo vigente e di altrettante specifiche e verificabili condizioni per ottenere la chiesta revoc:a anticipata della sottoposizione al regime detentivo differenziato. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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