CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 dicembre 1947
Cassazione n. 21882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1947 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, numeri 2 e 7, cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l'imputato, in concorso con la moglie [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente), si sarebbe impossessato di un quantitativo imprecisato di energia elettrica, realizzando un allaccio diretto alla rete ENEL, attraverso un cavo che collegava direttamente la rete pubblica all'impianto elettrico della sua abitazione. Reato aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione. Rappresenta che: all'imputato è stato contestato il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose destinate a pubblico servizio, per il quale è previsto un termine massimo di prescrizione pari a quindici anni; in relazione al medesimo fatto, alla moglie dell'imputato (giudicata separatamente) era stato contestato il furto aggravato dalla sola circostanza dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose, per il quale è previsto un termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi; con sentenza emessa il 29 novembre 2018, passata in giudicato il 15 aprile 2019, la Corte di appello di Palermo aveva dichiarato il non doversi procedere nei confronti della moglie dell'imputato, per estinzione del reato dovuta a prescrizione. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto della sentenza emessa nei confronti della moglie dell'imputato e conformarsi ad essa. In particolare, al fine di scongiurare un evidente contrasto tra giudicati, avrebbe dovuto escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. e, conseguentemente, dichiarare il non doversi procedere nei confronti dell'imputato per estinzione del reato dovuta a prescrizione. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Nel nostro ordinamento processuale, invero, la sentenza passata in giudicato ha soltanto un'efficacia preclusiva nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto. Da ciò consegue che in un processo contro altri imputati, il giudice potrà accertare nuovamente il medesimo fatto storico e potrà ritenere che sia stato commesso con diverse modalità o perfino che non sia esistito, mancando il requisito del «medesimo imputato>>>. Nel nostro codice di rito non sussistono rimedi sul contrasto sostanziale di giudicati formatisi in procedimenti diversi, per imputati diversi, seppur attinenti allo stesso fatto. Non esiste, infatti, nessuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, a differenza di quanto avviene per i rapporti fra il giudizio civile, amministrativo e disciplinare; mentre l'art. 238 bis cod. proc. pen. consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze divenute irrevocabili, ma dispone che siano valutate a norma degli artt. 197 e 192 comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 14096 del 16/01/2007, Iaculano, Rv. 236142; Sez. 6, n. 5513 del 04/03/1996, Barletta, Rv. 204983; Sez. 1, n. 13235 del 10/02/1986, Zuccaro, Rv. 174394). Nel caso di specie, inoltre, il presunto contrasto sostenuto dal ricorrente, essendo attinente alla mera valutazione giuridica dei fatti, non sarebbe neppure rilevante ai fini dell'esperimento dell'istituto della revisione. Invero, «il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell'ipotesi in cui lo stesso veda sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici» (Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Marinacci, Rv. 269671; Sez. 5, n. 10405 del 13/01/2015, Contu, Rv. 262731; Sez. 6, n. 15796 del 03/04/2014, Strappa, Rv. 259804; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061). 1.2. Deve essere evidenziato che la fattispecie in esame rimane procedibile d'ufficio, essendo stata correttamente ritenuta sussistente l'aggravante dell'aver commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio (Sez. 4, n. 1850 del 07/01/2016, Cagnassone, Rv. 266229). Al riguardo, va rilevato che il d.lgs. n. 150 del 2022, nel riformare l'art. 624 cod. pen., ha previsto che si proceda d'ufficio «se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede». Fatta eccezione per quest'ultima, tutte le altre ipotesi previste dal numero 7 dell'art. 625, comma 1, cod. pen. - compresa quella in cui il furto è commesso su cose «destinate a pubblico servizio» - rimangono procedibili d'ufficio. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fa