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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 12703/2022

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__________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 12883 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R61 B126K) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 G273Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore TASCA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M14 E801Z) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- la e [OSCURATO:PERSONA] società semplice ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 4407/2017, pubblicata in data 19 ottobre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del so-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 stituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; la memoria scritta depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso l’esecuzione forzata, sulla base di un titolo di formazione giudiziale, nei confronti di Sil- vana Campanella, pignorando la quota ideale di proprietà di alcuni cespiti immobiliari di cui la stessa è titolare (nella misu- ra di tre quarti del totale) in comunione indivisa con [OSCURATO:PERSONA] (titolare del residuo quarto).

Il giudice dell’esecuzione ha disposto, ai sensi degli artt. 600, comma 2, e 601, c.p.c., che si procedesse a divisione.

Il creditore procedente ha instaurato il giudizio di divisione in relazione ad uno dei cespiti pignorati, giudizio al quale ha par- tecipato anche la società semplice [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un con- tratto di affitto relativo allo stesso.

All’esito, il Tribunale di Milano, rigettate le eccezioni e le do- mande della Campanella e dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande della [OSCURATO:PERSONA], ha disposto lo scioglimento della comunione con la vendita dell’intero cespite.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisio- ne di primo grado, ha invece disposto la sua divisione in natu- ra, formando due distinti lotti ed assegnando uno degli stessi alla debitrice esecutata, con conguaglio a carico del Tasca per € 1.759,96.

Ricorre la Campanella, sulla base di un unico motivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, e suc- cessive modificazioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia «ricor- so ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per errata o illegittima in- terpretazione e applicazione degli artt. 571 comma 1 c.p.c. e 579 comma 1 c.p.c. – in relazione al rigetto dei motivi nn. 7, 8 e 9 del gravame – per incisione e violazione dell’art. 1114 c.c. in ambito di divisione endoesecutiva».

2. L’esposizione dei fatti e delle ragioni alla base del ricorso è oggettivamente poco chiara e non risponde adeguatamente all’esigenza di indicare alla Corte di Cassazione, in modo sin- tetico, chiaro ed esaustivo, tutti e solo i fatti sostanziali e pro- cessuali rilevanti al fine di individuare le questioni oggettiva- mente controverse e cogliere il senso delle censure svolte a fondamento dell’impugnazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c..

Per quanto è comunque possibile comprendere in base a tale (pur inadeguata, lacunosa e poco chiara) esposizione, nonché in base alla stessa decisione impugnata, si evince, in fatto, che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato una pluralità di cespiti immobiliari in comunione indivisa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente per le quote di un quarto e di tre quarti), in danno di quest’ultima; - a seguito di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha disposto la divisione ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c., la società creditrice ha instaurato il giudizio di scioglimento della comunione in Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 relazione ad uno solo di tali cespiti (che viene indicato Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 come «Lotto C»); - la debitrice esecutata si è opposta allo scioglimento del- la comunione in relazione a tale cespite per una serie di ragioni, anche di carattere processuale, e ha chiesto, in subordine, che lo stesso le fosse quanto meno integral- mente assegnato in piena proprietà, anche per ragioni attinenti alla sua concreta destinazione, tenendosi con- to, a tal fine, del valore di tutti i beni immobili pignorati e in comproprietà con il Tasca; - le censure alla base del presente ricorso hanno ad og- getto esclusivamente tale ultima pretesa, disattesa sia dal giudice di primo grado che da quello di secondo gra- do.

Non viene specificamente e adeguatamente indicato nel ricor- so il titolo (o i titoli) di provenienza della comproprietà dei vari cespiti pignorati, né vengono richiamati il preciso contenuto e le ragioni alla base del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva disposto la divisione.

In particolare, nel ricorso non viene espressamente chiarito se tale ultimo provvedimento riguardasse il solo cespite oggetto della do- manda di scioglimento della comunione proposta dalla società creditrice ovvero tutti i beni pignorati in quota, in quanto co- stituenti massa unica.

