CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5262/2023depositata il 20/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2016 la committente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. conveniva davanti alTribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] del52/2015 emessa dall’appaltatrice, chiedendo la risoluzione del contratto diappalto dell’8 giugno 2015 per inadempimento, l’accertamento negativoNumero registro generale 23674/2023Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 23429/2026Data pubblicazione 17/07/2026del credito dell’appaltatrice e l’accertamento negativo del proprio debitoverso la Banca cessionaria.Sopravvenuto il fallimento dell’appaltatrice nel corso del giudizio (Trib.committente lo riassumeva in sede ordinaria nei confronti della curatela,con ricorso del 26 ottobre 2016; il Tribunale, separate le cause, dichiaravaimprocedibili le domande proposte contro la curatela e condannava lacommittente alle spese di lite (Trib. Frosinone n. 366/2018 del 14 aprile2018).La Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello dellacommittente, rigettava i due motivi sostanziali — il primo infondato per loscioglimento ex lege del contratto ai sensi dell’art. 81 L.F., il secondoinammissibile per giudicato interno — e accoglieva il terzo profilo, sullariforma del capo sulle spese del primo grado, «in considerazione deltenore della pronuncia», con compensazione integrale delle spese dientrambi i gradi.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, limitatial capo sulle spese, illustrati da memoria. La committente ha resistito concontroricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 91, 92 co. 3 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: la Corte di appello avrebbecompensato le spese dei due gradi in difetto dei presupposti dell’art. 92co. 2 c.p.c. e sulla base di una mera formula di stile, nonostante la pienasoccombenza della committente.2. - Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., sidenuncia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per motivazioneapparente del medesimo capo.Con la doglianza si sostiene— sotto il profilo della nullità ex art. 132 co.2 n. 4 c.p.c. — l’apparenza motivazionale del medesimo capo sulle spese.Numero registro generale 23674/2023Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 23429/2026Data pubblicazione 17/07/2026I due motivi, tra loro correlati, sono fondati.La compensazione presuppone, ai sensi dell’art. 92 co. 2 c.p.c., lareciproca soccombenza ovvero il ricorrere di uno dei motivi ivi previsti,che nella specie non ricorrono. La committente non è rimastaincolpevolmente soccombente per un fatto a lei non imputabile: dichiaratoil fallimento dell’appaltatrice e interrotto il processo, essa lo ha riassuntoin sede ordinaria nei confronti della curatela, coltivando domande che —investendo un rapporto contrattuale sciolto ex lege per effetto delfallimento (art. 81 L.F.) e la correlativa posizione da far valere nelconcorso — non potevano trovare ingresso nel giudizio ordinario, maandavano proposte nelle forme dell’accertamento del passivo (art. 52L.F.).L’improcedibilità dichiarata dal Tribunale e confermata in appello non èdunque un evento sopravvenuto estraneo alla condotta della parte, ma laconseguenza processuale della sua scelta di coltivare la domanda in unasede in cui non poteva essere esaminata.L’improcedibilità che discende da un errore di rito imputabile alla partevale a fondarne la soccombenza — a differenza dell’improcedibilitàsopravvenuta non imputabile alla parte (Cass. 21013/2018) —, essendo lepronunce di rito idonee a generare soccombenza a carico di chi vi abbiadato causa (art. 91 c.p.c.).La soccombenza della committente è perciò piena, tanto più che le suedomande non sono state comunque accolte nel merito, e non lascia spazioad alcun motivo di compensazione: la Corte di appello, compensando lespese di entrambi i gradi, ha violato gli artt. 91 e 92 co. 2 c.p.c.La sentenza impugnata va perciò cassata nel capo relativo alle spese,con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cherinnoverà il regolamento delle spese dei gradi di merito uniformandosi aiprincipi enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio dilegittimità.Numero registro generale 23674/2023Numero sezionale 1749/2026Numero di raccolta generale 23429/2026Data pubblicazione 17/07/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, ancheper le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma indiversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile il giorno 8 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso