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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 01901/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI491.at-e-alahise-a44~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 26159/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] egf [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorsi per cassazione, da loro sottoscritti personalmente, avverso la sentenza in epigrafe - in forza dei quali è stata confermata la loro condanna in ordine ai reati rispettivamente ascritti di rapina e truffa con rideternninazione del trattamento sanzionatorio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 129 c.p.p. per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità.

2. I ricorsi devono essere dichiarati, de plano, inammissibili in quanto sottoscritti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI491.at-e-alahise-a44~i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 26159/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] egf [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ricorsi per cassazione, da loro sottoscritti personalmente, avverso la sentenza in epigrafe - in forza dei quali è stata confermata la loro condanna in ordine ai reati rispettivamente ascritti di rapina e truffa con rideternninazione del trattamento sanzionatorio quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - deducendo, con identico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 129 c.p.p. per omessa verifica della sussistenza di cause di non punibilità. 2. I ricorsi devono essere dichiarati, de plano, inammissibili in quanto sottoscritti personalmente da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 Novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] nt