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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12655/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello presentato dal Pubblico ministero, avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. 2.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 416-ter cod. pen.

L’ordinanza impugnata accede a una interpretazione della nozione di appartenente ad associazione mafiosa, che finisce per sovrapporsi alle nozioni di partecipe e di concorrente esterno; vengono trascurati, in tal modo, gli elementi che avrebbero consentito di attribuire a [OSCURATO:SOCIETA] la veste di appartenente alla associazione medesima, quali la effettiva messa a disposizione a tutela degli interessi dell’organizzazione e il sostegno prestato agli interessi del clan.

Gli elementi sintomatici dell’intraneità dell’indagato alla cosca Araniti, invece, vengono ridotti a un solo episodio, nel quale gli esponenti del clan - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - si erano prodigati nell’ambiente mafioso, al fine di individuare il responsabile di un episodio di danneggiamento, patito da una delle imprese del [OSCURATO:SOCIETA].

Ai fini dell’integrazione del paradigma normativo di cui all’art. 416-ter cod. pen., gli appartenenti sono tutti coloro che abbiano assunto, con il sodalizio mafioso, rapporti di collaborazione, che siano funzionali al perseguimento degli scopi associativi.

E il materiale probatorio condotto all’attenzione del Tribunale del riesame, infatti, non si esauriva nella sola indicazione dell’episodio inerente all’individuazione del responsabile del danneggiamento sofferto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ma descriveva una relazione di stabile contiguità che – senza mai raggiungere i canoni necessari a qualificarla in termini partecipativi, o di concorso esterno – davano però conto di una costante disponibilità, da parte del [OSCURATO:SOCIETA], a soddisfare gli interessi della cosca.

La scelta operata dal Tribunale del riesame, inoltre, consistente nell’analizzare partitamente le singole posizioni e poi redigere distinti provvedimenti, ha svilito la prospettiva accusatoria, inibendo la necessaria valutazione di carattere unitario.

In particolare, è stata trascurata l’importanza della figura di [OSCURATO:PERSONA], che assume rilievo anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], stante la storica solidarietà che legava i due.

Grazie alle condotte ascritte, [OSCURATO:PERSONA] ha visto crescere il suo peso nelle relazioni con la pubblica amministrazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto agevolazioni personali e imprenditoriali, il tutto sotto la benedizione di [OSCURATO:PERSONA] e con il concreto supporto della cosca, oltre che della sua autorevolezza criminale, nel corso della campagna elettorale.

Il Tribunale del riesame, inoltre, replicando l’errore di diritto già commesso dal Giudice per le indagini preliminari, non considera che – perché si possa configurare un concorso nel delitto ex art. 416-ter cod. pen., in caso di mancata partecipazione alla fase iniziale dello scambio politico- elettorale – è necessario agire con metodo mafioso, restando irrilevante il contributo di procacciamento di voti, nonostante la consapevolezza che la ricerca di consenso elettorale avvenga in attuazione di un accordo politico-mafioso.

Al contrario, non è necessaria la prova che le azioni illecite – nel caso di specie, riscontrate anche dal Giudice per le indagini preliminari - fossero strumentali a ulteriori interessi riconducibili alla cosca, né occorre che i concorrenti agiscano con singoli atti violenti o minacciosi.

3. [OSCURATO:PERSONA] - quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] – ha presentato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

L’impugnazione, infatti, si risolve in una censura attinente alle valutazioni di merito, tentando di prospettare una visione alternativa e differente, rispetto a quella emergente dai precedenti giudizi.

Anche nel merito, comunque, il ricorso è palesemente infondato, dato che poggia su una ricostruzione in fatto ed in diritto del tutto differente, rispetto a quanto risultante dalle evidenze versate in atti. [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto estraneo alla organizzazione di mafia, né può sostenersi che abbia instaurato forme di collaborazione con la stessa.

La Procura tenta, inoltre, di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere una condotta di minaccia, rivolta a due distinti soggetti: [OSCURATO:PERSONA] (presidente provinciale Coldiretti di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un esercizio di autoscuola).

La ipotizzata responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA], però, deve ritenersi insussistente, oltre che palesemente smentita dalle evidenze fattuali.

4. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Come già sintetizzato in parte espositiva, vi è stata una decisione di rigetto di domanda cautelare, relativa al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.; al provvedimento reiettivo ha fatto seguito l’appello al Tribunale del riesame, che ha parimenti disatteso l’impugnazione e, dunque, oggetto del presente ricorso per cassazione, ad opera del Pubblico ministero, è tale ordinanza di rigetto.

Stando all’impianto accusatorio, quindi, l’illecito accordo volto al procacciamento dei voti sarebbe intervenuto direttamente fra [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca Araniti e il candidato alle regionali calabresi [OSCURATO:PERSONA]; in esecuzione delle intese in tal modo raggiunte, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incaricato i suoi fidati sodali [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di minacciare i sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia trascurato una serie di elementi, che sarebbero invece dotati di forte valenza dimostrativa; si tratta, segnatamente, delle seguenti evidenze: - la scelta di mettere a disposizione, su sollecitazione del sodale [OSCURATO:PERSONA], una somma di denaro, destinata al soddisfacimento delle esigenze degli appartenenti al sodalizio; - il riconosciuto ruolo pubblico, quale esponente della cosca; - la prelazione riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una compravendita immobiliare; - la mediazione condotta in sede commerciale, al fine di dirimere i contrasti insorti fra [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti concorrenti.

Non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità di spostare voti, da parte del trio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].

Il tutto sarebbe indice della confusione esistente nell’impugnata ordinanza, fra i concetti di appartenente ad associazione mafiosa (concetto rilevante ex art. 416-ter cod. pen. e da intendersi in senso molto ampio) e di partecipe o concorrente esterno.

L’indagato aveva la consapevolezza di dare il proprio supporto a [OSCURATO:PERSONA] – soggetto che agiva su mandato di [OSCURATO:PERSONA], quale capo della omonima cosca – il quale, traendo la propria forza contrattuale dalla appartenenza a tale associazione, cui segue la direzione del gruppo elettorale al quale appartiene anche [OSCURATO:SOCIETA], poteva promettere e garantire, al candidato [OSCURATO:PERSONA], il supporto che costituiva oggetto dell’accordo di scambio politico-mafioso.

Con riferimento al momento consumativo del reato, il ricorrente evidenzia come il Tribunale del riesame sia incorso in un errore, laddove ha considerato che la fase di accettazione della promessa illecita di scambio politico-mafioso si componga, necessariamente, di una sola azione che esaurisce la condotta tipica; la dinamica elettorale, al contrario, è caratterizzata da un continuo aggiornamento del patto illecito.

L’accordo stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva – almeno a livello psicologico – del contributo di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], storici sodali nelle competizioni elettorali, nonché nelle imprese economiche e nella comune adesione alla cosca Araniti (quali appartenenti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe [OSCURATO:PERSONA]).

Occorrerebbe considerare, pertanto, anche l’aspetto attinente al perfezionamento della fattispecie, qualora alla promessa segua l’accordo.

Ulteriore profilo di critica mosso dal ricorrente, poi, attiene all’assenza di prova, circa la consapevolezza della sussistenza dell’accordo politico-mafioso in capo al [OSCURATO:SOCIETA].

Dimentica il Tribunale del riesame – secondo la prospettazione sussunta nel ricorso - che [OSCURATO:SOCIETA] è un elemento di spicco del gruppo coordinato da [OSCURATO:PERSONA], con il sostegno del capo locale [OSCURATO:PERSONA], per il procacciamento di voti in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza del sottostante accordo.

3.1. Non vi è chi non rilevi come il ricorso del Pubblico ministero, in realtà, non mostri una reale attitudine a incidere sul tema che riveste una importanza centrale, nell’economia della decisione; il rigetto dell’appello, infatti, muove dall’assunto della inattendibilità del narrato di Creazzo (il candidato alle regionali avversario di [OSCURATO:PERSONA]), circa le minacce poste in essere in suo danno, al fine di spostare voti verso il [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Il provvedimento di rigetto del gravame, infatti, si fonda anzitutto sul richiamo alle dichiarazioni rese da Bivone e Scoglio (le pretese vittime dell’azione intimidatoria) i quali hanno recisamente negato di aver subito pressioni, finalizzate a indurli a dirigere il proprio bagaglio di voti in favore di [OSCURATO:PERSONA], a discapito di Creazzo.

In merito alla credibilità di quest’ultimo, peraltro, il Tribunale del riesame non si è limitato a escluderne la credibilità sulla sola base di tali elementi dichiarativi, ma ha addotto una serie di elementi di carattere logico, che vanno a formare un quadro deduttivo lineare e privo di contraddittorietà.

