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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 41071/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta, con ordinanza del 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378, commi 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen. dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale.

Sono stati ritenuti sussistenti a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da ordinanza di applicazione della custodia in carcere del luglio 2019 per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, con la finalità di agevolare il gruppo mafioso Alvaro di cui [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia nel settore del traffico di sostanze stupefacenti.

2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. declinata nella prospettiva di agevolazione della cosca di ndrangheta "Alvaro" e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale esaminato le deduzioni difensive, svolte con la memoria depositata all'udienza camerale, limitandosi a confermare un ragionamento presuntivo in punto di accertamento dei presupposti dell'aggravante in esame e sovrapponendo, ai fini della sussistenza dell'aggravante a carico di [OSCURATO:PERSONA], gli stessi elementi che, nel procedimento genovese a carico del Romeo, erano valsi a questi la contestazione dell'aggravante de qua derivanti dal coinvolgimento, nell'operazione di importazione di droga dalla Colombia ascritta al Romeo, di [OSCURATO:PERSONA] - zio del ricorrente - che alla "famiglia" aveva fatto riferimento nel corso dei colloqui con un agente sotto copertura e presso l'abitazione del quale era stata, poi, trovata un'ordinanza cautelare per remoti fatti ascritti a componenti della cosca Alvaro.

Soprattutto la contestazione dell'aggravante a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata valorizzandone il rapporto familiare con i congiunti (il padre, e gli zii), coinvolti nel traffico di stupefacenti ascritto al Romeo nel procedimento genovese e in altra operazione di traffico internazionale, denominata [OSCURATO:PERSONA], coordinata dagli zii del ricorrente, Vincenzo e Giuseppe.

Tale lettura - il collegamento del Romeo con gli Alvaro e, segnatamente, con [OSCURATO:PERSONA]- sovrappongono l'interesse dell'odierno ricorrente a quello del Romeo e ne traggono la illogica conseguenza che averne favorito la latitanza è funzionale all'agevolazione della cosca Alvaro, errando, però, poiché non sono acquisiti elementi che rinviano al dolo specifico dell'agente .non rilevando, ai fini dell'aggravante de qua, meri effetti indiretti né che gli interessi del favorito coincidano con quelli dell'organizzazione.

3. Sono pervenute, in data 13 e 14 ottobre 2021, memorie di replica proposte dal difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ribadiscono l'esattezza dei rilievi difensivi, contestando le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso dell'imputato è strutturato sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen. la cui ricorrenza comporta l'aumento di pena che rende applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, altrimenti non adottabile per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) punito con la pena fino a quattro anni di reclusione (irrilevante l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 378 cod. pen. che innalza il trattamento sanzionatorio irrogabile nel minimo, in presenza di favoreggiamento prestato dopo che è stato commesso il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.): è, dunque sussistente, anche in mancanza di censure del ricorrente sulla misura applicatagli e sulle esigenze cautelari, l'interesse all'odierna impugnazione.

3. La vicenda in fatto ricostruita dal Tribunale del riesame, e non contestata, è molto semplice: sono state accertate inequivoche condotte favoreggiatrici poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], colpito dall'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA], veniva ospitato in un'abitazione della cugina dell'odierno ricorrente che, unitamente ad altri familiari, assicurava i contatti del Romeo con i congiunti e ne assicurava la sottrazione alle ricerche dell'autorità giudiziaria genovese custodendolo in una zona dell'Aspromonte, territorio di saldo dominio della cosca Alvaro.

Dall'ordinanza impugnata si rileva che [OSCURATO:PERSONA] era il braccio destro dello zio del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) che lo aveva diretto nell'operazione di importazione di un'ingente partita di cocaina dalla Colombia, un'attività, quella di importazione, finalizzata ad agevolare le attività criminali della cosca Alvaro e risulta, altresì, che, per tale fatto, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno già riportato una condanna in primo grado.

