CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40411/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza il tribunale di Brescia ha accolto l'appello proposto dal / procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brescia avverso le ordinanze del GUP del 7 febbraio 2023 con cui il regime cautelare applicato a Silvia e [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] era stato attenuato passando dalla custodia in carcere agli arresti domiciliari per la prima e dagli arresti all'obbligo di presentazione per gli altri due imputati. L'impugnata ordinanza ha ripristinato le misure originarie. 2. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso in cassazione i tre imputati con atto unitario fondato su quattro motivi con cui in sostanza si lamenta che l'ordinanza impugnata sia apodittica, tautologica ed autoreferenziale poiché le affermazioni in essa contenute sono disancorate dai fatti di causa e costituiscono adesione acritica alle prospettazioni del pubblico ministero che erano già state disattese dal giudice dell'udienza preliminare. 2.1 Specificamente, con il primo motivo di ricorso si lamenta mancanza di motivazione in relazione alla denunciata aspecificità dell'atto di impugnazione del pubblico ministero che si è limitato a riproporre temi già valutati dal GUP perché contenuti nel parere del pubblico ministero contrario alla istanza di attenuazione delle misure in corso. 2.2 Con il secondo motivo di afferma che la decisione del tribunale appare viziata dalla mancanza di un elemento probatorio essenziale costituito dalla trascrizione dei cinque interrogatori resi dall'imputato al pubblico ministero. Tali documenti sono stati posti a disposizione delle parti e dello stesso giudice solo all'esito della discussione dell'appello da parte del pubblico ministero. 2.3 Con il terzo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione laddove allo stesso tempo viene svilito il significato della confessione degli imputati alla luce del fatto che "l'attività investigativa aveva già ampiamente disvelato le trame illecite e i meccanismi fraudolenti in esame" mentre addebita agli imputati la mancanza di "un incondizionato disvelamento dell'intero contesto illecito". 2.4 Infine nel quarto motivo si critica l'ordinanza poiché pone sullo stesso piano le condotte reiterative degli illeciti nelle settimane precedenti l'esecuzione delle misure cautelari con le attività puramente difensive (sottrazione alla captazione di conversazioni e immagini) poste in essere quando gli imputati hanno scoperto l'esistenza di microspie e microtelecamere nei loro ambienti di lavoro. L'ordinanza infine pretermettere ogni valutazione del significato da attribuire alla scelta degli imputati di consegnarsi in carcere ed evitare la fuga a dimostrazione della netta cesura operata dai ricorrenti con l'ambiente nel quale fino ad allora avevano operato. 3. Con memoria inviata per PEC l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] introduce motivi nuovi fondati sull'intervenuta sentenza di condanna per tutti tre gli imputati interessati dalla misura cautelare in corso. Nell'istanza si evidenzia che a fronte di una richiesta di pena da parte del pubblico ministero di 9 anni di reclusione, la irrogazione di pene inferiori alla metà della richiesta non può che implicare una valutazione benevole dei profili personologici degli imputati, giudizio che per il principio di attualità deve trovare riflesso anche sul piano della misura cautelare. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per diverse ragioni. Dei quattro motivi ("punti devoluti", come si legge nel ricorso), il primo e gli ultimi due riguardano vizi della motivazione mentre il secondo concerne la mancata assunzione di una prova decisiva. 1.1 Partendo da quest'ultimo per semplicità e chiarezza espositiva, se ne coglie immediatamente la manifesta infondatezza. Con esso si lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva costituita dalle trascrizioni degli interrogatori resi da [OSCURATO:PERSONA], marito della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al pubblico ministero. Ciò avrebbe impedito al tribunale di cogliere la ampiezza della dissociazione di Rossini e dei suoi famigliari dal contesto criminale al quale avevano partecipato ed alla difesa di argomentare in tal senso. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto nel procedimento camerale non è deducibile il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito della camera di consiglio (Sez. 1, n. 38947 2 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Greco, Rv. 241309; si veda, anche, Sez. 1, n. 8641 del 10.2.2009, Giuliana, Rv. 242887, con riferimento al procedimento di prevenzione). La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione della impugnativa al caso in cui «la parte [della prova non assunta, n.d.e.] ne abbia fatto richiesta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2» cod. proc. pen.; pertanto, la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova dedotta in dibattimento (Sez. 1, n. 38947/2008, cit.). Va, tra l'altro, sottolineato, sotto il profilo della violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che in questo non risultano nemmeno indicate, se non con un generico riferimento alla presa di distanza ed alla contrazione delle esigenze cautelari, le concrete parti degli interrogatori che non si son potute valorizzare in questa sede. 1.2 Gli ulteriori motivi riguardano vizi motivazionali e possono trovare trattazione unitaria in quanto accomunati da un unico vizio concettuale. Invero, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legittimità la verifica dell'adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828). Nel caso di specie, non sussistono manifeste illogicità o incongruenze della motivazione del riesame. In aggiunta, il primo motivo pare frutto della erronea interpretazione del concetto di aspecificità del motivo. A prescindere dalla applicabilità del concetto stesso all'impugnazione del pubblico ministero nei confronti di un provvedimento del giudice, ciò che alla difesa pare sfuggire è che la aspecificità sussiste non tanto quando vi sia la riproposizione di argomenti già utilizzati in una istanza precedente (come si afferma essere in questo caso accaduto) ma quando il ricorso non si confronti con la risposta sul punto fornita dall'istanza giudiziale (cosa che non viene allegata nel motivo ora esaminato). In altre parole, la aspecificità è una forma di genericità e non la semplice ripetizione di concetti che non hanno trovato accoglimento nell'istanza inferiore e che si cerca di riproporre innanzi al giudice superiore. Il terzo ed il quarto motivo lamentano vizi della motivazione. In relazione ad essi (con i quali si lamenta la mancante, insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione) il Collegio osserva che il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di genericità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Peraltro non ricorrono vizi motivazionali in relazione alla inidoneità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] (in unione a -o autonomamente da- quelle rese dal marito) a dimostrare il distacco dall'ambiente malavitoso ovvero la 'presa di coscienza', poiché il tribunale ha adeguatamente illustrato le ragioni per cui l'atteggiamento di entrambi gli imputati prima ed anche a seguito del rientro in Italia non può considerarsi totalmente sincero ed è piuttosto mirato al contenimento del danno. In tal senso, vanno evidenziati, al di là della ammissione degli addebiti (inevitabile, alla luce delle emergenze già raccolte e poste a base della adozione della misura cautelare genetica), la indisponibilità all'interrogatorio (o comunque a fornire un effettivo contributo di conoscenza), la mancata consegna dei cellulari usati per comunicare con i correi, il mancato completo disvelamento dei conti esteri e del luogo di occultamento del denaro frutto dell'attività illecita, il viaggio a Panama e poi in Austria per l'occultamento dei fondi illeciti, quando le era oramai nota l'attività di indagine. 2. Del tutto irrilevante sul piano cautelare e pertanto non valorizzabile in senso favorevole agli imputati, la divergenza tra la pena richiesta dal pubblico ministero alla conclusione del giudizio di primo grado (9 anni di reclusione) e quella effettivamente irrogata (4 anni di reclusione). 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, così equitativamente fissata. All'inammissibilità del ricorso consegue altresì la trasmissione di copia del presente provvedimento per l'esecuzione da parte della Cancelleria ex art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c