3. Orbene, tenendo conto dei fatti appena esposti, è opportu- no premettere che i principi di diritto rilevanti nella presente controversia risultano oggetto di consolidati indirizzi di questa Corte, cui va certamente dato seguito.

In particolare, va ribadito che: - in via generale, «nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla plura- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 lità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella qua- Data pubblicazione 21/04/2022 le ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle al- tre masse e nell’ambito di ciascuna massa debbono tro- vare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono in- clusi; è possibile procedere a un’unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio – che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substan- tiam” – con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15494 del 07/06/2019, Rv. 654331 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 27645 del 30/10/2018, Rv. 651175 – 01; Sez. 2, Or- dinanza n. 25756 del 15/10/2018, Rv. 650835 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 06/02/2009, Rv. 606503 – 01); - «in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitata- mente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l’espropriazione for- zata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa spe- cie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella me- desima massa, il pignoramento rischierebbe di non con- seguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 debitore dell’oggetto dell’esecuzione» (Cass., Sez. 6 Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013, Rv. 625394 – 01; Data pubblicazione 21/04/2022 conf.: Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 13/08/1964, Rv. 303468 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 23/10/1967, Rv. 329990 – 01); - «il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd.

“divisione endoesecutiva”) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere conside- rato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non pos- sono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Rv. 662203 – 01; nel medesimo senso, per l’autonomia fun- zionale del giudizio di “divisione endoesecutiva”, cfr. al- tresì: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21218 del 02/10/2020, Rv. 659310 - 01).

Sulla base degli indicati principi (che il ricorso non offre argo- menti idonei a rimeditare), si possono formulare le osserva- zioni che seguono.

4. Poiché ciascuna massa da dividere costituisce un’entità pa- trimoniale a sé stante nell’ambito della quale debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti, la prete- sa della Campanella di scioglimento complessivo della comu- nione su tutti i beni pignorati (con eventuale assegnazione in suo favore, nell’ambito di tale complessiva divisione, della piena ed integrale proprietà dei cespiti di cui al «Lotto C») Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 avrebbe eventualmente potuto avere un fondamento giuridico Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 solo laddove tutti i beni pignorati in quota in suo danno pro- venissero dal medesimo titolo e formassero quindi una massa unica (non risultando del resto sussistere alcun accordo nego- ziale di conferimento delle eventuali singole distinte comunioni in una comunione unica).

Tale circostanza non è però specificamente allegata e docu- mentata nel ricorso.

Anzi, nel ricorso – come già osservato – manca del tutto l’indicazione e la documentazione del titolo, o dei titoli, di provenienza dei beni pignorati.

Ciò è di per sé sufficiente per ritenere il ricorso radicalmente inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.: sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso non è infatti possibile stabilire se le pretese poste a base dello stesso abbiano fondamento giuridico. 5.

D’altra parte, anche ad ammettere (in via del tutto ipoteti- ca, non essendovi elementi per stabilirlo nella presente sede, come appena rilevato) che effettivamente tutti i beni pignorati potessero essere da considerare come “massa unica”, in quanto acquisiti dai contitolari sulla base del medesimo titolo, la questione della possibilità di scioglimento della comunione in relazione ad uno solo di essi avrebbe dovuto eventualmente essere posta nel processo esecutivo, quanto meno laddove fosse stato lo stesso provvedimento del giudice dell’esecuzione ad aver disposto la divisione esclusivamente in relazione ad uno dei cespiti pignorati.

Tale questione avrebbe dovuto essere cioè (e in tal caso) avanzata mediante la proposizione di una opposizione esecu- tiva e, segnatamente, mediante la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso siffatto provvedimento del giudice dell’esecuzione (sulla utilizzabilità dello strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ai fini del controllo del corretto esercizio della discre- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 zionalità assegnata dalla legge al giudice dell’esecuzione in Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 ordine alle modalità di liquidazione dei beni pignorati in quota, Data pubblicazione 21/04/2022 cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10653 del 15/05/2014, Rv. 630894 – 01).

