CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10680/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27627-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] S.LORENZO, N. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatur a Regionale , giusta procura speciale apposte in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 49/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 2 - 1. IlComune di Mello proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], avverso l’ordinanza - ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] con decreto n. 4599 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale la Regione gli intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 3.089,07 in relazione al l’illecito previsto dall’art. 3 legge 23 dicembre 1986, n. 898 , consistito nel l’ indebito percepimento di finanziamenti previsti dal Reg. 1698/2005/CE per lo sviluppo rurale ed erogati dalla stessa Regione. Con sentenza del 20.12.2016 l’adito Giudice di p ace rigettava il ricorso, ravvisando la legittimità dell’ opposta ordinanza - ingiunzione rilevando: - che l’organo accertatore (Guardia di Fina nza) av eva verificato e segnalato alla Regione [OSCURATO:PERSONA] gravi irregolarità in capo all’opponente Comune nell’affidare lavori di ricostituzione del potenziale forestale – per i qua li aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento - al [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta li av eva subappaltati in violazione della normativa in materia, domandando di essere ammesso al finanziamento per un importo superiore ai costi effettivi sostenuti mediante l’emissione di fatture false ; - che, perciò, con decreto notificato il 23.12.2015, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato il finanziamento e che, respinte le controdeduzioni presentate dal Comune di Mello, aveva confermato il provvedimento di decadenza emesso con decreto del 7.03.2016 per il recupero di €25.366,54 ( oltre interessi) ; - che, s uccessivamente, la Regione [OSCURATO:PERSONA], con l’ ordinanza - ingiunzione oggetto di opposizione, aveva legittimamente irrogato, a carico del Comune di Mello, la sopra indicata sanzione amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, commi 1 e 2, legge n. 898/1986. 2. Avverso la suddetta sentenza del Giudice di p ace , il Comune di Mello proponeva appello dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, con Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 3 - sentenza n. 49/2020, confermava la pronuncia di primo grado e, quindi, la legittimità del provvedimento sanzionatorio amministrativo irrogato nei confronti dell’ente appellante. A sostegno della sua decisione, il citato Tribunale osservava che: - avendo il Com une di Mello impugnato unicamente l’ordinanza - ingiunzione, e non anche i provvedimenti di revoca dei contributi emessi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], l’unico motivo di impugnazione ammissibile concernevala valutazione della scorretta rendicontazione dei costi delle opere eseguite dal Consorzio; - le dichiarazioni testimoniali , rese dall’ escusso ufficiale della Guardia di Finanza in analoghi procedimenti civili in merito all’emissione di fatture false al Consorzio per noleggio di automezzi mai avvenuto, dovevanoessere considerate attendibili ; - le risultanze provenienti dal procedimento penale svoltosi per i medesimi fatti potevano essere assunte , altresì, a base della decisione del giudice di prime cure , nella parte in cui da esse era emerso che il [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto dal Comune di Mello finanziamenti superiori agli esborsi sostenuti e restituiti al Comune, ma mai da questo rimessi alla Regione per l’importo differenziale. 3. Contro la ci tata sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il Comune di Mello, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito concontroricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso (che deve ritenersi integrato dalla premessa ai motivi di ricorso, non qualificabile come autonomo motivo di censura) si deduce la violazione de gli art t . 14 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dell’art. 4 D.L. 27 ottobre 1986, n. 701, prospettando l’avvenuta estinzione dell’obbligazione di Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 4 - pagamento;la carenza di interesse ad agire della Regione [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4),cod. proc. civ. In particolare, con questa censura, il Comune ricorrente sostiene che la contestazione dell’indebito percepimento del finanziamento consistente nella segnalazione della Guardia di Finanza non gli sarebbe mai stata notificata, senza che il decreto impugnato , notificato il 24.05.2016, potesse essere considerato atto di sanatoria dell’omessa notificazione della contestazione. Pertanto, l’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si sarebbe dovuta ritenereestinta, ai sensi del comma 5 ( rectius: 6) dell’art. 14 legge n. 689/1986. 1.1. Rileva il collegio che il motivo è inammissibile, in quanto con esso viene dedotta una questione non affrontata nella sentenza impugnata, né il ricorrente specifica quando, come e dove l’avesse fattavalere ne i precors i gradi di merito. In proposito, questa Corte ha giàavuto modo di chiarire che «ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione » (v., tra le tante, Cass. n. 25056 del 2020; Cass. n. 20694 del 2018 ; Cass. n. 15430 del 2018; C ass. n. 23675 del 2013). 2. Con il secondo motivo si denuncia, con riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 5 - procedimento per omessa pronuncia ex art . 112 cod. proc. civ. sui motivi posti a fondamento dell’impugnazione e la violazione del divieto di ius novorum , anche in relazione all’art. 2700 cod. civ. , nonché la nullità per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il motivo è articolato in tre diverse doglianze. 2.1. Con la prima, il ricorrente deduce l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, ritenutiinammissibili in quanto non oggetto di impugnazione del provvedimento originale di revoca dei contributi erogati dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Nella prospettazione del ricorrente, invece, detti motivi erano stati dettagliatamente indicati nel ricorso introduttivo in primo grado e posti a fondamento della decisione del giudice di prime cure, ragion per cui erano entrati a tutti gli effetti nel processo quali motivi di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione. Si sostiene che, decidendo sulla valutazione della scorretta rendicontazione dei costi delle opere eseguite dal Consorzio, il Tribunale si era pronunciato su una domanda nuova, mai formulata da nessuna delle parti, in violazione del divieto di ius novorum. 2.2. Laseconda doglianza attiene alla contestazione della valenza probatoria attribuita dal giudice si seconde cure, sulla scorta di quanto affermato dal giudice di primo grado, alla relazione prodotta dalla Guardia di Finanza. N ella prospettazione del ricorrente, il riferimento alle fatture false contenuto in detta relazione avrebbe dovuto essere valutato liberamente dal giudice, avvalendosi di adeguati riscontri, non essendo munita di efficacia probatoria privilegiata ex art. 27 00 cod. civ. (in quanto non fondat a su dichiarazioni e fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, bensì su suoi apprezzamenti e giudizi personali derivanti da una lettura parziale e distorta della documentazione). Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 6 - 2.3. Con la terza doglianza si confuta la circostanza relativa all’esistenza stessa delle fatturazioni false , non essendo essa rimasta confermata da alcunprocedimento penale o amministrativo. 3. Il motivo, in tutte e tre le sue articolazioni, non merita accoglimento. In disparte il riferimento al n. 5) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.: nell’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348- ter, comma 5, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame), il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass., Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha minimamente richiamato il « fatto decisivo»oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omessodal giudice di appello. 3.1. Tanto premesso, il motivo è inammissibile nella prima censura: con riferimento al contenuto dei motivi di appello riportati nel ricorso (v. pag. 11 del ricorso) - pur risultando che effettivamente erano state sollevate censure avverso la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui aveva ritenuto integrato l’illecito amministrativo in questione anche in considerazione delle irregolarità che esso Comune Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 7 - di Mello aveva commesso nell’affidamento diretto dei lavori al [OSCURATO:PERSONA], nel subappalto degli stessi in violazione della normativa in materia, nonché nella richiesta di ammissione al contributo per un importo superiore ai costi effettivi – il T ribunale ha risposto ravvisando l’inammissibilità di due dei tre motivi d’appello in quanto «censurano provvedimenti di revoca dei contributi non impugnati nel presente giudizio» (p. 3 della sentenza impugnata). Di tal ché una pronuncia in proposito esiste, ed anche adeguatamente motivata. Per converso , la successiva pronuncia del giudice di seconde cure riguardante la valutazione della scorretta rendicontazione dei costi delle opere eseguite dal Consorzio non costituisce ius novorum, bensì la dovuta risposta alla censura mossa dallo stesso appellante nel terzo motivo dell’atto di appello, ossia quello concernente « l’ ammissione al contributo per un importo superiore ai costi effettivi», corrispondente – come si è detto - alla valutazione sulla correttezza della rendicontazione dei costi delle opere eseguite dal Consorzio. 3.2. Le restanti censure attengono alla valutazione delle risultanze delle prove, e come tali sono inammissibili in sede di legittimità, essendo possibile soltanto denunciare l'omesso oggettivo esame di fatti, in senso storico, rilevanti e decisivi, e non già criticare il contenuto delle relative valutazioni, ovvero denunciare l’insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione. Nel caso di specie, il giudice di seconde cure ha liberamente apprezzato la deposizione dell’ufficiale della Guardia di Finanza, ossia le «dettagliate dichiarazioni testimoniali» rese dallo stesso , a conferma di altre risultanze probatorie, quali le delibere comunali (p. Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 8 - 4 della sentenza impugnata, righi 7-20); inoltre, ha ulteriormente rafforzato la sua decisione sulla base del le risultanze istruttorie emerse dalla sentenza penale del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento penale attinente agli stessi fatti, in virtù delle quali era risultato dimostrato che il [OSCURATO:PERSONA] ave va restituito al Comune l’importo differenziale tra i finanziamenti ricevuti e i costi sostenuti, mentre non era emerso alcun elemento di prova in ordine alla restituzione delle stesse somme alla Regione finanziatrice (p. 4 della sentenza impugnata, righi 21-29). 4. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce , con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto in ordine all’ammissione di prove nuove in appello (art. 345 cod. proc. civ.). Lo stesso lamenta che l’ammissione della testimonianza dell’ufficiale della Guardia di Finanza non era stata chiesta in primo grado, ma in appello, in quanto documento formatosi successivamente al deposito della sentenza del Giudice di p ace (28.12.2016), nel corso di un diverso procedimento civile di primo grado innanzi allo stesso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (n. 732/2016). In realtà, prosegue il ricorrente, i verbali del procedimento penale relativi alla testimonianza dell’ufficiale risalivanoal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia adun tempo utile per l’ammissione della prova testimoniale nel primo grado di giudizio. 4.1. Il motivo è infondato:lo stesso ricorrente ammette come tali dichiarazioni fossero state rese dall’ufficiale della Guardia di Finanza in altro giudizio il giorno prima del deposito della comparsa nel giudizio di appello da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] (p. 17 del ricorso, righi 8-13). Dunque, s i tratt a , evidentemente , di dichiarazioni sopravvenute rispetto al momento della proposizione dell’atto di Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 9 - appello, così giustificandosene l’ammissione, da ritenersi implicita nella stessa valutazione operatane dal Tribunale quale giudice di secondo grado. In ogni caso, come argomentato al precedente punto 3.2., la sussistenza della violazione non è stata basata dal giudice di appello solo sul contenuto di tali dichiarazioni, ma anche su altri elementi istruttori, tra i quali le emergenze del procedimento penale instaurato con riferimento agli stessi fatti. 5. Con il quarto motivo il ricorrente deduce , con rif erimento all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto in ordine all’ammissione di prove nuove in appello (art. 345 cod. proc. civ.) e la violazione di norma di diritto in ordine all’onere della prova cui era gravata regione [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. (essendo attore sostanziale nel giudizio). Lamenta il ricorrente che la complessità della questione inerente al finanziamento della Regione [OSCURATO:PERSONA] avrebbe meritato un’istruzione probatoria altrettanto complessa, e non rimessa unicamente alle dichiarazioni rese dall’ufficiale della Guardia di Finanza, peraltro nel corso di un diverso procedimento civile. 5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto si traduce in un'istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito. Come è noto, invero, in tema di giudizio civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr., tra le tante, Cass. sez. 2, n. 19717/2022; Sez. 2, n. 21127/2019). Come argomentato al punto 3.2., il giudice d i a ppello ha adeguatamente e plausibilmente motivato l’interpretazione delle risultanze probatorie e Ric. 2020 n. 27627 sez. S2 -ud. 09-11-2022 - 10 - la scelta dei mezzi istruttori, a fondamento della ritenuta sussistenza della violazione amministrativa in questione. 6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo. Infine,va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquida no in € 1.0 00,00 per compensie in € 200,00 per esborsi , oltre al contributo forfettario, iva e cpanella misura e sulle voci come per legge. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente