CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 22894/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 22/05/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del tribunale di Palermo del 12.11.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 291 bis comma 2 e 296 comma 2 del DPR 23.1.1973 n. 43, commessi il 12.4.2018 e il 4.10.2018. Con recidiva specifica infraquinquennale. 2. Avverso la suindicata sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo la violazione della legge penale, contestandosi la esclusione della depenalizzazione per il reato di contrabbando doganale nel caso aggravato dalla recidiva di cui al comma 2 dell'art. 296 del DPR n. 43/73, alla luce del Dlgs. 8/2016. Si rappresenta che in ragione degli artt. 8 e 9 del citato Dlgs. si sarebbe configurata una nuova fattispecie incriminatrice integrata dalla condotta di un reato base depenalizzato, cui si aggiunge l'elemento aggravante, applicabile come tale solo per il futuro. In altri termini, da una parte l'ipotesi base di cui all'art. 291 bis del citato decreto sarebbe stata depenalizzata, mentre la recidiva nel contrabbando, in precedenza ritenuta elemento aggravante della fattispecie base di cui all'art. 291 bis citato, deve oggi ritenersi elemento costitutivo di una nuova fattispecie ex art. 296 del DPR 43/73 che risulterebbe integrata di tutti gli elementi costitutivi dell'ormai depenalizzata fattispecie ex art. 291 bis citata con l'aggiunta dell'elemento della intervenuta commissione di un illecito depenalizzato e ormai accertato. Quindi sarebbero depenalizzati sia i fatti di cui all'art. 291 bis citato e commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto 8/2016 sia quelli di cui al citato art. 296 mentre le precedenti condanne potrebbero essere ritenute rilevanti ai fini della integrazione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 296. [OSCURATO:PERSONA] di appello avrebbe quindi dovuto ritenere l'unica precedente condanna già esistente in capo all'imputato come non più esistente per la regola della retroattività dell'abolitio criminis ex art. 2 comma 2 c.p. cui si associerebbe il principio di irretroattività della nuova incriminazione. Si conclude che i fatti rispetto ai quali, sotto la precedente disciplina, è stata configurata la recidiva, siccome tutti depenalizzati non potrebbero più costituire il presupposto normativo per il riconoscimento rispetto alla condotta successiva della recidiva specifica ex art. 296 che fa riferimento a chi sia stato condannato già per il delitto di contrabbando. Inoltre, si aggiunge quanto alla nuova nozione di recidiva di cui all'art. 5 del DPR 8/2016 per cui per recidiva deve intendersi una passata violazione di natura amministrativa accertata, che tale previsione, esaminata in conformità con l'art. 7 della CEDU e l'art. 2 c.p., operando solo per il futuro, non potrebbe che applicarsi alle sole condotte verificatesi dopo la sua entrata in vigore. Trattandosi di un elemento di una nuova incriminazione. Dunque, la corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato per intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata e comunque assolvere l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 3. Con il secondo motivo deduce la manifesta illogicità della motivazione, contestandosi la esclusione dell'art. 131 bis c.p. alla luce della modica quantità di TLE rinvenuta al di sotto della soglia di 10 kg., e mancherebbe la qualifica di delinquente abituale. Neppure sarebbe condivisibile la esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non incorrendo da anni l'imputato in alcun reato. Si osserva come ai fini della sospensione condizionale non possa avere rilievo la precedente condanna per reato depenalizzato, come emergente per il ricorrente. 4. Si premette che i fatti in esame riguardano condotte inerenti TLE per circa 960 grammi e per circa 6,240 kg. Condotte da esaminarsi alla luce della riforma di cui decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, con cui il legislatore ha proceduto ad una integrale rivisitazione della materia, così che tale profilo appare assorbente rispetto alle descritte censure difensive. Va in proposito evidenziato che l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che "chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni". Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000». L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, l'autore fa uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo, l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee a ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per fa pubblica incolumità; e) nel commettere il reato, l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo 1'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi a oggetto il delitto di contrabbando. Dunque, con la nuova normativa, da un lato, è stato elevato il quantitativo- soglia di TLE da dieci a quindici chilogrammi convenzionali; dall'altro, al di sotto di tale quantitativo, la pena della multa è stata sostituita dalla sanzione ammnistrativa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 85, comma 2, nel qual caso è prevista la sanzione della multa e della reclusione. La recidiva, non inclusa nell'articolo 85, è invece disciplinata dall'articolo 89, a tenore del quale «colui che, dopo essere stato condannato in via definitiva per delitto di contrabbando, commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, è punito, oltre che con la pena della multa, con la reclusione fino a un anno ... Se il recidivo in un delitto di contrabbando commette un altro delitto di contrabbando per il quale la legge stabilisce la sola multa, la pena ... è aumentata dalla metà a due terzi»; la norma si applica, quindi, ai casi di commissione dei soli «delitti» di contrabbando per i quali è prevista l'applicazione della sola pena della multa, quale era il caso previsto dall'articolo 291-bis, comma 2 d.P.R. 43/1973, fattispecie che, tuttavia, ora è punita con la sola sanzione amministrativa ove non ricorrano le circostanze aggravanti succitate. Questa corte in proposito ha già stabilito che la circostanza per cui la norma menzioni i soli «delitti» rende evidente che la recidiva di contrabbando, come contestata all'imputato e ritenuta, non possa (nella vigenza della nuova normativa applicabile anche al reato di specie, in quanto norma più favorevole) trovare applicazione ai casi, quale quello dell'articolo 84, comma 2, del testo unico, puniti come visto sopra, solo come «illeciti ammnistrativi». Né può trovare applicazione la disciplina degli articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 5, del d. Lgs. n. 8/2016, sistematicamente non conciliabili con il nuovo assetto normativo. Si ribadisce quindi che, in tema di contrabbando doganale, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce condotta non più prevista dalla legge come reato essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d. Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. I fatti in esame dunque riguardano condotte divenute, per effetto della riforma del 2024, penalmente irrilevanti e si impone pertanto, in applicazione dell'articolo 2, secondo comma, cod. pen. («nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali») l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. Alla pronuncia segue la trasmissione degli atti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Palermo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come