Al contrario, essa non avrebbe potuto essere in nessun caso posta nell’ambito dell’autonomo giudizio di divisione instaura- to a seguito ed in attuazione di quel provvedimento, in base ai principi di diritto più sopra enunciati, secondo i quali nel giudi- zio di “divisione endoesecutiva” non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive.

6. Come già osservato, nel ricorso non è invero precisato in modo espresso, chiaro e specifico se il provvedimento pronun- ciato, ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c., dal giudice dell’esecuzione, avesse avuto ad oggetto il solo cespite di cui al presente giudizio ovvero se, eventualmente, al contrario, esso avesse avuto ad oggetto tutti i beni pignorati in quota, in quanto costituenti unica massa, ma il giudizio di divisione fos- se stato instaurato dal creditore procedente esclusivamente in relazione al cespite per cui è causa, in violazione, quindi, di detto provvedimento.

Ciò, oltre a determinare un ulteriore profilo di difetto di speci- ficità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., che impedisce il suo esame nel merito, renderebbe su- perfluo, ai fini della presente decisione, affrontare e risolvere la questione della possibilità, almeno in tale ultimo specifico caso (cioè nel caso in cui la divisione fosse stata disposta dal giudice dell’esecuzione in relazione a tutti i beni pignorati, in quanto costituenti unica massa, ma il creditore avesse instau- rato il relativo giudizio solo con riguardo ad uno di tali beni), di porre nell’ambito dello stesso giudizio di scioglimento della comunione la questione della sua corretta instaurazione, ai Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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7. Per mera completezza espositiva, comunque, sotto il profilo appena richiamato, si può in primo luogo osservare che, in realtà, la indicata questione neanche risulta espressamente posta, in tali esatti termini, nel presente giudizio (almeno per quanto è possibile evincere dal ricorso e per quanto è ancora controverso in questa sede): la Campanella non risulta, infat- ti, avere espressamente contestato in radice – nel giudizio di merito – la possibilità di pervenire allo scioglimento della co- munione sul solo cespite oggetto del presente giudizio, in ra- gione della (eventuale) non corrispondenza della domanda proposta dal creditore procedente con quanto disposto dal giudice dell’esecuzione, ma si è limitata a chiedere l’assegnazione in proprio favore della piena proprietà del ce- spite in questione (cfr. i motivi 7, 8 e 9 dell’appello, trascritti alle pagine 25 e 26 del ricorso).

In proposito, la corte di appello si è, di conseguenza, limitata ad osservare, sull’implicito (ma inequivoco e, del resto, non contestato, neanche nella presente sede) presupposto che il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comu- nione esclusivamente in relazione ad un unico cespite immobi- liare (quello denominato «Lotto C»), che l’assegnazione in proprietà dello stesso alla Campanella non era possibile, in quanto ciò avrebbe postulato una istanza in tal senso dell’altro comproprietario (istanza mai proposta) e avrebbe comunque richiesto il versamento di un conguaglio a carico della debitri- ce esecutata, il che non è ammissibile, in caso di divisione “endoesecutiva”.

La ricorrente non censura specificamente tali ultime afferma- zioni in diritto (peraltro da ritenersi del tutto conformi ai prin- cipi applicabili alla fattispecie), pretendendo, in realtà, l’assegnazione in proprio favore della proprietà dell’unico ce- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 spite oggetto del giudizio di scioglimento della comunione sul-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 la base di una ipotesi divisionale che tenga conto anche degli altri cespiti in comunione, non oggetto del giudizio stesso (per quanto pignorati), possibilità che è evidentemente da esclude- re in radice, in quanto essa implicherebbe l’assegnazione all’altro comproprietario di beni immobili estranei all’oggetto stesso del giudizio divisionale endoesecutivo in concreto in- staurato.

Né risulta che la Campanella abbia proposto una espressa domanda di estensione dell’oggetto del presente giudizio agli altri cespiti in comunione con il Tasca, tanto meno sull’assunto che gli stessi costituissero unica massa da dividere in quanto provenienti dal medesimo titolo e, comunque, la medesima non ha avanzato censure sufficientemente specifiche, in pro- posito, neanche nella presente sede.

8. Resta, infine, da osservare – conclusivamente e sempre a solo scopo di completezza espositiva – che in realtà anche una eventuale censura relativa alla non corretta instaurazione, da parte del creditore procedente, del giudizio di divisione, ai sensi degli artt. 600, comma 2, e 601 c.p.c., con riguardo a tutti i cespiti pignorati, avrebbe in realtà dovuto essere avan- zata mediante gli strumenti e i rimedi propri del processo ese- cutivo.

A tutto concedere, l’indicata questione avrebbe in effetti potu- to essere posta esclusivamente sul presupposto di diritto della inammissibilità dell’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso facente parte di una unica massa e sull’ulteriore presupposto di fatto che tale principio non fosse stato disatteso dallo stesso giudice dell’esecuzione, quindi alla duplice condizione che nella specie tutti i beni pignorati costi- tuissero effettivamente una unica massa e che il giudice dell’esecuzione avesse di conseguenza disposto la divisione di tutti tali beni ma il creditore avesse invece instaurato il relati- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 vo giudizio solo con riguardo ad uno di essi (presupposti in re- Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 lazione ai quali il ricorso non risulta però sufficientemente Data pubblicazione 21/04/2022 specifico, come ampiamente e ripetutamente chiarito) .

In ogni caso, l’eventuale omessa instaurazione del giudizio di divisione su tutti i cespiti pignorati, costituenti unica massa e indicati come oggetto del suddetto instaurando giudizio dal giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto eventualmente giusti- ficare una richiesta di dichiarazione di estinzione e/o improce- dibilità della stessa esecuzione e, in mancanza, la proposizio- ne di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (laddove si possa ri- tenere che l’omessa o incompleta instaurazione del giudizio divisorio nei termini disposti dal giudice dell’esecuzione com- porti l’estinzione cd. tipica del processo esecutivo: cfr., in pro- posito, la remota Cass., Sez. 3, Sentenza n. 44 del 08/01/1968, Rv. 330853 – 01), ovvero di una opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione, ai sensi degli artt. 617 e/o 615 c.p.c., laddove si escluda trattarsi di una ipotesi di estinzione in senso tecnico.

Non potrebbe, invece, neanche in un caso del genere, ammet- tersi la proposizione, nell’ambito dell’autonomo giudizio di di- visione instaurato dal creditore procedente, di una siffatta questione, in quanto attinente alla procedibilità e/o all’eventuale estinzione del processo esecutivo e che, come tale, rimane quindi estranea all’ambito della divisione, sebbe- ne endoesecutiva.

9. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 per questi motivi Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 12 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 12883 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58R61 B126K) rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65A18 G273Z) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in perso- na del legale rappresentante pro tempore TASCA Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 48M14 E801Z) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]- la e [OSCURATO:PERSONA] società semplice ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mila- no n. 4407/2017, pubblicata in data 19 ottobre 2017; udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 aprile 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del so-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 stituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; la memoria scritta depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha promosso l’esecuzione forzata, sulla base di un titolo di formazione giudiziale, nei confronti di Sil- vana Campanella, pignorando la quota ideale di proprietà di alcuni cespiti immobiliari di cui la stessa è titolare (nella misu- ra di tre quarti del totale) in comunione indivisa con [OSCURATO:PERSONA] (titolare del residuo quarto). Il giudice dell’esecuzione ha disposto, ai sensi degli artt. 600, comma 2, e 601, c.p.c., che si procedesse a divisione. Il creditore procedente ha instaurato il giudizio di divisione in relazione ad uno dei cespiti pignorati, giudizio al quale ha par- tecipato anche la società semplice [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare di un con- tratto di affitto relativo allo stesso. All’esito, il Tribunale di Milano, rigettate le eccezioni e le do- mande della Campanella e dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle domande della [OSCURATO:PERSONA], ha disposto lo scioglimento della comunione con la vendita dell’intero cespite. La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisio- ne di primo grado, ha invece disposto la sua divisione in natu- ra, formando due distinti lotti ed assegnando uno degli stessi alla debitrice esecutata, con conguaglio a carico del Tasca per € 1.759,96. Ricorre la Campanella, sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, e suc- cessive modificazioni. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo del ricorso principale si denunzia «ricor- so ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., per errata o illegittima in- terpretazione e applicazione degli artt. 571 comma 1 c.p.c. e 579 comma 1 c.p.c. – in relazione al rigetto dei motivi nn. 7, 8 e 9 del gravame – per incisione e violazione dell’art. 1114 c.c. in ambito di divisione endoesecutiva». 2. L’esposizione dei fatti e delle ragioni alla base del ricorso è oggettivamente poco chiara e non risponde adeguatamente all’esigenza di indicare alla Corte di Cassazione, in modo sin- tetico, chiaro ed esaustivo, tutti e solo i fatti sostanziali e pro- cessuali rilevanti al fine di individuare le questioni oggettiva- mente controverse e cogliere il senso delle censure svolte a fondamento dell’impugnazione, in violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.. Per quanto è comunque possibile comprendere in base a tale (pur inadeguata, lacunosa e poco chiara) esposizione, nonché in base alla stessa decisione impugnata, si evince, in fatto, che: - [OSCURATO:SOCIETA]. ha pignorato una pluralità di cespiti immobiliari in comunione indivisa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (rispettivamente per le quote di un quarto e di tre quarti), in danno di quest’ultima; - a seguito di un provvedimento del giudice dell’esecuzione che ha disposto la divisione ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c., la società creditrice ha instaurato il giudizio di scioglimento della comunione in Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 relazione ad uno solo di tali cespiti (che viene indicato Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 come «Lotto C»); - la debitrice esecutata si è opposta allo scioglimento del- la comunione in relazione a tale cespite per una serie di ragioni, anche di carattere processuale, e ha chiesto, in subordine, che lo stesso le fosse quanto meno integral- mente assegnato in piena proprietà, anche per ragioni attinenti alla sua concreta destinazione, tenendosi con- to, a tal fine, del valore di tutti i beni immobili pignorati e in comproprietà con il Tasca; - le censure alla base del presente ricorso hanno ad og- getto esclusivamente tale ultima pretesa, disattesa sia dal giudice di primo grado che da quello di secondo gra- do. Non viene specificamente e adeguatamente indicato nel ricor- so il titolo (o i titoli) di provenienza della comproprietà dei vari cespiti pignorati, né vengono richiamati il preciso contenuto e le ragioni alla base del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva disposto la divisione. In particolare, nel ricorso non viene espressamente chiarito se tale ultimo provvedimento riguardasse il solo cespite oggetto della do- manda di scioglimento della comunione proposta dalla società creditrice ovvero tutti i beni pignorati in quota, in quanto co- stituenti massa unica. 