Si veda - sul punto specifico - la lettura che il Tribunale del riesame offre, circa la vicenda della assunzione al Consiglio regionale di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] (rileva, sul punto, il contenuto di una conversazione intercorsa fra lo stesso Creazzo e [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della omonima cosca di Sinopoli, laddove si trovano riferimenti che il Tribunale del riesame giudica non essere collocabili, sotto il profilo temporale, alle elezioni regionali che ora interessano).

All’esito di una accurata disamina del contenuto di tali colloqui, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la conversazione tra Creazzo e Alvaro non potesse dare suffragio alla tesi della sussistenza delle minacce mafiose, propalata dal primo in vista delle elezioni regionali del gennaio 2020.

L’avversato provvedimento, in sostanza, valuta fortemente inaffidabile la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, inerente alle intimidazioni perpetrate da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in danno dei già citati Bivone e Scoglio; la natura incerta e perplessa della vicenda, quindi, non consentirebbe – secondo il Tribunale del riesame - di escludere che Creazzo possa aver inventato le suddette minacce, ovvero anche che abbia colposamente travisato vicende elettorali lecite.

Avvalorano tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, le contraddizioni logiche che hanno connotato il narrato di Creazzo e, infine, l’ininfluenza delle ulteriori conversazioni poste a fondamento della tesi di accusa (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

3.2. Trattasi, evidentemente, di una valutazione di merito, che il Tribunale del riesame compie in maniera accurata e non illogica, priva di spunti di contraddittorietà e della quale, quindi, non è consentito a questa Corte farsi nuovamente carico.

Nessun vizio argomentativo, infatti, è ravvisabile nella motivazione sviluppata, laddove il Tribunale del riesame mostra di non credere al compimento della contestata attività violenta.

3.3. Le censure contenute nell’impugnazione, invece, si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE della REPUBBLICA presso TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’appello presentato dal Pubblico ministero, avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva disatteso la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 416-ter cod. pen. L’ordinanza impugnata accede a una interpretazione della nozione di appartenente ad associazione mafiosa, che finisce per sovrapporsi alle nozioni di partecipe e di concorrente esterno; vengono trascurati, in tal modo, gli elementi che avrebbero consentito di attribuire a [OSCURATO:SOCIETA] la veste di appartenente alla associazione medesima, quali la effettiva messa a disposizione a tutela degli interessi dell’organizzazione e il sostegno prestato agli interessi del clan. Gli elementi sintomatici dell’intraneità dell’indagato alla cosca Araniti, invece, vengono ridotti a un solo episodio, nel quale gli esponenti del clan - tra cui [OSCURATO:PERSONA] - si erano prodigati nell’ambiente mafioso, al fine di individuare il responsabile di un episodio di danneggiamento, patito da una delle imprese del [OSCURATO:SOCIETA]. Ai fini dell’integrazione del paradigma normativo di cui all’art. 416-ter cod. pen., gli appartenenti sono tutti coloro che abbiano assunto, con il sodalizio mafioso, rapporti di collaborazione, che siano funzionali al perseguimento degli scopi associativi. E il materiale probatorio condotto all’attenzione del Tribunale del riesame, infatti, non si esauriva nella sola indicazione dell’episodio inerente all’individuazione del responsabile del danneggiamento sofferto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ma descriveva una relazione di stabile contiguità che – senza mai raggiungere i canoni necessari a qualificarla in termini partecipativi, o di concorso esterno – davano però conto di una costante disponibilità, da parte del [OSCURATO:SOCIETA], a soddisfare gli interessi della cosca. La scelta operata dal Tribunale del riesame, inoltre, consistente nell’analizzare partitamente le singole posizioni e poi redigere distinti provvedimenti, ha svilito la prospettiva accusatoria, inibendo la necessaria valutazione di carattere unitario. In particolare, è stata trascurata l’importanza della figura di [OSCURATO:PERSONA], che assume rilievo anche con riferimento alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA], stante la storica solidarietà che legava i due. Grazie alle condotte ascritte, [OSCURATO:PERSONA] ha visto crescere il suo peso nelle relazioni con la pubblica amministrazione, mentre [OSCURATO:SOCIETA] ha ottenuto agevolazioni personali e imprenditoriali, il tutto sotto la benedizione di [OSCURATO:PERSONA] e con il concreto supporto della cosca, oltre che della sua autorevolezza criminale, nel corso della campagna elettorale. Il Tribunale del riesame, inoltre, replicando l’errore di diritto già commesso dal Giudice per le indagini preliminari, non considera che – perché si possa configurare un concorso nel delitto ex art. 416-ter cod. pen., in caso di mancata partecipazione alla fase iniziale dello scambio politico- elettorale – è necessario agire con metodo mafioso, restando irrilevante il contributo di procacciamento di voti, nonostante la consapevolezza che la ricerca di consenso elettorale avvenga in attuazione di un accordo politico-mafioso. Al contrario, non è necessaria la prova che le azioni illecite – nel caso di specie, riscontrate anche dal Giudice per le indagini preliminari - fossero strumentali a ulteriori interessi riconducibili alla cosca, né occorre che i concorrenti agiscano con singoli atti violenti o minacciosi. 3. [OSCURATO:PERSONA] - quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] – ha presentato memoria, chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso. L’impugnazione, infatti, si risolve in una censura attinente alle valutazioni di merito, tentando di prospettare una visione alternativa e differente, rispetto a quella emergente dai precedenti giudizi. Anche nel merito, comunque, il ricorso è palesemente infondato, dato che poggia su una ricostruzione in fatto ed in diritto del tutto differente, rispetto a quanto risultante dalle evidenze versate in atti. [OSCURATO:SOCIETA] è soggetto estraneo alla organizzazione di mafia, né può sostenersi che abbia instaurato forme di collaborazione con la stessa. La Procura tenta, inoltre, di sostenere che il ricorrente abbia posto in essere una condotta di minaccia, rivolta a due distinti soggetti: [OSCURATO:PERSONA] (presidente provinciale Coldiretti di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (titolare di un esercizio di autoscuola). La ipotizzata responsabilità del [OSCURATO:SOCIETA], però, deve ritenersi insussistente, oltre che palesemente smentita dalle evidenze fattuali. 4. Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Come già sintetizzato in parte espositiva, vi è stata una decisione di rigetto di domanda cautelare, relativa al delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen.; al provvedimento reiettivo ha fatto seguito l’appello al Tribunale del riesame, che ha parimenti disatteso l’impugnazione e, dunque, oggetto del presente ricorso per cassazione, ad opera del Pubblico ministero, è tale ordinanza di rigetto. Stando all’impianto accusatorio, quindi, l’illecito accordo volto al procacciamento dei voti sarebbe intervenuto direttamente fra [OSCURATO:PERSONA], esponente della cosca Araniti e il candidato alle regionali calabresi [OSCURATO:PERSONA]; in esecuzione delle intese in tal modo raggiunte, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe incaricato i suoi fidati sodali [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] di minacciare i sopra menzionati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Sostiene il ricorrente che l’ordinanza impugnata abbia trascurato una serie di elementi, che sarebbero invece dotati di forte valenza dimostrativa; si tratta, segnatamente, delle seguenti evidenze: - la scelta di mettere a disposizione, su sollecitazione del sodale [OSCURATO:PERSONA], una