CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 28268/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21739-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Teramo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi, con indicazione dell’indirizzo pec, come da procura in calceal ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Teramo, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] quale è rappresentat o e difeso, con indicazione dell’indirizzo pec, come da procura in calceal controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2041/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2018 n. 21739 sez. S2 -ud. 10-06-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dal Consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti. [OSCURATO:PERSONA]: - con sentenza n.2041/2017, pubblicata in data 9/11/2017, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.579/2011 con cui il Tribunale di Teramo, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA] , li aveva condannati ad arretrare alcune opere (un muro e un fabbricato di due piani) realizzate in violazione delle distanze dal confine; - avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidato a 4 motivi, depositando successiva memoria; - ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] , eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e depositando successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA]: -con i quattro motiv i di ricorso i ricorrenti hanno denuncia to la «violazione o falsa applicazione dell'articolo 83cod.proc.civ. in relazione all’art.360 comma I, num. 3 e num . 5 cod.proc.civ. », la «violazione o falsa applicazione dell'art.823 cod.civ. e dell'art. 828 cod.civ. in relazione agli art . 14 (B - completamento e ristrutturazione) e 7.4 (distanze) del PRG del comune di Colledara vigente all’epoca, in relazione all’art. 360 comma I, num. 3 e num. 5 cod.proc.civ.», la «violazione o falsa applicazionedell'art. 196 cod.proc.civ. in relazione agli art . 115 e 116 cod.proc.civ. e all’art. 360 comma I, num. 3 e num. 5 cod.proc.civ.» e, infine, la «violazione o falsa applicazione dell'art.183 comma VI num . 1 cod.proc.civ. in relazione all’art. 360 comma I, num. 3 e num. 5 cod.proc.civ.; Ric. 2018 n. 21739 sez. S2 -ud. 10-06-2022 -3- -in via preliminare e assorbente il ricorso è improcedibile perché i ricorrenti, pur dichiarando che la sentenza è stata loro notificata in data 11/5/2018(v. pag. 1 ricorso), non hanno però depositato copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, in violazione di quanto disposto dal num. 2 del comma II dell’art. 369 cod.proc.civ.; -il difetto di procedibilità dev’essere rilevato d’ufficio e non può essere sanato dalla mancata contestazione da parte del controricorrente perché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (Sez. U, Sentenza n. 10648 del 2017); -risulta dall’attestazione di cancelleria del 10/6/2022 che a tale data «l’unica copia della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 2041/2017 è quella prodotta all’atto di iscrizione del ricorso il 27/7/2018 dall’avvocato di parte ricorrente» ed è priva della relazione di notifica (del resto a pag. 28 del ricorso i ricorrenti hanno fatto espressa riserva di depositodella “ copia autentica della sentenza n. 2041/2017 della Corte di Appello di L’Aquila”); - la copia notificata neppure è stata prodotta dalla parte controricorrente e ciò preclude anche la possibilità di ritenere che, malgrado l’omessa produzione da parte del ricorrente, l’avvio della sequenza procedimentale non siastato comunque impedito, né apprezzabilmente ritardato (Sez. U, n. 10648 del 2017cit.); - la copia notificata non si rinvi ene neppure nel fascicolo di ufficio;(cfr. S.U. n. 10648/2017 cit.;Sez. 1, Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); - la notifica del ricorso è avvenuta a mezzo pec in data 10/7/2018, e quindi oltre i 60 giorni dalla pubblicazione della Ric. 2018 n. 21739 sez. S2 -ud. 10-06-2022 -4- sentenza impugnata (9/11/2017), sicchènon trova applicazione neppure la regola secondo cui, pur in difetto della produzione della relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, perché in tal caso è comunque consentito al giudice dell'impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso e in riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione impugnata, verificare e ritenere la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, comma 2, cod.proc.civ. (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019); - non è infine rilevante che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità ( Sez. 1 , Ordinanza n. 14360 del 25/05/2021); -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; - s i applica alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.1.2013, il comma 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un’impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto. p.q.m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna in solido [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, IVA e contributi nella misura di legge. Ric. 2018 n. 21739 sez. S2 -ud. 10-06-2022 -5- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, a carico della parte ricorrente e in osservanza dell’art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall’art. 1 co. 17° l. 228/12