L'ordinanza impugnata si diffonde anche nella ricostruzione delle caratteristiche della cosca Alvaro - a pag. 21, nota 7, sono stati richiamati i provvedimenti giudiziari che, con autorità di cosa giudicata, ne hanno accertato l'esistenza e la rilevanza - evidenziando, infine, che anche il padre del ricorrente, è stato condannato, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento per reati in materia di stupefacenti.

Si tratta, anche in questo caso, di condanna in primo grado nell'ambito di un'operazione (denominata [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla quale è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. 4.E' sulla scorta di tali evidenze fattuali che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente, a carico del ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. evidenziando come l'aiuto prestato al Romeo fosse funzionale ad assicurare alla cosca l'operatività di una figura fondamentale nel settore del traffico degli stupefacenti (anche se mai il Romeo è stato processato per il reato associativo) e non imputabile al mero rapporto di amicizia: l'aiuto a [OSCURATO:PERSONA] si traduceva in un'agevolazione dell'interesse di tutto il sodalizio criminoso ;che aveva tutto l'interesse a garantire lo stato di libertà di un personaggio legato da un solido legame fiduciario ad [OSCURATO:PERSONA], essendone il braccio operativo.

L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo delle coordinate che la giurisprudenza di legittimità ha sviluppato intorno agli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento e, soprattutto, alle sue interrelazioni con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già artp\ del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla

I. 12 luglio 1991 n. 203) e non ha approfondito gli spunti critici che il difensore dell'Alvaro aveva, a questo riguardo, sviluppato con la richiesta di riesame e che oggi ha riproposto come motivo di ricorso che riguardano, in particolare, due aspetti, tra loro collegati, ovvero l'essenza e la natura dell'aggravante in esame, in quando direttamente funzionale all'agevolazione dell'associazione mafiosa e la sua imputazione soggettiva là dove, invece, la motivazione dei giudici della cautela si rivela concentrata esclusivamente sulla descrizione del rapporto del Romeo con [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione del Tribunale del Riesame, incentrata nella enucleazione del rapporto tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA] - in ragione del loro comune coinvolgimento nel delitto di importazione di sostanze stupefacenti, sia pure finalizzato a vantaggio della cosca Alvaro - finisce, infatti, con l'obliterare proprio la ricostruzione dei tratti fondanti dell'aggravante contestata non potendo trascurarsi che il delitto di favoreggiamento, per la sua intrinseca struttura, è prestato a vantaggio di un soggetto determinato e per aiutarlo ad eludere le attività investigative e, nel caso, a tenerlo a riparo dalla esecuzione di una misura cautelare e non è di per se stesso volto a favorire la cosca, secondo uno schema ricorrente nella valutazione dell'aggravante de qua in relazione ai reati-scopo dell'associazione, sono direttamente funzionali ad aumentarne o accrescerne il potenziale criminale.

E' ricorrente nella giurisprudenza quanto alla natura e struttura dell'aggravante in esame in relazione al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., l'affermazione della sua intrinseca ed imprescindibile caratteristica di aggravante che concerne l'azione favoreggiatrice e che deve essere diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio.

La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in relazione al delitto di cui all'art.378 cod. pen. è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475).

Si tratta di un principio, quest'ultimo, affermato a più riprese ma variamente declinato sottolineando, nella giurisprudenza più precisa nella individuazione delle caratteristiche dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa strutturata sul principio di necessaria offensività della condotta che ne richiede la sua idoneità a porre in pericolo o danneggiare un bene giuridico, la necessità di distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione, potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 294 del 08/11/2007, Volpe, Rv. 238399).5.Sotto altro, ma concorrente profilo, non è stata adeguatamente motivata l'imputazione soggettiva all'indagato dell'aggravante de qua.

Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso la risalente discussione sulla natura dell'aggravante in esame affermandone la natura soggettiva poiché si tratta di aggravante che inerisce ai motivi a delinquere (Sez.

U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734).

A precisazione di tale connotato si è ribadito che la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché l'aggravante non sia priva di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione.

Tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione.

La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso - si osserva - non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice, ma è essenziale alla configurazione del dolo intenzionale, la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma e della presenza di elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta, che non assume alcuna pericolosità ulteriore ove non abbia alcuna possibilità o potenzialità di realizzazione.