somma di denaro, destinata al soddisfacimento delle esigenze degli appartenenti al sodalizio; - il riconosciuto ruolo pubblico, quale esponente della cosca; - la prelazione riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una compravendita immobiliare; - la mediazione condotta in sede commerciale, al fine di dirimere i contrasti insorti fra [OSCURATO:PERSONA] e alcuni soggetti concorrenti. Non sarebbe stata adeguatamente valutata la capacità di spostare voti, da parte del trio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. Il tutto sarebbe indice della confusione esistente nell’impugnata ordinanza, fra i concetti di appartenente ad associazione mafiosa (concetto rilevante ex art. 416-ter cod. pen. e da intendersi in senso molto ampio) e di partecipe o concorrente esterno. L’indagato aveva la consapevolezza di dare il proprio supporto a [OSCURATO:PERSONA] – soggetto che agiva su mandato di [OSCURATO:PERSONA], quale capo della omonima cosca – il quale, traendo la propria forza contrattuale dalla appartenenza a tale associazione, cui segue la direzione del gruppo elettorale al quale appartiene anche [OSCURATO:SOCIETA], poteva promettere e garantire, al candidato [OSCURATO:PERSONA], il supporto che costituiva oggetto dell’accordo di scambio politico-mafioso. Con riferimento al momento consumativo del reato, il ricorrente evidenzia come il Tribunale del riesame sia incorso in un errore, laddove ha considerato che la fase di accettazione della promessa illecita di scambio politico-mafioso si componga, necessariamente, di una sola azione che esaurisce la condotta tipica; la dinamica elettorale, al contrario, è caratterizzata da un continuo aggiornamento del patto illecito. L’accordo stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si avvaleva – almeno a livello psicologico – del contributo di [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], storici sodali nelle competizioni elettorali, nonché nelle imprese economiche e nella comune adesione alla cosca Araniti (quali appartenenti [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe [OSCURATO:PERSONA]). Occorrerebbe considerare, pertanto, anche l’aspetto attinente al perfezionamento della fattispecie, qualora alla promessa segua l’accordo. Ulteriore profilo di critica mosso dal ricorrente, poi, attiene all’assenza di prova, circa la consapevolezza della sussistenza dell’accordo politico-mafioso in capo al [OSCURATO:SOCIETA]. Dimentica il Tribunale del riesame – secondo la prospettazione sussunta nel ricorso - che [OSCURATO:SOCIETA] è un elemento di spicco del gruppo coordinato da [OSCURATO:PERSONA], con il sostegno del capo locale [OSCURATO:PERSONA], per il procacciamento di voti in favore di [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza del sottostante accordo. 3.1. Non vi è chi non rilevi come il ricorso del Pubblico ministero, in realtà, non mostri una reale attitudine a incidere sul tema che riveste una importanza centrale, nell’economia della decisione; il rigetto dell’appello, infatti, muove dall’assunto della inattendibilità del narrato di Creazzo (il candidato alle regionali avversario di [OSCURATO:PERSONA]), circa le minacce poste in essere in suo danno, al fine di spostare voti verso il [OSCURATO:PERSONA] stesso. Il provvedimento di rigetto del gravame, infatti, si fonda anzitutto sul richiamo alle dichiarazioni rese da Bivone e Scoglio (le pretese vittime dell’azione intimidatoria) i quali hanno recisamente negato di aver subito pressioni, finalizzate a indurli a dirigere il proprio bagaglio di voti in favore di [OSCURATO:PERSONA], a discapito di Creazzo. In merito alla credibilità di quest’ultimo, peraltro, il Tribunale del riesame non si è limitato a escluderne la credibilità sulla sola base di tali elementi dichiarativi, ma ha addotto una serie di elementi di carattere logico, che vanno a formare un quadro deduttivo lineare e privo di contraddittorietà. Si veda - sul punto specifico - la lettura che il Tribunale del riesame offre, circa la vicenda della assunzione al Consiglio regionale di [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA] (rileva, sul punto, il contenuto di una conversazione intercorsa fra lo stesso Creazzo e [OSCURATO:PERSONA], esponente apicale della omonima cosca di Sinopoli, laddove si trovano riferimenti che il Tribunale del riesame giudica non essere collocabili, sotto il profilo temporale, alle elezioni regionali che ora interessano). All’esito di una accurata disamina del contenuto di tali colloqui, il Tribunale del riesame ha ritenuto che la conversazione tra Creazzo e Alvaro non potesse dare suffragio alla tesi della sussistenza delle minacce mafiose, propalata dal primo in vista delle elezioni regionali del gennaio 2020. L’avversato provvedimento, in sostanza, valuta fortemente inaffidabile la ricostruzione di carattere storico e oggettivo, inerente alle intimidazioni perpetrate da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA], in danno dei già citati Bivone e Scoglio; la natura incerta e perplessa della vicenda, quindi, non consentirebbe – secondo il Tribunale del riesame - di escludere che Creazzo possa aver inventato le suddette minacce, ovvero anche che abbia colposamente travisato vicende elettorali lecite. Avvalorano tale conclusione, secondo il provvedimento impugnato, le contraddizioni logiche che hanno connotato il narrato di Creazzo e, infine, l’ininfluenza delle ulteriori conversazioni poste a fondamento della tesi di accusa (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 3.2. Trattasi, evidentemente, di una valutazione di merito, che il Tribunale del riesame compie in maniera accurata e non illogica, priva di spunti di contraddittorietà e della quale, quindi, non è consentito a questa Corte farsi nuovamente carico. Nessun vizio argomentativo, infatti, è ravvisabile nella motivazione sviluppata, laddove il Tribunale del riesame mostra di non credere al compimento della contestata attività violenta. 3.3. Le censure contenute nell’impugnazione, invece, si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.
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