CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2021
Cassazione n. 21283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iScritto\nr. 17162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata è difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'ITALIA, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale- e contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] - intimate - con istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza n. 931/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede di dichiarare l'infondatezza dell'istanza di regolamento di competenza, con conseguente dichiarazione che la cognizione della controversia appartiene al giudizio arbitrale. Considerato che: la Corte di appello di Firenze, con sentenza n.931/2021, pubblicata il 10 maggio 2021, accogliendo il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] plc - Rappresentanza Generale per l'Italia nei confronti di SEA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].) nonché [OSCURATO:SOCIETA]. e avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 312/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018, dichiarò il "difetto di giurisdizione" dell'autorità giudiziaria ordinaria per essere devoluta la controversia ad un collegio arbitrale e ha pure rigettato (v. in motivazione) la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti per il caso di inoperatività della polizza proposta dalla società attuale ricorrente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; avverso tale decisione SEA [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto "ricorso per cassazione con istanza per regolamento di competenza" basato su due motivi; [OSCURATO:PERSONA] plc - Rappresentanza Generale per l'Italia ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale fondato Ric. 2021 n. 17162 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -2- su un unico motivo, nonché memoria difensiva ex art. 47 c.p.c. con riferimento al regolamento di competenza; le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede; rilevato che: la ricorrente principale, con atto datato 1° marzo 2022 e sottoscritto dal legale rappresentante e dal suo difensore, premesso di aver «proposto ricorso per cassazione ... proponendo al contempo regolamento di competenza» e che nelle more del presente giudizio con atti perfezionati in data 22 febbraio 2022 tra le parti costituite in questa sede è intervenuto accordo transattivo «con il quale è stata definita la controversia», ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto con compensazione delle spese di lite; sono stato altresì depositati atto di accettazione della rinuncia predetta e di contestuale rinuncia al controricorso e al ricorso incidentale a spese compensate, datato 3 marzo 2022 e sottoscritto dal difensore della [OSCURATO:PERSONA] plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, in virtù dei relativi poteri conferiti con la procura in atti, nonché atto di accettazione della rinuncia al ricorso incidentale a spese integralmente compensate, datato 4 marzo 2022 e firmato dal legale rappresentante della ricorrente principale e dal suo difensore; tutti i predetti atti risultano essere stati depositati in data 7 marzo 2022; considerato che: la sentenza impugnata ha pronunciato anche nel merito, rigettando (v. in motivazione) la domanda di condanna al risarcimento dei danni subiti per il caso di inoperatività della polizza proposta dalla società attuale ricorrente nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; il ricorso proposto ben può, quindi, essere qualificato come ricorso per cassazione con questione di competenza (Cass., ord., 9/06/2020, n. 10932); Ric. 2021 n. 17162 sez. M3 - ud. 17-03-2022 -3- ne consegue che le rinunce e le accettazioni risultano tempestivamente depositate (arg. ex Cass., sez. un., 10/12/2020, n. 28182); alla luce delle predette rinunce e accettazioni, va dichiarata l'estinzione del presente giudizio di cassazione; l'accettazione reciproca delle parti costituite alle predette rinunce consente di non pronunciare condanna alle spese processuali del presente giudizio di legittimità (art. 391, quarto comma, cod. proc. civ.) tra le parti costituite; non vi è luogo a provvedere per le spese nei confronti delle società intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede; pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'estinzione del giudizio per rinuncia non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Ci