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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39893/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cuneo per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 635 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata astensione del giudice di primo grado - in quanto avrebbe celebrato il giudizio ordinario nei confronti del ricorrente ma anche il giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pagg. 5 e 6 pani) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e di corretti richiami giurisprudenziali ai fini della insussistenza di cause di incompatibilità.

Considerato che il secondo e ultimo motivo, con cui il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo di cui alle condotte contestate è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale di Cuneo per i reati di cui agli artt. 582, 585 e 635 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione di legge quanto alla mancata astensione del giudice di primo grado - in quanto avrebbe celebrato il giudizio ordinario nei confronti del ricorrente ma anche il giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati - è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali. La Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (in particolare, pagg. 5 e 6 pani) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e di corretti richiami giurisprudenziali ai fini della insussistenza di cause di incompatibilità. Considerato che il secondo e ultimo motivo, con cui il ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo di cui alle condotte contestate è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 39893/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris