CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha parzialmente riformato quanto alla pena la sentenza del Tribunale di Terni, in ordine alla responsabilità per bancarotta fraudolenta societaria sia patrimoniale che documentale di tipo generico; letta la memoria della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che conclude per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del solo reato di bancarotta documentale - non è consentita ed è generica, perché fondata su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, oltre a confrontarsi solo con una parte della motivazione. La doglianza per un verso sollecita una rilettura del materiale probatorio alternativa a quella offerta dalla Corte di appello, in ordine alla sussistenza della difficoltà di ricostruire il movimento degli affari della fallita. A riguardo la Corte territoriale ha specificato al punto 4-a come il curatore avesse sperimentato l'impossibilità di ricostruzione della situazione patrimoniale, confermata dall'esito della perizia disposta dalla Corte territoriale (cfr. punto 4-b), che accertava come la ricostruzione dei movimenti per l'anno 2011 fosse resa incerta dall'assenza del libro giornale, considerata anche la non esaustività dei documenti di supporto. In sostanza la potenziale adeguatezza delle scritture contabili a rappresentare correttamente la situazione contabile veniva meno per l'assenza della documentazione indicata. A fronte di ciò il ricorso sollecita una rilettura, anche di fatto denunciando un travisamento della prova, richiamando al fol. 4 un brano del controesame del perito. A riguardo deve ricordarsi come sia consolidato il principio per cui sono inammissibili le censure rivolte a sollecitare il giudice di legittimità ad una rilettura degli elementi ricostruttivi del fatto ed una rivalutazione nel merito della sentenza non consentite (Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 vedi anche Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processualì (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; successivamente il principio è stato ribadito da Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). D'altro canto, il ricorso non si confronta neanche con il punto 6-a della sentenza, quanto alla bancarotta patrimoniale distrattiva, che evidenziava come dalla documentazione contabile non risultavano le operazioni di pagamento e che la mancanza del libro giornale del 2011 aveva impedito di ricostruire la dinamica dei pagamenti in modo diretto, provvedendovi il curatore in modo induttivo attraverso l'analisi dei conti bancari. Anche quanto al vizio di motivazione, nella forma del travisamento prospettata dal ricorso, va richiamato il principio per cui è aspecifico il motivo che fondi solo su una parte della prova travisata: infatti, qualora la prova omessa o travisata abbia natura dichiarativa, il ricorrente ha l'onere di riportarne integralmente il contenuto, non limitandosi ad estrapolarne alcuni brani ovvero a sintetizzarne il contenuto, giacché così facendo viene impedito al giudice di legittimità di apprezzare compiutamente il significato probatorio delle dichiarazioni e, quindi, di valutare l'effettiva portata del vizio dedotto (ex multis Sez. 4 n. 37982 del 26 giugno 2008, Buzi, rv 241023; Sez. 3, n. 19957/17 del 21 settembre 2016, Saccomanno, Rv. 269801). Inoltre, anche aspecifica è la doglianza che lamenta la violazione di legge quanto alla omessa riqualificazione della condotta da bancarotta documentale fraudolenta a bancarotta semplice, che fonda sulla affermazione che la prova del dolo non può essere tratta dalla sola irregolarità della tenuta: ma la Corte di appello al punto 7 chiarisce senza vizi logici le ragioni di esclusione della bancarotta semplice, ancorandola non alla tenuta irregolare della documentazione contabile, bensì alla connessione della stessa con le condotte distrattive, argomento decisivo e concludente con il quale non si confronta affatto il ricorso, che dunque anche sotto tale profilo è aspecifico. Pertanto, la sentenza impugnata risulta in sintonia sia con il principio per cui "In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la parziale omissione del dovere annotativo, integrante la fattispecie di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2), legge fall., è punita a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrinnoniali dell'impresa" (Sez. 5, Sentenza n. 15743 del 18/01/2023 Ud. (dep. 13/04/2023 ) Rv. 284677 - 02), sia anche in ordine alla circostanza che la prova del dolo scaturisce da una connessione probatoria forte, come in questo caso. Infatti, è stato evidenziato come l'affermazione di responsabilità in relazione per la bancarotta fraudolenta documentale non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, infatti, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, considerato che, in tal caso, viene integrato l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice, di cui all'art. 217, comma secondo, legge fallimentare. In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283659; Sez. 5, n. 26613 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276910; Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv. 262384; Sez. 5, n. 172 del 07/06/2006, dep. 09/01/2007, Vianello e altro, Rv. 236032). Valutazione effettuata in modo corretto e senza vizi di motivazione dalla Corte territoriale, il che rende anche manifestamente infondato il motivo di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] che la parte civile costituita è stata ammessa al patrocinio gratuito dello Stato e che ha depositato memoria non limitandosi alle sole conclusioni: pertanto, dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato come da allegato decreto del Tribunale di Terni, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Perugia, con decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Infatti, in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese No in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, Ordinanza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di appello di Perugia con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello St