CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17216/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 28 ottobre 2025 il Tribunale di Caltagirone, quale Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza presentata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, rideterminava il trattamento sanzionato applicato a [OSCURATO:PERSONA] in quindici anni e sei mesi di reclusione. Le sentenze irrevocabili per le quali si invocava la rideterminazione della pena, in particolare, erano state emesse dalla Corte di assise di appello di Catania il 20 giugno 2016 e dal Tribunale di Caltagirone il 21 luglio 2020. La rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] comportava l'individuazione della pena base di nove anni di reclusione, quantificata in relazione ai reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Caltagirone il 21 luglio 2020; tale frazione sanzionatoria, quindi, veniva aumentata di due terzi per la recidiva contestata al condannato; la sommatoria dosimetrica riportata, infine, veniva correlata alla pena irrogata al ricorrente per i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 20 giugno 2016, con la conseguente quantificazione della pena finale di quindici anni e sei mesi di reclusione. Occorre, in proposito, precisare che tale provvedimento veniva invocato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, in executivis, per due ordini di ragioni. Si chiedeva, innanzitutto, la rideterminazione della pena irrogata al condannato dal Tribunale di Caltagirone con la pronuncia del 21 luglio 2020, conseguente alla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, 1'8 luglio 2025, ex art. 628-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza irrevocabile emessa il 20 giugno 2016 dalla Corte di assise di appello di Catania, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena dell'ergastolo con tre mesi di isolamento diurno. In relazione a tale pronuncia deve precisarsi che, nel secondo capoverso di pagina 1, è indicata, per un evidente lapsus calami, la data del 20 giugno 2026, ma la data corretta deve essere individuata in quella del 20 giugno 2016, indicata nel capoverso precedente. A seguito dell'annullamento, la Corte di assise di appello di Catania, con provvedimento dell'i ottobre 2025, disponeva la sospensione dell'esecuzione della sentenza di condanna annullata dalla Corte di cassazione, Quinta Sezione penale, ai sensi dell'art. 628-bis cod. proc. pen., alla quale faceva seguito l'ordine di esecuzione emesso 1'11 novembre 2024 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone.2 tIl Pubblico ministero, inoltre, presentava l'incidente di esecuzione in esame allo scopo di ottenere la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della decisione del Tribunale di Caltagirone del 21 luglio 2020, nella quale, ai fini dell'applicazione del vincolo della continuazione, rilevante ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., era stata indicata la pena base dell'isolamento diurno di tre mesi anziché la pena, differente, di dodici anni e nove mesi di reclusione. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente le censure difensiva di seguito indicate. Si deducevano, innanzitutto, la violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano l'aumento di pena a titolo di recidiva a [OSCURATO:PERSONA], che gli era stato applicato in violazione dei principi affermati dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio e dei parametri affermati nella sentenza della Corte costituzionale 23 luglio 2015, n. 185. Con tale pronuncia, infatti, era stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell'art. 99 cod. pen., nella parte in cui non consentiva l'applicazione dell'aumento di pena previsto per la recidiva senza un esame degli indici di pericolosità, concreti e specifici, del condannato, affermando un principio che era stato disatteso dal Tribunale di Caltagirone. Si deducevano, al contempo, la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca di commissione dei fatti per i quali gli veniva applicata la pena irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Caltagirone il 21 luglio 2020, nella quale si applicava la recidiva reiterata riconosciuta al condannato, era incensurato, in quanto la prima condanna riportata dal ricorrente era divenuta irrevocabile il 23 aprile 2003, in epoca successiva rispetto ai reati che gli venivano ascritti in quella sede processuale, contestati a partire dal 2000. Ne conseguiva che ad [OSCURATO:PERSONA], in quella sede, la recidiva non poteva essergli contestata, in quanto i reati giudicati dal Tribunale di Caltagirone erano stati commessi in una data antecedente al passaggio in giudicato della condanna presupposta, con la conseguenza che, fino a quel momento, il condannato non aveva commesso alcun reato che poteva ritenersi connotato da recidivanza e giustificare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. 3Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Deve, innanzitutto, evidenziarsi che, per ragioni di ordine espositivo, occorre prendere le mosse dalla doglianza relativa alla possibilità di applicare la recidiva riconosciuta al ricorrente, che doveva essere esclusa alla luce della sequenza procedimentale descritta nel provvedimento impugnato. Occorre premettere che la rideterminazione del trattamento sanzionatorio applicato a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Caltagirone, a seguito dell'incidente di esecuzione proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone, comportava l'individuazione della pena base di nove anni di reclusione, quantificata in relazione ai reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Caltagirone il 21 luglio 2020; tale frazione sanzionatoria, quindi, veniva aumentata di due terzi per la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale contestata al condannato, della cui applicazione si controverte; la sommatoria dosimetrica, infine, veniva correlata alla pena irrogata al ricorrente per i reati giudicati dalla sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di assise di appello di Catania il 20 giugno 2016, determinando la conseguente quantificazione della pena finale di quindici anni e sei mesi di reclusione. Tanto premesso, deve evidenziarsiVI'assunto difensivo è smentito dalle emergenze processuali, atteso che [OSCURATO:PERSONA], all'epoca di commissione dei fatti per i quali gli veniva applicata la pena irrogata con la sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Caltagirone