3. Orbene, tenendo conto dei fatti appena esposti, è opportu- no premettere che i principi di diritto rilevanti nella presente controversia risultano oggetto di consolidati indirizzi di questa Corte, cui va certamente dato seguito. In particolare, va ribadito che: - in via generale, «nel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi non si realizza un’unica comunione ma tante comunioni quanti sono i titoli di provenienza dei beni, corrispondendo alla plura- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 lità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella qua- Data pubblicazione 21/04/2022 le ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle al- tre masse e nell’ambito di ciascuna massa debbono tro- vare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono in- clusi; è possibile procedere a un’unica divisione invece che a tante divisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutti i condividenti, che deve trovare titolo in uno specifico negozio – che ove, riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta “ad substan- tiam” – con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica e, in sua mancanza, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado può sollevare la questione in grado di appello» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15494 del 07/06/2019, Rv. 654331 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 27645 del 30/10/2018, Rv. 651175 – 01; Sez. 2, Or- dinanza n. 25756 del 15/10/2018, Rv. 650835 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 3029 del 06/02/2009, Rv. 606503 – 01); - «in tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l’espropriazione dell’intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitata- mente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l’espropriazione for- zata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa spe- cie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella me- desima massa, il pignoramento rischierebbe di non con- seguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 debitore dell’oggetto dell’esecuzione» (Cass., Sez. 6 Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 - 3, Ordinanza n. 6809 del 19/03/2013, Rv. 625394 – 01; Data pubblicazione 21/04/2022 conf.: Sez. 3, Sentenza n. 2308 del 13/08/1964, Rv. 303468 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 2615 del 23/10/1967, Rv. 329990 – 01); - «il giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (la cd. “divisione endoesecutiva”) ha natura di procedimento incidentale di cognizione nel procedimento esecutivo e, pur essendo in collegamento con l’espropriazione forzata e devoluto alla competenza funzionale del giudice dell’esecuzione, costituisce un autonomo processo di scioglimento della comunione e non può essere conside- rato una fase o un subprocedimento della procedura espropriativa in cui si innesta; ne consegue che nell’ambito del procedimento divisionale non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non pos- sono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22210 del 04/08/2021, Rv. 662203 – 01; nel medesimo senso, per l’autonomia fun- zionale del giudizio di “divisione endoesecutiva”, cfr. al- tresì: Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21218 del 02/10/2020, Rv. 659310 - 01). Sulla base degli indicati principi (che il ricorso non offre argo- menti idonei a rimeditare), si possono formulare le osserva- zioni che seguono. 4. Poiché ciascuna massa da dividere costituisce un’entità pa- trimoniale a sé stante nell’ambito della quale debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti, la prete- sa della Campanella di scioglimento complessivo della comu- nione su tutti i beni pignorati (con eventuale assegnazione in suo favore, nell’ambito di tale complessiva divisione, della piena ed integrale proprietà dei cespiti di cui al «Lotto C») Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 avrebbe eventualmente potuto avere un fondamento giuridico Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 solo laddove tutti i beni pignorati in quota in suo danno pro- venissero dal medesimo titolo e formassero quindi una massa unica (non risultando del resto sussistere alcun accordo nego- ziale di conferimento delle eventuali singole distinte comunioni in una comunione unica). Tale circostanza non è però specificamente allegata e docu- mentata nel ricorso. Anzi, nel ricorso – come già osservato – manca del tutto l’indicazione e la documentazione del titolo, o dei titoli, di provenienza dei beni pignorati. Ciò è di per sé sufficiente per ritenere il ricorso radicalmente inammissibile, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c.: sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso non è infatti possibile stabilire se le pretese poste a base dello stesso abbiano fondamento giuridico. 5. D’altra parte, anche ad ammettere (in via del tutto ipoteti- ca, non essendovi elementi per stabilirlo nella presente sede, come appena rilevato) che effettivamente tutti i beni pignorati potessero essere da considerare come “massa unica”, in quanto acquisiti dai contitolari sulla base del medesimo titolo, la questione della possibilità di scioglimento della comunione in relazione ad uno solo di essi avrebbe dovuto eventualmente essere posta nel processo esecutivo, quanto meno laddove fosse stato lo stesso provvedimento del giudice dell’esecuzione ad aver disposto la divisione esclusivamente in relazione ad uno dei cespiti pignorati. Tale questione avrebbe dovuto essere cioè (e in tal caso) avanzata mediante la proposizione di una opposizione esecu- tiva e, segnatamente, mediante la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. avverso siffatto provvedimento del giudice dell’esecuzione (sulla utilizzabilità dello strumento dell’opposizione agli atti esecutivi ai fini del controllo del corretto esercizio della discre- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 zionalità assegnata dalla legge al giudice dell’esecuzione in Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 ordine alle modalità di liquidazione dei beni pignorati in quota, Data pubblicazione 21/04/2022 cfr., in generale: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10653 del 15/05/2014, Rv. 630894 – 01). Al contrario, essa non avrebbe potuto essere in nessun caso posta nell’ambito dell’autonomo giudizio di divisione instaura- to a seguito ed in attuazione di quel provvedimento, in base ai principi di diritto più sopra enunciati, secondo i quali nel giudi- zio di “divisione endoesecutiva” non possono essere introdotte – o, se comunque introdotte, non possono essere esaminate e decise – opposizioni esecutive. 6. Come già osservato, nel ricorso non è invero precisato in modo espresso, chiaro e specifico se il provvedimento pronun- ciato, ai sensi dell’art. 600, comma 2, c.p.c., dal giudice dell’esecuzione, avesse avuto ad oggetto il solo cespite di cui al presente giudizio ovvero se, eventualmente, al contrario, esso avesse avuto ad oggetto tutti i beni pignorati in quota, in quanto costituenti unica massa, ma il giudizio di divisione fos- se stato instaurato dal creditore procedente esclusivamente in relazione al cespite per cui è causa, in violazione, quindi, di detto provvedimento. Ciò, oltre a determinare un ulteriore profilo di difetto di speci- ficità del ricorso, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., che impedisce il suo esame nel merito, renderebbe su- perfluo, ai fini della presente decisione, affrontare e risolvere la questione della possibilità, almeno in tale ultimo specifico caso (cioè nel caso in cui la divisione fosse stata disposta dal giudice dell’esecuzione in relazione a tutti i beni pignorati, in quanto costituenti unica massa, ma il creditore avesse instau- rato il relativo giudizio solo con riguardo ad uno di tali beni), di porre nell’ambito dello stesso giudizio di scioglimento della comunione la questione della sua corretta instaurazione, ai Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 sensi dell’art. 600, comma 2, e dell’art. 601 c.p.c., al fine di Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 paralizzare la domanda del creditore procedente. 7. Per mera completezza espositiva, comunque, sotto il profilo appena richiamato, si può in primo luogo osservare che, in realtà, la indicata questione neanche risulta espressamente posta, in tali esatti termini, nel presente giudizio (almeno per quanto è possibile evincere dal ricorso e per quanto è ancora controverso in questa sede): la Campanella non risulta, infat- ti, avere espressamente contestato in radice – nel giudizio di merito – la possibilità di pervenire allo scioglimento della co- munione sul solo cespite oggetto del presente giudizio, in ra- gione della (eventuale) non corrispondenza della domanda proposta dal creditore procedente con quanto disposto dal giudice dell’esecuzione, ma si è limitata a chiedere l’assegnazione in proprio favore della piena proprietà del ce- spite in questione (cfr. i motivi 7, 8 e 9 dell’appello, trascritti alle pagine 25 e 26 del ricorso). In proposito, la corte di appello si è, di conseguenza, limitata ad osservare, sull’implicito (ma inequivoco e, del resto, non contestato, neanche nella presente sede) presupposto che il presente