L'ordinanza impugnata rivela, proprio in ragione dell'appiattimento della motivazione sui collegamenti criminali del Romeo con i congiunti del ricorrente, la carenza di motivazione sulla concreta offensività della condotta, rapportata alla effettiva possibilità che il favoreggiamento della latitanza del Romeo fosse funzionale all'agevolazione dell'operatività del gruppo associativo e che tale fosse proprio l' intenzione dell'agente che, sulla base di concreti elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo deve, perlomeno, concorrere con la finalità di prestare aiuto ad una persona che era strettamente collegata ai propri congiunti nel compimento delle attività illecite.

Si tratta di aspetti sui quali si ravvisa la insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata e sui quali il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, deve tornare applicando i principi fin qui illustrati. 5.Va disposta la comunicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen..

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta, con ordinanza del 16 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 378, commi 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen. dal giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale. Sono stati ritenuti sussistenti a carico del ricorrente gravi indizi di colpevolezza per avere favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], raggiunto da ordinanza di applicazione della custodia in carcere del luglio 2019 per reati in materia di traffico di sostanze stupefacenti, con la finalità di agevolare il gruppo mafioso Alvaro di cui [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia nel settore del traffico di sostanze stupefacenti. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. declinata nella prospettiva di agevolazione della cosca di ndrangheta "Alvaro" e vizio di motivazione, non avendo il Tribunale esaminato le deduzioni difensive, svolte con la memoria depositata all'udienza camerale, limitandosi a confermare un ragionamento presuntivo in punto di accertamento dei presupposti dell'aggravante in esame e sovrapponendo, ai fini della sussistenza dell'aggravante a carico di [OSCURATO:PERSONA], gli stessi elementi che, nel procedimento genovese a carico del Romeo, erano valsi a questi la contestazione dell'aggravante de qua derivanti dal coinvolgimento, nell'operazione di importazione di droga dalla Colombia ascritta al Romeo, di [OSCURATO:PERSONA] - zio del ricorrente - che alla "famiglia" aveva fatto riferimento nel corso dei colloqui con un agente sotto copertura e presso l'abitazione del quale era stata, poi, trovata un'ordinanza cautelare per remoti fatti ascritti a componenti della cosca Alvaro. Soprattutto la contestazione dell'aggravante a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stata motivata valorizzandone il rapporto familiare con i congiunti (il padre, e gli zii), coinvolti nel traffico di stupefacenti ascritto al Romeo nel procedimento genovese e in altra operazione di traffico internazionale, denominata [OSCURATO:PERSONA], coordinata dagli zii del ricorrente, Vincenzo e Giuseppe. Tale lettura - il collegamento del Romeo con gli Alvaro e, segnatamente, con [OSCURATO:PERSONA]- sovrappongono l'interesse dell'odierno ricorrente a quello del Romeo e ne traggono la illogica conseguenza che averne favorito la latitanza è funzionale all'agevolazione della cosca Alvaro, errando, però, poiché non sono acquisiti elementi che rinviano al dolo specifico dell'agente .non rilevando, ai fini dell'aggravante de qua, meri effetti indiretti né che gli interessi del favorito coincidano con quelli dell'organizzazione. 3. Sono pervenute, in data 13 e 14 ottobre 2021, memorie di replica proposte dal difensore del ricorrente, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ribadiscono l'esattezza dei rilievi difensivi, contestando le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso dell'imputato è strutturato sulla insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416- bis cod. pen. la cui ricorrenza comporta l'aumento di pena che rende applicabile la misura della custodia cautelare in carcere, altrimenti non adottabile per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) punito con la pena fino a quattro anni di reclusione (irrilevante l'aggravante di cui al comma 2 dell'art. 378 cod. pen. che innalza il trattamento sanzionatorio irrogabile nel minimo, in presenza di favoreggiamento prestato dopo che è stato commesso il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.): è, dunque sussistente, anche in mancanza di censure del ricorrente sulla misura applicatagli e sulle esigenze cautelari, l'interesse all'odierna impugnazione. 3. La vicenda in fatto ricostruita dal Tribunale del riesame, e non contestata, è molto semplice: sono state accertate inequivoche condotte favoreggiatrici poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA], colpito dall'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova per il reato di cui agli artt. 73, d.P.R. 309/1990 aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA], veniva ospitato in un'abitazione della cugina dell'odierno ricorrente che, unitamente ad altri familiari, assicurava i contatti del Romeo con i congiunti e ne assicurava la sottrazione alle ricerche dell'autorità giudiziaria genovese custodendolo in una zona dell'Aspromonte, territorio di saldo dominio della cosca Alvaro. Dall'ordinanza impugnata si rileva che [OSCURATO:PERSONA] era il braccio destro dello zio del ricorrente ([OSCURATO:PERSONA]) che lo aveva diretto nell'operazione di importazione di un'ingente partita di cocaina dalla Colombia, un'attività, quella di importazione, finalizzata ad agevolare le attività criminali della cosca Alvaro e risulta, altresì, che, per tale fatto, sia [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] hanno già riportato una condanna in primo grado. L'ordinanza impugnata si diffonde anche nella ricostruzione delle caratteristiche della cosca Alvaro - a pag. 21, nota 7, sono stati richiamati i provvedimenti giudiziari che, con autorità di cosa giudicata, ne hanno accertato l'esistenza e la rilevanza - evidenziando, infine, che anche il padre del ricorrente, è stato condannato, sempre in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in altro procedimento per reati in materia di stupefacenti. Si tratta, anche in questo caso, di condanna in primo grado nell'ambito di un'operazione (denominata [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla quale è stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.. 4.E' sulla scorta di tali evidenze fattuali che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto sussistente, a carico del ricorrente, l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. evidenziando come l'aiuto prestato al Romeo fosse funzionale ad assicurare alla cosca l'operatività di una figura fondamentale nel settore del traffico degli stupefacenti (anche se mai il Romeo è stato processato per il reato associativo) e non imputabile al mero rapporto di amicizia: l'aiuto a [OSCURATO:PERSONA] si traduceva in un'agevolazione dell'interesse di tutto il sodalizio criminoso ;che aveva tutto l'interesse a garantire lo stato di libertà di un personaggio legato da un solido legame fiduciario ad [OSCURATO:PERSONA], essendone il braccio operativo. L'ordinanza impugnata non ha fatto buon governo delle coordinate che la giurisprudenza di legittimità ha sviluppato intorno agli elementi costitutivi del delitto di favoreggiamento e, soprattutto, alle sue interrelazioni con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. (già artp\ del d.l. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla I. 12 luglio 1991 n. 203) e non ha approfondito gli spunti critici che il difensore dell'Alvaro aveva, a questo riguardo, sviluppato con la richiesta di riesame e che oggi ha riproposto come motivo di ricorso che riguardano, in particolare, due aspetti, tra loro collegati, ovvero l'essenza e la natura dell'aggravante in esame, in quando direttamente funzionale all'agevolazione dell'associazione mafiosa e la sua imputazione soggettiva là dove, invece, la motivazione dei giudici della cautela si rivela concentrata esclusivamente sulla descrizione del rapporto del Romeo con [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione del Tribunale del Riesame, incentrata nella enucleazione del rapporto tra il Romeo e [OSCURATO:PERSONA] - in ragione del loro comune coinvolgimento nel delitto di importazione di sostanze stupefacenti, sia pure finalizzato a vantaggio della cosca Alvaro - finisce, infatti, con l'obliterare proprio la ricostruzione dei tratti fondanti dell'aggravante contestata non potendo trascurarsi che il delitto di favoreggiamento, per la sua intrinseca struttura, è prestato a vantaggio di un soggetto determinato e per aiutarlo ad eludere le attività investigative e, nel caso, a tenerlo a riparo dalla esecuzione di una misura cautelare e non è di per se stesso volto a favorire la cosca, secondo uno schema ricorrente nella valutazione dell'aggravante de qua in relazione ai reati-scopo dell'associazione, sono direttamente funzionali