il 21 luglio 2020, nella quale si applicava al condannato la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale controversa, non risultava incensurato. Infatti, la prima condanna irrevocabile riportata da [OSCURATO:PERSONA] risaliva al 23 aprile 2003, che precede la conclusione del tempus commissi delicti nel quale i fatti di reati gli venivano ascritti in quella sede processuale, che era compreso tra il 2000 e il 2011. Ne consegue che ad [OSCURATO:PERSONA] la recidiva controversa gli veniva correttamente contestata in quella sede, in quanto i reati giudicati dal Tribunale di Caltagirone nel giudizio in questione erano stati commessi in un arco temporale che comprendeva, precedendolo, la condanna emessa il 23 aprile 2003. Di 4conseguenza, non corrisponde al vero che, a tale data, il ricorrente che non aveva mai commesso alcun reato per il quale il suo comportamento criminoso poteva ritenersi connotato da recidivanza, per effetto dell'arco temporale nel quale si concretizzava la sua condotta associativa, compreso tra il 2000 e il 2011. A sostegno di queste conclusioni, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 6, n. 16149 del 03/04/2014, Madeddu, Rv. 259681 - 01, di cui occorre fare corretta applicazione nel caso di specie, secondo cui: «Perché possa configurarsi la recidiva reiterata aggravata, occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili». Si muove, del resto, nella medesima, consolidata, direzione ermeneutica, il principio di diritto affermato da Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, Rossi, Rv. 281381 - 01, secondo cui: «Ai fini della configurabilità della recidiva reiterata, è necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili, in quanto l'autore del nuovo crimine deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio "status" di recidivo reiterato essendo comunque sufficiente che, successivamente a detta irrevocabilità, sia posta in essere anche solo una minima parte del nuovo reato». Ne discende conclusivamente che una parte del nuovo reato commesso da [OSCURATO:PERSONA], giudicato con la decisione irrevocabile del 21 luglio 2020, essendosi concretizzato nell'arco temporale compreso tra il 2000 e il 2011, risultava posto in essere dopo il passaggio in giudicato della condanna alla luce della quale veniva applicata la recidiva, avvenuto il 23 aprile 2003, con la conseguenza che, essendosi verificata una frazione, peraltro significativa di tali comportamenti criminosi, dopo la richiamata irrevocabilità, la recidiva doveva essere applicata al ricorrente. 3. Risolto questo problema preliminare occorre passare a considerare l'ulteriore profilo censorio, relativo all'illegittimità dell'aumento di pena disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a titolo di recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, che sarebbe stato applicato al ricorrente in violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 185 dei 2015, in tema di obbligatorietà dell'applicazione della recidiva. Con questa pronuncia, com'è noto, il Giudice delle leggi dichiarava «l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall'art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 [...], limitatamente alle parole «è obbligatorio e,». 5Osserva, in proposito, il Collegio che il Tribunale di Caltagirone non si soffermava analiticamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, delle ipotesi delittuose contestate al ricorrente, in conseguenza delle quali gli applicava la recidiva, eseguendo una valutazione di tali comportamenti che non appare rispettosa dei principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. Tale pronuncia di costituzionalità, infatti, esclude la possibilità di applicare l'aggravante di cui all'art. 99 cod. pen. in modo automatico, senza una preventiva valutazione del disvalore dei comportamenti criminosi presupposti e del loro collegamento con le ulteriori condotte illecite, che si deve sviluppare attraverso un percorso argomentativo adeguato alle emergenze processuali. In questo contesto, possono assumere certamente rilievo la condizione anagrafica del ricorrente e il disvalore dei fatti delittuosi contestati, collegati all'inserimento di [OSCURATO:PERSONA] a una consorteria mafiosa siciliana, ma occorreva che tale rilevanza fosse valutata analiticamente, attraverso la formulazione di un giudizio dosimetrico conforme ai parametri previsti dall'art. 99 pen. e congruo rispetto alla gravità dei reati oggetto di vaglio, evitando ogni automatismo applicativo, che si porrebbe in contrasto con i principi affermati nella sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015. Né può assumere rilievo, ex se, decisivo l'elevata caratura associativa di [OSCURATO:PERSONA] - presupposta senza essere esplicitata e non correlata con i fatti di reato per i quali si riteneva sussistente il vincolo della continuazione - del condannato, che presuppone un'analisi, concreta e specifica, del collegamento esistente tra i reati presupposti, dal quale evincere il pericolo di recidivanza di cui all'art. 99 cod. pen. In altri termini, anche tenuto conto degli indici sintomatici di pericolosità che si sono richiamati, pur dotati di suggestività, l'aumento di pena per la recidiva obbligatoria irrogato nel giudizio di merito ad [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere disposto automaticamente, atteso che «l'aumento di pena deve ritenersi legittimamente disposto - anche se in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso - qualora risulti adeguatamente motivato in relazione alla gravità della condotta, alla negativa personalità dell'imputato ed alla pericolosità sociale di quest'ultimo» (Sez. 2, n. 20205 del 26/04/2016, Bonaccorsi, Rv. 266679 - 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso quanto affermato da Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016, Rv. 267912 - 01, secondo cui: «È rilevabile d'ufficio, anche in caso di ricorso inammissibile, l'illegittimità sopravvenuta della sanzione che ha applicato la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 62015 - che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio di tale aggravante - qualora dalla motivazione non emerga alcuna valutazione in ordine all'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l'aumento di pena disposto». 4. Le considerazioni esposte l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Caltagirone, in diversa composizione fisica, per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annull P.Q.M