giudizio ha ad oggetto lo scioglimento della comu- nione esclusivamente in relazione ad un unico cespite immobi- liare (quello denominato «Lotto C»), che l’assegnazione in proprietà dello stesso alla Campanella non era possibile, in quanto ciò avrebbe postulato una istanza in tal senso dell’altro comproprietario (istanza mai proposta) e avrebbe comunque richiesto il versamento di un conguaglio a carico della debitri- ce esecutata, il che non è ammissibile, in caso di divisione “endoesecutiva”. La ricorrente non censura specificamente tali ultime afferma- zioni in diritto (peraltro da ritenersi del tutto conformi ai prin- cipi applicabili alla fattispecie), pretendendo, in realtà, l’assegnazione in proprio favore della proprietà dell’unico ce- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 spite oggetto del giudizio di scioglimento della comunione sul-Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 la base di una ipotesi divisionale che tenga conto anche degli altri cespiti in comunione, non oggetto del giudizio stesso (per quanto pignorati), possibilità che è evidentemente da esclude- re in radice, in quanto essa implicherebbe l’assegnazione all’altro comproprietario di beni immobili estranei all’oggetto stesso del giudizio divisionale endoesecutivo in concreto in- staurato. Né risulta che la Campanella abbia proposto una espressa domanda di estensione dell’oggetto del presente giudizio agli altri cespiti in comunione con il Tasca, tanto meno sull’assunto che gli stessi costituissero unica massa da dividere in quanto provenienti dal medesimo titolo e, comunque, la medesima non ha avanzato censure sufficientemente specifiche, in pro- posito, neanche nella presente sede. 8. Resta, infine, da osservare – conclusivamente e sempre a solo scopo di completezza espositiva – che in realtà anche una eventuale censura relativa alla non corretta instaurazione, da parte del creditore procedente, del giudizio di divisione, ai sensi degli artt. 600, comma 2, e 601 c.p.c., con riguardo a tutti i cespiti pignorati, avrebbe in realtà dovuto essere avan- zata mediante gli strumenti e i rimedi propri del processo ese- cutivo. A tutto concedere, l’indicata questione avrebbe in effetti potu- to essere posta esclusivamente sul presupposto di diritto della inammissibilità dell’espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso facente parte di una unica massa e sull’ulteriore presupposto di fatto che tale principio non fosse stato disatteso dallo stesso giudice dell’esecuzione, quindi alla duplice condizione che nella specie tutti i beni pignorati costi- tuissero effettivamente una unica massa e che il giudice dell’esecuzione avesse di conseguenza disposto la divisione di tutti tali beni ma il creditore avesse invece instaurato il relati- Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 vo giudizio solo con riguardo ad uno di essi (presupposti in re- Numero sezionale 702/2022Numero di raccolta generale 12703/2022 lazione ai quali il ricorso non risulta però sufficientemente Data pubblicazione 21/04/2022 specifico, come ampiamente e ripetutamente chiarito) . In ogni caso, l’eventuale omessa instaurazione del giudizio di divisione su tutti i cespiti pignorati, costituenti unica massa e indicati come oggetto del suddetto instaurando giudizio dal giudice dell’esecuzione, avrebbe potuto eventualmente giusti- ficare una richiesta di dichiarazione di estinzione e/o improce- dibilità della stessa esecuzione e, in mancanza, la proposizio- ne di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (laddove si possa ri- tenere che l’omessa o incompleta instaurazione del giudizio divisorio nei termini disposti dal giudice dell’esecuzione com- porti l’estinzione cd. tipica del processo esecutivo: cfr., in pro- posito, la remota Cass., Sez. 3, Sentenza n. 44 del 08/01/1968, Rv. 330853 – 01), ovvero di una opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione, ai sensi degli artt. 617 e/o 615 c.p.c., laddove si escluda trattarsi di una ipotesi di estinzione in senso tecnico. Non potrebbe, invece, neanche in un caso del genere, ammet- tersi la proposizione, nell’ambito dell’autonomo giudizio di di- visione instaurato dal creditore procedente, di una siffatta questione, in quanto attinente alla procedibilità e/o all’eventuale estinzione del processo esecutivo e che, come tale, rimane quindi estranea all’ambito della divisione, sebbe- ne endoesecutiva. 9. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 12883/2018 Numero sezionale 702/2022 per questi motivi Numero di raccolta generale 12703/2022Data pubblicazione 21/04/2022 La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 12883/2018 – Sez. 3 - Ud. 5 aprile 2022 – Sentenza – Pagina 12 di 12 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0
Sentenza Cassazione n. 12703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris