CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24971/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 27987/2020 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. , rappresentata e difesa da g li avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA]. 321/14/2020, depositata il 29 .0 1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -La CTP di Bologna accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento per imposte dirette ed IVA, relative Oggetto: Tributi– Ordinanza interlocutoria all’anno 2006, con il quale erano stati ripresi a tassazione costi ritenuti indeducibili e IVA indetraibile, in quant o riguardanti fatture per operazioni oggettivamente inesistenti , emesse da alcune società per fornitura di manodopera per servizi di facchinaggio e lavorazione delle carni; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia - Romagna rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in quanto gli elementi probatori addotti dall’Amministrazione non erano né precisi né concordanti; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricors o per cassazione, affidato ad un unico motivo; -la [OSCURATO:SOCIETA]. resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., denunciando la nullità della sentenza impugnata, in quanto priva di adeguata motivazione; - in via preliminare, occorre rilevare che la contribuente ha presentatoin data 16 .05.2023, con modalità telematiche, la richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; - l 'art. 1, comma 186, della legge n. 197 del 2022, prevede che: «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» ; - l'art. 1, comma 197, della legge cit. stabilisce che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata» ; - i n presenza dei presupposti per accedere alla definizione agevolata della lite pendente, l’istanza di sospensione merita accoglimento, sicchè il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così de