ad aumentarne o accrescerne il potenziale criminale. E' ricorrente nella giurisprudenza quanto alla natura e struttura dell'aggravante in esame in relazione al delitto di cui all'art. 378 cod. pen., l'affermazione della sua intrinseca ed imprescindibile caratteristica di aggravante che concerne l'azione favoreggiatrice e che deve essere diretta, in maniera oggettiva, ad agevolare l'attività posta in essere dal sodalizio. La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in relazione al delitto di cui all'art.378 cod. pen. è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione (Sez. 6, n. 32386 del 28/03/2019, Salvato, Rv. 276475). Si tratta di un principio, quest'ultimo, affermato a più riprese ma variamente declinato sottolineando, nella giurisprudenza più precisa nella individuazione delle caratteristiche dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa strutturata sul principio di necessaria offensività della condotta che ne richiede la sua idoneità a porre in pericolo o danneggiare un bene giuridico, la necessità di distinguere l'aiuto prestato alla persona da quello prestato all'associazione, potendosi ravvisare l'aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè si accerti la oggettiva funzionalità della condotta all'agevolazione dell'attività posta in essere dall'organizzazione criminale (Sez. 6, n. 294 del 08/11/2007, Volpe, Rv. 238399).5.Sotto altro, ma concorrente profilo, non è stata adeguatamente motivata l'imputazione soggettiva all'indagato dell'aggravante de qua. Come noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno concluso la risalente discussione sulla natura dell'aggravante in esame affermandone la natura soggettiva poiché si tratta di aggravante che inerisce ai motivi a delinquere (Sez. U., n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734). A precisazione di tale connotato si è ribadito che la forma aggravata in esame esige che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa: è necessario però, affinché l'aggravante non sia priva di offensività, che tale rappresentazione si fondi su elementi concreti, inerenti, in via principale, all'esistenza di un gruppo associativo avente le caratteristiche di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed alla effettiva possibilità che l'azione illecita si inscriva nelle possibili utilità, anche non essenziali al fine del raggiungimento dello scopo di tale compagine, secondo la valutazione del soggetto agente, non necessariamente coordinata con i componenti dell'associazione. Tale finalità non deve essere esclusiva, ben potendo accompagnarsi ad esigenze egoistiche quali, ad esempio, la volontà di proporsi come elemento affidabile al fine dell'ammissione al gruppo o qualsiasi altra finalità di vantaggio, assolutamente personale, che si coniughi con l'esigenza di agevolazione. La ricostruzione del motivo a delinquere in tal senso - si osserva - non è mai esclusiva, poiché plurimi possono essere gli stimoli all'azione; quel che rileva è che tra questi sussistano elementi che consentono di ravvisare anche quello valutato necessario dalla norma incriminatrice, ma è essenziale alla configurazione del dolo intenzionale, la volizione da parte dell'agente, tra i motivi della sua condotta, della finalità considerata dalla norma e della presenza di elementi oggettivi a riscontro della offensività della condotta, che non assume alcuna pericolosità ulteriore ove non abbia alcuna possibilità o potenzialità di realizzazione. L'ordinanza impugnata rivela, proprio in ragione dell'appiattimento della motivazione sui collegamenti criminali del Romeo con i congiunti del ricorrente, la carenza di motivazione sulla concreta offensività della condotta, rapportata alla effettiva possibilità che il favoreggiamento della latitanza del Romeo fosse funzionale all'agevolazione dell'operatività del gruppo associativo e che tale fosse proprio l' intenzione dell'agente che, sulla base di concreti elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo deve, perlomeno, concorrere con la finalità di prestare aiuto ad una persona che era strettamente collegata ai propri congiunti nel compimento delle attività illecite. Si tratta di aspetti sui quali si ravvisa la insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata e sui quali il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, deve tornare applicando i principi fin qui illustrati. 5.Va disposta la comunicazione della presente sentenza, a cura della cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pe
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